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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44 del 16 marzo 2012

TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 18
Oneri istruttori
1. Gli oneri istruttori relativi al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica, o per la sua modifica sostanziale, pari allo 0,02% del valore delle opere da realizzare, sono a carico del proponente, che alla domanda deve allegare copia della ricevuta di avvenuto versamento.
2. Nel caso di impianti che in base alla legislazione vigente risultano sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori, si applica la riduzione del 10% con riferimento al solo onere di cui al comma 1.
3. Il diniego dell'autorizzazione da parte dell'autorità procedente o la rinuncia del richiedente al prosieguo della procedura autorizzatoria non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.
Art. 19
Quantificazione della cauzione per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili
1. L'importo della cauzione da corrispondere, prima dell'avvio dei lavori, è pari al costo di dismissione dell'impianto determinato nel progetto approvato in sede di conferenza di servizi. La Regione può motivatamente stabilire, nell'ambito della conferenza, minori soglie e importi per la cauzione, parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti ed in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi.
2. La cauzione può essere versata mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da banche, istituti o società di primaria importanza sul mercato del credito ed assicurativo, ed è rivalutata ogni 5 anni sulla base del tasso di inflazione programmata. La garanzia deve essere fornita per tutta la durata della vita utile dell'impianto e del tempo occorrente per il ripristino del sito.
3. La garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rinnovo dell'autorizzazione qualora il piano di dismissione evidenzi una variazione dei costi di dismissione.
4. In ogni caso, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
5. La cauzione, stabilita a favore dell'amministrazione competente ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e deve essere espressamente accettata dall'amministrazione; fino alla predetta accettazione il proponente non può iniziare i lavori.
Art. 20
Disposizioni transitorie
1. Le procedure autorizzative introdotte dal presente regolamento non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, fatta salva la possibilità per il proponente di richiedere l'accesso alla nuova procedura.

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