Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44 del 16 marzo 2012

Art. 7
Avvio del procedimento unico
1. Il procedimento unico viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di autorizzazione.
2. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al proponente l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, ovvero comunica la improcedibilità della domanda per carenza della documentazione prescritta ed in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento della domanda completa. Trascorsi 15 giorni dalla presentazione della domanda senza che l'amministrazione abbia comunicato la improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
3. Nella comunicazione di avvio del procedimento unico è indicata la data in cui il responsabile del procedimento provvederà a pubblicare sul sito WEB della Regione e sul BURERT l'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione e la sintesi non tecnica dell'intervento di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 6.
4. Nell'avviso di cui al comma 3 sono specificati:
a) il proponente,
b) l'oggetto,
c) la localizzazione del progetto,
d) una sommaria descrizione dell'intervento,
e) gli effetti dell'approvazione del progetto,
f) l'indicazione dei termini e delle sedi o del sito WEB ove possono essere consultati i documenti presentati nella loro interezza.
5. Il proponente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il proponente allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il personale degli uffici delle Amministrazioni pubbliche competenti ha accesso alle informazioni in merito ai progetti soggetti alla procedura autorizzativa anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.
6. Dell'avvenuto deposito, contestualmente alla pubblicazione sul sito WEB e sul BURERT, è data notizia a cura del proponente su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
7. Il responsabile del procedimento, contestualmente alla comunicazione di avvio di cui al comma 2, provvede a trasmettere agli enti coinvolti la documentazione prodotta su supporto informatico.

Espandi Indice