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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 2 (REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITA' DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 275 del 30 ottobre 2015

Art. 6
Sostituzione dell'articolo 9 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 9 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Comunicazione e diffusione di corsi di formazione, eventi, convegni, attività di ricerca e documentazione
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti eventi e convegni organizzati dai Titolari stessi, corsi di formazione anche rilevanti per l'educazione continua in medicina (ECM), comprensivi dei nominativi e delle qualifiche dei relatori o dei docenti, degli indirizzi telematici se forniti per finalità di promozione dell'offerta formativa e delle attività istituzionali dei Titolari.
2. I Titolari possono diffondere, anche per via telematica, per finalità di promozione delle proprie attività istituzionali, le immagini, acquisite nel rispetto della legge 22 aprile 1941, n. 633 Sito esterno (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e in aderenza ai principi del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, dei partecipanti agli eventi, convegni e attività di formazione.
3. I Titolari possono comunicare ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta, per finalità di promozione delle iniziative culturali da questi organizzate, i nominativi, gli indirizzi anche telematici dei soggetti iscritti a newsletter e a mailing list dei Titolari e dei partecipanti a precedenti convegni organizzati dai Titolari stessi, se relativi alle tematiche oggetto dell'iniziativa.
4. I Titolari possono comunicare ai soggetti privati che ne facciano richiesta, per finalità di promozione delle iniziative culturali da questi organizzate, i nominativi, gli indirizzi anche telematici dei soggetti che abbiano espresso direttamente o indirettamente ai Titolari stessi interesse alla tematica oggetto dell'iniziativa.
5. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati personali comuni relativi ad attività di studio, di ricerca e di documentazione svolte dai Titolari o per i Titolari, con particolare riferimento ai dati relativi ai nominativi e alle qualifiche degli studiosi e dei ricercatori, ai nominativi dei referenti individuati dagli stessi Titolari e agli indirizzi telematici se forniti, per finalità di promozione delle attività di studio, di ricerca e di documentazione.
6. La Giunta può comunicare al Ministero competente per le politiche forestali e al Corpo forestale dello Stato il nome e il cognome dei partecipanti ai corsi per l'antincendio boschivo, con la finalità di favorire il monitoraggio, l'organizzazione e la partecipazione ai corsi stessi.".

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