Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44 del 16 marzo 2012

Art. 4
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) Fonti energetiche convenzionali: i combustibili fossili (carbone, petrolio e derivati, gas naturale);
b) Fonti energetiche rinnovabili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas e biomassa intesa come la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendenti sostanze vegetali e animali) dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, compresa la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani;
c) Impianti alimentati da fonti convenzionali: gli impianti che utilizzano combustibili fossili;
d) Impianti alimentati da fonti rinnovabili: gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);
e) Potenziamento di un impianto: è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto tale da consentirne una producibilità aggiuntiva senza alcuna soluzione di continuità rispetto all'impianto esistente;
f) Ammodernamento di un impianto: la proposta progettuale che prevede, nell'ambito dell'area di sedime dell'impianto esistente, una potenza installata uguale o superiore alla preesistente, con l'utilizzo di tecnologie più efficienti;
g) Procedimento unico: la sequenza procedimentale posta in essere dall'Amministrazione procedente, nella forme della Conferenza di servizi e nel rispetto dei principi della l. n. 241 del 1990 Sito esterno, per il rilascio della autorizzazione unica;
h) Ufficio Responsabile del Procedimento: lo Sportello Regionale per l'Energia istituito presso il Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna, competente all'istruttoria per il rilascio della autorizzazione unica;
i) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, così come individuato dal d. lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno;
j) Potenza attiva nominale di un generatore: la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo;
k) Capacità di generazione o potenza di impianto: la potenza attiva nominale determinata dalla somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;
l) Limiti di capacità di generazione e di potenza di un impianto: somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, facenti capo al medesimo punto di connessione della rete elettrica;
m) Progetto definitivo: l'elaborato progettuale che sia stato predisposto in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nel caso di opere pubbliche, o, negli altri casi, che presenti un livello informativo e di dettaglio equivalente;
n) Progetto esecutivo: l'elaborato progettuale che sia stato predisposto in conformità all'articolo 93 del d. lgs. n. 163 del 2006 Sito esterno nel caso di opere pubbliche, o, negli altri casi, che presenti un livello informativo e di dettaglio equivalente;
o) Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle disposizioni del presente regolamento.

Espandi Indice