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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44 del 16 marzo 2012

Art. 18
Oneri istruttori
1. Gli oneri istruttori relativi al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica, o per la sua modifica sostanziale, pari allo 0,02% del valore delle opere da realizzare, sono a carico del proponente, che alla domanda deve allegare copia della ricevuta di avvenuto versamento.
2. Nel caso di impianti che in base alla legislazione vigente risultano sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori, si applica la riduzione del 10% con riferimento al solo onere di cui al comma 1.
3. Il diniego dell'autorizzazione da parte dell'autorità procedente o la rinuncia del richiedente al prosieguo della procedura autorizzatoria non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.

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