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REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44 del 16 marzo 2012

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre diposizioni in materia di energia), detta disposizioni per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, la certezza dei tempi del procedimento, la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale.
Art. 2
Disposizioni generali
1. L'attività di produzione di energia elettrica è libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 Sito esterno (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica). A tale attività si accede senza discriminazioni soggettive ed oggettive nelle modalità, nelle condizioni e nei termini per il suo esercizio.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alla costruzione e all'esercizio degli impianti, di competenza regionale, per la produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 MW termici, alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili, anche in assetto cogenerativo, ai relativi interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati previa:
a) autorizzazione unica di cui all'articolo 10;
b) procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 12;
c) comunicazione di cui agli articoli 13 e 14.
3. Sono soggetti ad autorizzazione unica:
a) i progetti relativi a nuovi impianti di potenza superiore a 50 MW termici;
b) i progetti di modifica o estensione degli impianti, qualora il provvedimento di verifica (screening) accerti la necessità di assoggettamento alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché qualora il gestore dell'impianto o l'autorità competente per l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ritenga la modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale);
c) i progetti di modifica di impianti che comportano variazioni della potenza termica istallata nonché del tipo di combustibile utilizzato.
4. L'autorizzazione unica di cui alla lettera a) del comma 2 è rilasciata nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare di quelle in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio, e comprende e sostituisce ogni autorizzazione, concessione o altro atto di assenso comunque denominato previsto dalla normativa vigente.
5. L'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto in conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
6. Sono soggetti a procedure semplificate i progetti di modifica che non rientrano tra quelli di cui al comma 3, lettere b) e c).
7. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alle procedure semplificate, per il procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 10.
8. Nel caso di nuovi progetti, o di modifiche a progetti approvati, che siano assoggettati, ai sensi delle norme vigenti, alle procedure di verifica (screening) di cui alla legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) e alla relativa disciplina recata dal d. lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, le procedure di cui al presente regolamento sono attivabili esclusivamente a conclusione delle suddette procedure di verifica (screening).
9. Nel caso di nuovi progetti o di modifiche di progetti approvati, che siano assoggettati:
a) alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla l. r. n. 9 del 1999 e al d. lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, il provvedimento di VIA, comprensivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), è rilasciato nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 10;
b) all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e del d. lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, e non alla procedura di VIA, il provvedimento di AIA è rilasciato nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 10.
Art. 4
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) Fonti energetiche convenzionali: i combustibili fossili (carbone, petrolio e derivati, gas naturale);
b) Fonti energetiche rinnovabili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas e biomassa intesa come la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendenti sostanze vegetali e animali) dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, compresa la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani;
c) Impianti alimentati da fonti convenzionali: gli impianti che utilizzano combustibili fossili;
d) Impianti alimentati da fonti rinnovabili: gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);
e) Potenziamento di un impianto: è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto tale da consentirne una producibilità aggiuntiva senza alcuna soluzione di continuità rispetto all'impianto esistente;
f) Ammodernamento di un impianto: la proposta progettuale che prevede, nell'ambito dell'area di sedime dell'impianto esistente, una potenza installata uguale o superiore alla preesistente, con l'utilizzo di tecnologie più efficienti;
g) Procedimento unico: la sequenza procedimentale posta in essere dall'Amministrazione procedente, nella forme della Conferenza di servizi e nel rispetto dei principi della l. n. 241 del 1990 Sito esterno, per il rilascio della autorizzazione unica;
h) Ufficio Responsabile del Procedimento: lo Sportello Regionale per l'Energia istituito presso il Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna, competente all'istruttoria per il rilascio della autorizzazione unica;
i) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, così come individuato dal d. lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno;
j) Potenza attiva nominale di un generatore: la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo;
k) Capacità di generazione o potenza di impianto: la potenza attiva nominale determinata dalla somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;
l) Limiti di capacità di generazione e di potenza di un impianto: somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, facenti capo al medesimo punto di connessione della rete elettrica;
m) Progetto definitivo: l'elaborato progettuale che sia stato predisposto in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nel caso di opere pubbliche, o, negli altri casi, che presenti un livello informativo e di dettaglio equivalente;
n) Progetto esecutivo: l'elaborato progettuale che sia stato predisposto in conformità all'articolo 93 del d. lgs. n. 163 del 2006 Sito esterno nel caso di opere pubbliche, o, negli altri casi, che presenti un livello informativo e di dettaglio equivalente;
o) Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle disposizioni del presente regolamento.

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