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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44 del 16 marzo 2012

Art. 2
Disposizioni generali
1. L'attività di produzione di energia elettrica è libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 Sito esterno (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica). A tale attività si accede senza discriminazioni soggettive ed oggettive nelle modalità, nelle condizioni e nei termini per il suo esercizio.

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