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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 1

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI (ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003 Sito esterno (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)) DI CUI È TITOLARE L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 20 dicembre 2013

Art. 2
Disposizioni generali
1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

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