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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44 del 16 marzo 2012

Art. 5
Sportello regionale per l'energia
1. È istituito presso la competente struttura regionale lo Sportello Regionale per l'Energia, che cura tutti i rapporti fra l'utente, l'amministrazione regionale, le altre amministrazioni e i soggetti tenuti a pronunciarsi in ordine all'intervento energetico richiesto.
2. La domanda di autorizzazione va presentata esclusivamente allo Sportello Regionale per l'Energia il cui responsabile è responsabile del procedimento.
3. Lo Sportello Regionale per l'Energia provvede in particolare:
a) alla ricezione delle domande di autorizzazione unica;
b) alla verifica della completezza della documentazione;
c) alla pubblicazione, nonché alle comunicazioni e notificazioni;
d) all'indizione della Conferenza di servizi;
e) alla predisposizione della richiesta di integrazioni e chiarimenti da trasmettere ai richiedenti l'autorizzazione unica;
f) ad assicurare la consultazione del pubblico dei documenti e degli atti inerenti il procedimento depositati presso lo stesso e a gestire l'accesso agli atti ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della l. n. 241 del 1990 Sito esterno e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 Sito esterno (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).
4. Lo Sportello Regionale per l'Energia svolge attività di monitoraggio sulle procedure di autorizzazione unica e cura la predisposizione di un archivio informatico contenente:
a) il Registro delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione e dagli enti delegati;
b) norme di riferimento;
c) informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento;
d) l'elenco delle domande presentate e relativo iter procedurale;

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