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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 13 febbraio 2006, n. 2

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (ARTT. 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003 Sito esterno "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI")

BOLLETTINO UFFICIALE n. 19 del 13 febbraio 2006

Art. 1
1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali), individua le categorie di dati e le relative operazioni eseguibili, strettamente pertinenti e necessarie, da parte dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, degli Organi assembleari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali in materia di dati sensibili e giudiziari, e da parte delle strutture organizzative dell'Assemblea legislativa, con riferimento:
a) ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla parte seconda del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno;
b) ai trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
c) ai trattamenti connessi alle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

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