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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-Er, dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale e dell’Agenzia regionale per il lavoro

Testo coordinato con le modifiche apportate da: R.R. 30 ottobre 2015 n. 1 R.R. 30 novembre 2023, n. 2

Art. 9

(prima sostituito da art. 6 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1, poi aggiunto comma 6 bis da art. 9 R.R. 30 novembre 2023, n. 2)

Comunicazione e diffusione di corsi di formazione, eventi, convegni, attività di ricerca e documentazione
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti eventi e convegni organizzati dai Titolari stessi, corsi di formazione anche rilevanti per l'educazione continua in medicina (ECM), comprensivi dei nominativi e delle qualifiche dei relatori o dei docenti, degli indirizzi telematici se forniti per finalità di promozione dell'offerta formativa e delle attività istituzionali dei Titolari.
2. I Titolari possono diffondere, anche per via telematica, per finalità di promozione delle proprie attività istituzionali, le immagini, acquisite nel rispetto della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e in aderenza ai principi del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, dei partecipanti agli eventi, convegni e attività di formazione.
3. I Titolari possono comunicare ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta, per finalità di promozione delle iniziative culturali da questi organizzate, i nominativi, gli indirizzi anche telematici dei soggetti iscritti a newsletter e a mailing list dei Titolari e dei partecipanti a precedenti convegni organizzati dai Titolari stessi, se relativi alle tematiche oggetto dell'iniziativa.
4. I Titolari possono comunicare ai soggetti privati che ne facciano richiesta, per finalità di promozione delle iniziative culturali da questi organizzate, i nominativi, gli indirizzi anche telematici dei soggetti che abbiano espresso direttamente o indirettamente ai Titolari stessi interesse alla tematica oggetto dell'iniziativa.
5. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati personali comuni relativi ad attività di studio, di ricerca e di documentazione svolte dai Titolari o per i Titolari, con particolare riferimento ai dati relativi ai nominativi e alle qualifiche degli studiosi e dei ricercatori, ai nominativi dei referenti individuati dagli stessi Titolari e agli indirizzi telematici se forniti, per finalità di promozione delle attività di studio, di ricerca e di documentazione.
6. La Giunta può comunicare al Ministero competente per le politiche forestali e al Corpo forestale dello Stato il nome e il cognome dei partecipanti ai corsi per l'antincendio boschivo, con la finalità di favorire il monitoraggio, l'organizzazione e la partecipazione ai corsi stessi.
6 bis. La Giunta può comunicare e diffondere per finalità di valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali, i dati relativi ai beni stessi e ad eventi, mostre, convegni e iniziative collegate, comprensivi, in particolare, anche delle immagini, dei costi, dei recapiti anche telematici dei referenti.

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