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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44 del 16 marzo 2012

Art. 10
Autorizzazione unica
1. Con provvedimento della Giunta regionale, previa intesa con gli Enti Locali interessati, è rilasciata l'autorizzazione unica, che comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.
2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 è conforme alla decisione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativa anche alle osservazioni, ai contributi e alle controdeduzioni al progetto presentato; in sede di Conferenza dei servizi la P.A. valuterà l'intervento verificando che risponda a tutti gli atti e leggi di riferimento nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici e di pianificazione valutando in particolare il suo inserimento nel sistema ambientale e territoriale di riferimento al fine di ottenere un investimento produttivo sostenibile e di qualità. Il provvedimento inoltre è conforme al provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) ove previsto.
3. L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti. Ove occorra, per la realizzazione delle opere connesse l'autorizzazione comporta variante al POC, con la conseguente apposizione del vincolo espropriativo, nonché la dichiarazione di pubblica utilità.
4. Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili e per quelli in assetto cogenerativo, ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico. Resta ferma la non derogabilità delle previsioni dei piani paesaggistici.
5. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, e definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.
6. L'autorizzazione unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori.
7. Il provvedimento autorizzativo è pubblicato sul sito WEB della Regione e per estratto sul BURERT.
8. Ai sensi dell'articolo 19 della l. r. n. 26 del 2004, l'autorizzazione decade ove il titolare non comunichi all'Amministrazione competente di avere dato inizio alla realizzazione dell'intervento entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento sia diventato inoppugnabile.
9. L'autorizzazione ha una durata pari alla vita utile dell'impianto dichiarata dal proponente, salvo il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per il rinnovo delle autorizzazioni settoriali ricomprese.
10. Il proponente può richiedere una proroga del termine di cui al comma 9 a condizione che effettui interventi di miglioramento energetico o ambientale in linea con il progresso della scienza e della tecnologia.

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