Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44 del 16 marzo 2012

Art. 17
Controlli e sanzioni
1. Per i progetti assoggettati a procedura di verifica (screening) ovvero a procedura di VIA ovvero ad AIA, le relative funzioni di monitoraggio e controllo sono esercitate ai sensi dell'articolo 22 della l. r. n. 9 del 1999 nonché degli articoli 28, 29, 29-decies e 29-quattuordecies del d. lgs n. 152 del 2006 Sito esterno.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la Regione verifica il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione unica dell'impianto. Tale controllo è svolto attraverso la disamina del recepimento delle suddette prescrizioni nel progetto esecutivo, che dovrà essere inoltrato dal proponente, corredato da una relazione che evidenzi il rispetto delle stesse. La Regione verifica inoltre il rispetto dei termini assegnati per le comunicazioni di inizio e fine lavori e di messa in esercizio.
3. La Regione, ricorrendo le condizioni definite all'articolo 44 del d. lgs. n. 28 del 2011 Sito esterno, provvede ad irrogare le sanzioni ivi previste.

Espandi Indice