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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2016, n. 2

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DA PERSONALE REGIONALE IN VIGENZA DELL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 Sito esterno, NEL PERIODO DAL 19 AGOSTO 2014 AL 19 APRILE 2016

BOLLETTINO UFFICIALE n. 390 del 30 dicembre 2016

Art. 2
Fondo per la progettazione e l'innovazione
1. A valere sugli stanziamenti previsti a bilancio per la realizzazione di un'opera o di un lavoro sono destinate al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno, ai fini di cui all'articolo 1, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per l'affidamento di un'opera o di un lavoro. Gli importi sono stimati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno.
2. La percentuale effettiva è stabilita in rapporto alla complessità e all'entità dell'opera o lavoro da realizzare, secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3.
3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti all'articolo 5, commi 3, 4 e 5. Il restante 20 per cento è destinato all'acquisto da parte dell'Amministrazione, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi ai cittadini. Tale deliberazione della Giunta regionale precisa anche le modalità e le procedure contabili per il pagamento a favore del bilancio regionale e per l'utilizzo delle risorse finanziarie necessarie.

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