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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44 del 16 marzo 2012

Art. 14
Variazione del titolare dell'autorizzazione
1. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione e gestione dell'impianto, il vecchio titolare e il nuovo titolare ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente.
2. La comunicazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale; l'autorità procedente, ove lo ritenga necessario provvede ad aggiornare l'autorizzazione stessa.

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