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REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44 del 16 marzo 2012

Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alla costruzione e all'esercizio degli impianti, di competenza regionale, per la produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 MW termici, alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili, anche in assetto cogenerativo, ai relativi interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati previa:
a) autorizzazione unica di cui all'articolo 10;
b) procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 12;
c) comunicazione di cui agli articoli 13 e 14.
3. Sono soggetti ad autorizzazione unica:
a) i progetti relativi a nuovi impianti di potenza superiore a 50 MW termici;
b) i progetti di modifica o estensione degli impianti, qualora il provvedimento di verifica (screening) accerti la necessità di assoggettamento alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché qualora il gestore dell'impianto o l'autorità competente per l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ritenga la modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale);
c) i progetti di modifica di impianti che comportano variazioni della potenza termica istallata nonché del tipo di combustibile utilizzato.
4. L'autorizzazione unica di cui alla lettera a) del comma 2 è rilasciata nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare di quelle in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio, e comprende e sostituisce ogni autorizzazione, concessione o altro atto di assenso comunque denominato previsto dalla normativa vigente.
5. L'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto in conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
6. Sono soggetti a procedure semplificate i progetti di modifica che non rientrano tra quelli di cui al comma 3, lettere b) e c).
7. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alle procedure semplificate, per il procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 10.
8. Nel caso di nuovi progetti, o di modifiche a progetti approvati, che siano assoggettati, ai sensi delle norme vigenti, alle procedure di verifica (screening) di cui alla legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) e alla relativa disciplina recata dal d. lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, le procedure di cui al presente regolamento sono attivabili esclusivamente a conclusione delle suddette procedure di verifica (screening).
9. Nel caso di nuovi progetti o di modifiche di progetti approvati, che siano assoggettati:
a) alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla l. r. n. 9 del 1999 e al d. lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, il provvedimento di VIA, comprensivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), è rilasciato nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 10;
b) all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e del d. lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, e non alla procedura di VIA, il provvedimento di AIA è rilasciato nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 10.

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