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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 2 (REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITA' DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 275 del 30 ottobre 2015

Art. 16
Sostituzione dell'articolo 20 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 20 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 20
Comunicazione e diffusione di dati in materia di sanità
1. La Giunta può comunicare alle Aziende sanitarie e alle altre Regioni per l'inserimento nelle commissioni di concorso l'elenco dei dirigenti del Servizio sanitario regionale, comprensivo dei seguenti dati personali: dati identificativi, ruolo professionale, recapiti telefonici e postali e sedi di lavoro.
2. La Giunta può comunicare alle Aziende sanitarie e alle strutture private accreditate dalla Regione, per consentire alle stesse di effettuare azioni di prevenzione e per le attività amministrative correlate a diagnosi, cura e riabilitazione degli assistiti, i dati identificativi dell'assistito, la sua residenza, il medico di base e il livello di consenso al trattamento dei dati (la specifica si rende necessaria in ragione del fatto che si tratta di dati sensibili, relativi allo stato di salute, cui il decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno riserva all'articolo 20 un trattamento maggiormente rigoroso).
3. La Giunta può comunicare alle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna e agli erogatori di prestazioni sanitarie, per finalità di controllo della spesa e di effettuazione delle verifiche di qualità dell'Archivio nazionale, i dati relativi all'assegnazione dei ricettari ai prescrittori, tra cui la data di consegna; i dati identificativi del prescrittore; il tipo di attività; la struttura presso cui si svolge l'attività; la data di inizio e di fine attività; il codice di medicina di gruppo.
4. La Giunta può comunicare, per finalità di ricerca, alle Università e agli enti di ricerca dati relativi a campioni di popolazioni, consistenti soltanto nei dati necessari per il contatto, cioè nel nominativo e nel recapito postale dei soggetti rappresentativi del campione.".

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