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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44 del 16 marzo 2012

Art. 12
Varianti
1. Le varianti, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) ed all'articolo 13, da apportare ad un impianto esistente o ad un progetto definitivo approvato, previo esperimento della procedura di verifica (screening) ove necessaria, sono sottoposte al regime della Procedura abilitativa semplificata di cui al presente articolo.
2. Il proprietario dell'immobile, o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse, presenta al Comune interessato ed alla Regione, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la conformità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti e il non contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, e alla normativa sui vincoli paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della l. n. 241 del 1990 Sito esterno, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 4.
3. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato e comunica alla Regione l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e procede con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). Resta salva la facoltà per il proponente di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del presente comma, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.
4. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della l. n. 241 del 1990 Sito esterno. Qualora l'attività di costruzione degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della l. n. 241 del 1990 Sito esterno. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino all'acquisizione degli atti di assenso, ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, della stessa l. n. 241 del 1990 Sito esterno, o fino all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge.
5. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune ed alla Regione la data di ultimazione dei lavori.
6. La sussistenza del titolo è comprovata dalla copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune ed alla Regione, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

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