REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2016, n. 2
REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DA PERSONALE REGIONALE IN VIGENZA DELL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 , NEL PERIODO DAL 19 AGOSTO 2014 AL 19 APRILE 2016
BOLLETTINO UFFICIALE n. 390 del 30 dicembre 2016
Art. 2
Fondo per la progettazione e l'innovazione
1. A valere sugli stanziamenti previsti a bilancio per la realizzazione di un'opera o di un lavoro sono destinate al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 , ai fini di cui all'articolo 1, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per l'affidamento di un'opera o di un lavoro. Gli importi sono stimati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 163 del 2006 .
2. La percentuale effettiva è stabilita in rapporto alla complessità e all'entità dell'opera o lavoro da realizzare, secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3.
3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti all'articolo 5, commi 3, 4 e 5. Il restante 20 per cento è destinato all'acquisto da parte dell'Amministrazione, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi ai cittadini. Tale deliberazione della Giunta regionale precisa anche le modalità e le procedure contabili per il pagamento a favore del bilancio regionale e per l'utilizzo delle risorse finanziarie necessarie.