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REGOLAMENTO REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 1

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI (ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003 Sito esterno (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)) DI CUI È TITOLARE L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 20 dicembre 2013

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Tipi di dati e di operazioni eseguibili
Art. 4 - Aggiornamento
Art. 5 - Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet
Art. 6 - Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito denominato Codice, individua, nei casi in cui non siano specificati dalla legge, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili presso l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice o da altre disposizioni di legge.
Art. 2
Disposizioni generali
1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
Art. 3
Tipi di dati e di operazioni eseguibili
1. Nelle schede allegate numerate da 1 a 12, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nonché le operazioni eseguibili.
Art. 4
Aggiornamento
1. L'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni di trattamento eseguibili è aggiornata periodicamente con apposito regolamento dell'Assemblea legislativa.
Art. 5
Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet
1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed è altresì reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa.
Art. 6
Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.
2. È abrogato il regolamento regionale 13 febbraio 2006, n. 2 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (artt. 20 e 21 del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno "Codice in materia di protezione dei dati personali")).


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