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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44 del 16 marzo 2012

Art. 13
Modifiche all'esercizio degli impianti con effetti ambientali ai sensi del d.lgs. 152 del 2006 Sito esterno
1. Nei casi di modifiche impiantistiche all'esercizio diverse da quelle di cui al comma 3, lettere b) e c), dell'articolo 3 del presente regolamento, previo esperimento della procedura di verifica (screening) ambientale ove necessaria, il titolare dell'autorizzazione comunica alla autorità competente in materia di Autorizzazione integrata ambientale ed alla Regione le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del d.lgs n. 152 del 2006 Sito esterno, allegando la documentazione necessaria.
2. L'autorità competente in materia di AIA, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del d.lgs n. 152 del 2006 Sito esterno, ne dà notizia alla Regione ed al gestore dell'impianto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 4 del presente articolo. Decorso tale termine senza che la comunicazione sia stata effettuata, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Se l'Autorità competente per l'AIA ritiene di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, il provvedimento aggiornato deve essere trasmesso anche all'amministrazione competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica.
3. La comunicazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale, l'autorità procedente, ove lo ritenga necessario provvede ad aggiornare l'autorizzazione stessa.
4. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del titolare o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il titolare invia alla Regione una nuova domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento.

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