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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44 del 16 marzo 2012

Art. 9
Procedimento di autorizzazione unica
1. Entro 15 giorni dall'avvio del procedimento di cui al comma 2 dell'articolo 7, il responsabile dello Sportello di cui al comma 2 dell'articolo 5 convoca una conferenza di servizi, che si svolge con le modalità di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
2. Il gestore della rete cui si prevede di connettere l'impianto partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, anche i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività.
3. Salvo quanto previsto al comma 6, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, l'ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall'Amministrazione procedente in un'unica soluzione ed entro 45 giorni dall'avvio del procedimento. Se il proponente non soddisfa la richiesta entro i successivi 30 giorni, l'Amministrazione procedente adotta la decisione conclusiva del procedimento.
4. La richiesta di integrazioni documentali di cui al comma 3 sospende i termini del procedimento di autorizzazione unica, che ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei termini per la loro presentazione. A fronte di comprovate esigenze tecniche, al proponente può essere concessa una proroga di massimo 30 giorni del termine di cui al comma 4. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
5. Le amministrazioni competenti determinano, in sede di riunione di conferenza di servizi, eventuali misure di compensazione ambientale. Per gli impianti a fonti rinnovabili, tali misure devono rispettare i criteri di cui all'Allegato 2 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).
6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), la procedura di VIA è svolta all'interno del procedimento di autorizzazione unica. L'istruttoria del progetto ai fini della VIA è condotta all'interno della conferenza di servizi di cui al comma 2 ed è convocata dal responsabile dello Sportello di cui al comma 2 dell'articolo 5, che assicura il coordinamento e la contestualità tra i due procedimenti. Alla procedura di VIA si applica la disciplina di cui alla legge regionale n. 9 del 1999, che prevale su quella del presente regolamento in particolare per quanto attiene al deposito e alla pubblicità degli atti, alla partecipazione al procedimento, alle modifiche progettuali, alle integrazioni documentali e ai termini procedimentali.
7. Nei casi in cui il progetto non sia sottoposto a Valutazione di impatto ambientale (VIA), il provvedimento conclusivo del procedimento viene assunto entro 10 giorni dalla chiusura della conferenza di servizi di cui al comma 8 e il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica:
a) non può essere superiore a 90 giorni decorrenti dall'avvio del procedimento di autorizzazione unica, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
b) non può essere superiore a 180 giorni dall'avvio del procedimento di autorizzazione unica, per gli impianti alimentati da fonti convenzionali.
8. Nel caso di progetti sottoposti a Valutazione di Impatto ambientale (VIA), il provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione unica viene assunto entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la chiusura del procedimento di VIA.

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