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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-Er, dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale e dell’Agenzia regionale per il lavoro

Testo coordinato con le modifiche apportate da: R.R. 30 ottobre 2015 n. 1 R.R. 30 novembre 2023, n. 2

Comunicazione e diffusione di dati in materia di cultura, formazione e lavoro
1. L’Agenzia regionale per il lavoro può comunicare all'INPS regionale e alla direzione regionale del lavoro, allo scopo di promuovere intese a livello locale volte ad attenuare gli effetti negativi delle crisi occupazionali sui lavoratori, i dati relativi a lavoratori raccolti nell'ambito della gestione e monitoraggio della cassa integrazione guadagni, cioè, in particolare, i seguenti dati: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, cittadinanza, recapito telefonico, indirizzo e dati relativi al rapporto di lavoro.
2.  L’Agenzia regionale per il lavoro può comunicare all'INPS, alle Province, alla Città Metropolitana di Bologna, agli uffici giudiziari requirenti e giudicanti, i dati contrattuali e quelli relativi alle anagrafiche dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, allo scopo di favorire la rioccupazione dei lavoratori e/o lo svolgimento di lavori socialmente utili.
3. La Giunta e l’Agenzia regionale per il lavoro possono comunicare all'INPS, al fine delle verifiche per il monitoraggio e la certificazione della spesa, i dati dei lavoratori relativi a nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo e condizione occupazionale.
4. L’Agenzia regionale per il lavoro può comunicare al Ministero del Lavoro, al Ministero dell’interno e al Ministero degli affari esteri, allo scopo di individuare e sostenere progetti di tirocini per stranieri residenti all’estero ai fini del rilascio del visto endoprocedimentale, dati concernenti progetti di tirocinio per stranieri residenti all’estero, relativi ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai tirocinanti, costituiti da: nominativi, luogo e data di nascita, codice fiscale o partita iva, indirizzo e recapiti telefonici.
5. L’Agenzia regionale per il lavoro, al fine di attuare il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani ("Garanzia Giovani"), può comunicare alla Autorità di Gestione del Programma, i dati concernenti i cittadini che aderiscono al Programma. I dati consistono in: codice fiscale, indirizzo, cittadinanza, titolo di studio, condizione occupazionale. La Giunta e l’Agenzia regionale per il lavoro possono comunicare all'INPS i dati concernenti i cittadini che accedono al programma "Garanzia Giovani" al fine dell'erogazione dell'indennità di frequenza dei tirocini formativi. I dati consistono in: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo e recapiti telefonici.
6. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, il repertorio regionale degli attestati, l'elenco dei presidenti delle commissioni d'esame e l'elenco degli esperti e dei responsabili della certificazione alle Province, alla Città Metropolitana di Bologna e ai soggetti autorizzati ad erogare il servizio di certificazione, per l'espletamento delle attività di competenza. I dati contenuti nel repertorio regionale degli attestati sono, in particolare: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo, corso seguito, competenze acquisite e certificato conseguito.
7. La Giunta può diffondere, anche con mezzi telematici, i dati relativi ai soggetti candidati a ricoprire i ruoli previsti dal Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze, anche designati da un ente di formazione, tra cui, in particolare: nominativo, codice fiscale, tipo di candidatura, sedi di esercizio del ruolo, area, qualifica ed esito della validazione, al fine di costituire le Commissioni per il rilascio delle certificazioni previste dal Repertorio Regionale. 
8. La Giunta può comunicare alle persone fisiche che ricoprono i ruoli previsti dal Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (SRFC), su proposta di un ente di formazione, i dati relativi ai soggetti candidati come destinatari del servizio di SRFC tra cui: i dati anagrafici, codice fiscale, area e qualifica professionale, al fine di autorizzare il Servizio SRFC.
9. La Giunta può comunicare ad altre pubbliche amministrazioni, a privati gestori di pubblici servizi e ad altri enti pubblici, l'anagrafica dei partecipanti alle attività formative approvate e autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna e dalle Province, l'attestato o la qualifica conseguita dai partecipanti stessi e i dati relativi all'attività formativa, per adempiere a quanto previsto dalla normativa in materia di decertificazione. 
10. La Giunta può comunicare alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna, i dati relativi ai partecipanti di attività formative approvate e autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna, come richiesti ai fini della gestione e il controllo delle stesse, con la finalità di valutare l'efficacia delle attività cofinanziate e monitorare l'erogazione delle politiche attive del lavoro.
11. La Giunta e l’Agenzia Regionale per il Lavoro possono comunicare tra loro, e agli Enti di formazione accreditati, alle Università, alle Autonomie scolastiche e ai soggetti autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna ad effettuare il servizio di formalizzazione e certificazione, i dati del lavoratore, consistenti nel nominativo, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico, rapporto di lavoro, azienda di appartenenza/provenienza e settore produttivo e i dati dei tirocinanti e dei giovani prestatori di servizio civile, consistenti nel nominativo, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico, al fine di favorire l'occupazione dei giovani e migliorare la professionalità e le competenze dei lavoratori.
12. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, agli organismi di formazione accreditati e ai soggetti ammessi dalle norme e disposizioni regionali ad erogare servizi ad accesso individuale, i dati dei richiedenti un assegno (voucher), consistenti nel nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapiti telefonici, condizione occupazionale, titolo di studio ed estremi del documento di identità, al fine della validazione della richiesta di concessione dell'assegno.
13. La Giunta può diffondere, per finalità orientative e per promuovere l’accesso ai potenziali destinatari, il nominativo, il recapito telematico e telefonico del referente indicato dall’Ente di formazione che ha proposto l'offerta orientativa, formativa e per il lavoro, approvata e autorizzata, anche qualora preveda l’accesso individuale attraverso assegno (voucher).
14. La Giunta e l’Agenzia Regionale per il Lavoro possono comunicare, anche per via telematica, alle imprese che operano nel territorio regionale, i dati relativi ai dirigenti disoccupati, ed in particolare: i dati consistenti in nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapiti telefonici e i dati curriculari necessari per favorire la ricollocazione dei dirigenti stessi, come previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia).
15. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, ai Comuni e alle Unioni di Comuni dell'Emilia-Romagna i dati di chi richiede la "YoungERcard" regionale o beneficia di altre iniziative, di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), consistenti nel nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapiti telefonici e condizione occupazionale, al fine di offrire opportunità e servizi agevolati legati a consumi "educanti" e solidali dei giovani, valorizzare il senso di appartenenza dei giovani alla propria comunità e promuovere l'impegno civico, i valori del volontariato e di una educazione a stili di vita sani ed eticamente responsabili.
16. L’Agenzia Regionale per il Lavoro può comunicare, anche con mezzi telematici, i dati dei soggetti presi in carico dai Centri per l’impiego agli organismi accreditati dei servizi per il lavoro, ai fini delle erogazioni delle politiche attive del lavoro e della formazione, e nello specifico i dati del lavoratore, consistenti nel nominativo, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico, condizione occupazionale, rapporto di lavoro, azienda di appartenenza/provenienza e settore produttivo.

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