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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44 del 16 marzo 2012

Art. 8
Partecipazione
1. Salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 6, chiunque vi abbia interesse può, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3 dell'articolo 7, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente.
2. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l'autorità competente trasmette al proponente le osservazioni presentate ai sensi dello stesso comma. Il proponente ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni.
3. Qualora sia necessario attivare un procedimento di esproprio, si applica quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri). In tale caso, l'Autorità competente trasmette al proponente le eventuali osservazioni entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, e il proponente ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento delle osservazioni.
4. Il proponente può proporre di modificare il progetto in qualunque fase del procedimento, anche per uniformare lo stesso alle osservazioni presentate ai sensi dei commi 1 e 3. A tal fine, il proponente deposita una richiesta corredata del nuovo progetto, e il provvedimento di autorizzazione unica è rilasciato entro 90 giorni dal deposito della richiesta, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ed entro 180 giorni dallo stesso termine, per gli impianti alimentati da fonti convenzionali. Si applicano i commi 5 e 7 dell'articolo 7.
5. Salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 6, qualora l'Amministrazione competente rilevi che le modifiche presentate ai sensi del comma 4 siano tali da richiedere, ai sensi di legge, la pubblicazione della nuova richiesta e del relativo progetto, si applicano i commi 3, 4 e 6 dell'articolo 7 e i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
6. Le norme relative a deposito, pubblicità e partecipazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di cui al presente regolamento sostituiscono ad ogni effetto quelle relative ai procedimenti volti al rilascio dei provvedimenti acquisiti ai sensi dell'articolo 10.

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