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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44 del 16 marzo 2012

Art. 16
Dismissione degli impianti
1. Il titolare di un provvedimento autorizzativo di competenza regionale, entro 6 mesi dallo scadere dell'autorizzazione, deve comunicare alla Regione la data di definitiva messa fuori servizio dell'impianto, inoltrando il piano di dismissione conforme a quello approvato in fase autorizzativa.
2. Qualora il piano di dismissione non sia conforme al Piano autorizzato, il Piano presentato dal titolare dell'autorizzazione dovrà essere approvato dall'amministrazione competente, acquisiti i pareri ambientali necessari.
3. Il termine per l'approvazione del Piano è di 60 giorni dalla sua presentazione. L'approvazione può contenere prescrizioni per la definitiva messa fuori servizio dell'impianto.

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