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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44 del 16 marzo 2012

Art. 15
Rinnovi delle autorizzazioni ricomprese nell'autorizzazione unica
1. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede a richiedere alle amministrazioni competenti il rinnovo delle autorizzazioni ricomprese nell'autorizzazione unica, secondo le modalità previste per le stesse, specificando che una copia del provvedimento autorizzativo dovrà essere inviata alla Regione.
2. L'amministrazione competente provvede ad inoltrare alla Regione la copia del provvedimento di rinnovo.

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