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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44 del 16 marzo 2012

Art. 6
Contenuti e presentazione della domanda di autorizzazione unica
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica, sottoscritta dal proponente, deve essere presentata per via telematica completa del progetto definitivo e di tutta la documentazione tecnica necessaria, con le modalità che verranno individuate con determina del dirigente competente.
2. La domanda, fermo restando quanto previsto dal comma 1, è corredata dalla documentazione di seguito indicata:
a) progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, del piano di dismissione dell'impianto e del piano di ripristino; il progetto deve avere il grado di dettaglio necessario al rilascio delle varie autorizzazioni, pareri, atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'intervento proposto;
b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:
1) i dati generali del proponente,
2) la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata e la sua classificazione normativa;
3) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, della vita utile dell'impianto, del piano di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
4) una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
5) un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale;
c) sintesi non tecnica dell'intervento proposto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa al costo previsto dell'investimento;
e) elenco di tutte le autorizzazioni, pareri, atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione degli interventi;
f) ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno);
g) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della delibera AEEG ARG/elt99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
h) esito della verifica (screening) qualora il progetto non sia sottoposto a VIA;
i) ove prescritta, documentazione prevista dalle norme vigenti per la valutazione di impatto ambientale ovvero per la valutazione di incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a);
j) documentazione per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
k) nei casi in cui l'autorizzazione comporti variante agli strumenti urbanistici, gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione;
l) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori.
3. Nel caso di impianti alimentati a biomassa, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, è allegata:
a) la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere connesse, corredata dal piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
b) una relazione che evidenzi il rispetto delle prescrizioni previste dalla Regione ai fini localizzativi;
c) l'impegno alla corresponsione prima dell'avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino secondo quanto previsto all'articolo 19;
d) copia della comunicazione effettuate alla Soprintendenza nel caso in cui l'impianto non ricada in zona tutelata ai sensi del d. lgs. n. 42 del 2004 Sito esterno per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di accertamento di sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione della domanda di autorizzazione unica;
e) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a VIA, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui è prevista la localizzazione dell'impianto, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima, le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete.
4. Per gli impianti alimentati a fonti convenzionali, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, è allegata una relazione tecnica che indica in particolare:
a) la conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione generale e settoriale di cui all'articolo 10 della legge regionale del 20 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio); in ogni caso, l'insediamento di nuovi impianti termoelettrici o il ripotenziamento di quelli esistenti in aree soggette a piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria è consentito unicamente se il progetto realizza la riduzione o l'eliminazione di altre sorgenti di emissione nell'area territorialmente interessata in conformità agli obiettivi dei medesimi piani e programmi;
b) la previsione di consumo di nuovo territorio solo quando non sussistono alternative derivanti dall'utilizzo di siti industriali esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali e di sviluppo di aree ecologicamente attrezzate;
c) la compatibilità ambientale e territoriale delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell'impianto, con identificazione e valutazione delle alternative possibili, con particolare riferimento alla valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture esistenti;
d) la coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema elettrico regionale di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l. r. n. 26 del 2004, e rispetto dei tetti di emissione di gas ad effetto serra di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della stessa l. r. n. 26 del 2004;
e) l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in termini di rendimento energetico e impatto ambientale;
f) il massimo utilizzo possibile dell'energia termica prodotta, anche attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento;
g) il concorso al conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione energetico-ambientale regionale riferiti all'uso efficiente dell'energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, allo sviluppo di sistemi di produzione distribuita in particolare in cogenerazione, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
5. La documentazione elencata ai commi precedenti è considerata contenuto minimo della domanda ai fini della sua procedibilità.
6. La domanda è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico.

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