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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 2 (REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITA' DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 275 del 30 ottobre 2015

Art. 9
Sostituzione dell'articolo 12 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 12 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni e a organismi di controllo
1. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni o tra loro i dati personali necessari per espletare i compiti istituzionali, puntualmente previsti da norma di legge o regolamento.
2. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni, ad autorità di gestione e di certificazione e autorità di audit, i dati necessari per la rendicontazione dei progetti europei, tra i quali, in particolare, nome e cognome dei dipendenti coinvolti e i dati relativi alla situazione stipendiale, per calcolare le ore lavorate e quindi i costi relativi al progetto europeo.
3. La Giunta può comunicare ad altre pubbliche amministrazioni, anche per via telematica, per le finalità istituzionali esplicitate dalla pubblica amministrazione richiedente, i dati personali relativi ai soggetti proprietari o detentori di immobili oggetto di certificazione energetica nonché di impianti termici registrati nel catasto unico regionale (nome, cognome, indirizzo dell'immobile, dati catastali dell'immobile oggetto di certificazione energetica).
4. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni i dati personali necessari per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ente destinatario quando una norma di legge o regolamento preveda l'espressione di un parere da parte dell'ente pubblico destinatario o dei Titolari, ovvero quando l'ente pubblico destinatario debba effettuare attività ispettive, di vigilanza, di verifica, di controllo anche sugli aiuti erogati, di rendicontazione e di monitoraggio, ivi compresi i dati relativi all'irrogazione di sanzioni. I dati trasmessi per finalità di controllo possono essere comunicati anche agli organismi di controllo, pubblici e privati.
5. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni i dati personali contenuti in istanze, note o documenti ricevuti dai Titolari da parte di terzi per competenza parziale o per errore e trasmessi dai Titolari stessi al soggetto pubblico competente.".

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