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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2016, n. 2

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DA PERSONALE REGIONALE IN VIGENZA DELL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 Sito esterno, NEL PERIODO DAL 19 AGOSTO 2014 AL 19 APRILE 2016

BOLLETTINO UFFICIALE n. 390 del 30 dicembre 2016

Art. 3
Attività di progettazione e collaudo
1. L'attività di progettazione per lo svolgimento della quale sono previsti gli incentivi di cui al presente regolamento è quella definita dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno, e quindi, in particolare, l'attività di redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche, solo qualora la procedura di affidamento sia stata attivata con la pubblicazione del bando o, in caso di procedura negoziata, con l'invio delle lettere di invito a presentare offerta. E' altresì compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive, secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.
2. I progetti per i quali sono previsti gli incentivi devono essere redatti secondo il livello di elaborazione richiesto per l'affidamento ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici e gli incentivi sono dovuti per la redazione del livello di progettazione posto a base di gara.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai progetti relativi a lavori per la cui esecuzione sia prevista la cessione di beni o di diritti.
4. Qualora il progetto redatto dalla struttura regionale non contenga tutte le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nell'articolo 93, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno, il responsabile del procedimento deve attestarne l'adeguato sviluppo in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori.
5. In coerenza con le disposizioni vigenti nel periodo di cui all'articolo 1, comma 2:
a) la redazione del progetto per la realizzazione dei lavori o delle opere deve essere stata affidata, salvo casi specifici e motivati, allo stesso dipendente che abbia redatto il livello di progettazione precedente, cioè il progetto preliminare o definitivo;
b) l'incarico di collaudo deve essere stato affidato a soggetti scelti all'interno dell'elenco contenente i nominativi dei dipendenti aventi i requisiti per lo svolgimento dell'attività, istituito presso la direzione generale competente in materia di personale e disciplinato con atto del relativo direttore generale;
c) Il collaudo non può essere stato eseguito da dipendenti assegnati ad un Servizio che abbia svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.
6. Sono escluse dalla destinazione delle risorse di cui al presente regolamento le attività manutentive.

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