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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2016, n. 2

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DA PERSONALE REGIONALE IN VIGENZA DELL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 Sito esterno, NEL PERIODO DAL 19 AGOSTO 2014 AL 19 APRILE 2016

BOLLETTINO UFFICIALE n. 390 del 30 dicembre 2016

Art. 4
Aventi diritto alla ripartizione delle risorse
1. I soggetti di seguito specificati beneficiano della ripartizione del fondo di cui all'articolo 2:
a) i progettisti, che si siano assunti la responsabilità professionale della progettazione firmando il progetto. I suddetti tecnici devono essere abilitati all'esercizio della professione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 90, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno. Possono beneficiarne anche i tecnici diplomati che, in assenza dell'abilitazione, abbiano firmato i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, in quanto in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero in quanto abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni alla data del 19 dicembre 1998, nella quale è entrata in vigore la legge 18 novembre 1998, n. 415 Sito esterno (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 Sito esterno, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici), e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 253, comma 16, del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno;
b) i collaboratori alla progettazione, cioè il personale con mansioni e competenze tecniche o specialistiche cui siano stati affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del progetto fra i quali rientrano, a titolo esemplificativo: la redazione di elaborati descrittivi di consulenze specialistiche strumentali o connesse all'elaborazione progettuale; la redazione di elaborati espropriativi; le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, compresi i rilievi, misurazioni, picchettazioni. I suddetti tecnici devono aver assunto la responsabilità degli elaborati con la sottoscrizione degli stessi nel rispetto delle relative competenze professionali. Detto personale deve essere in possesso di un titolo di studio almeno di scuola media superiore ad indirizzo tecnico ovvero avere maturato un'esperienza professionale tecnico-specialistica almeno quinquennale presso l'amministrazione regionale ovvero altra pubblica amministrazione;
c) i tecnici incaricati della redazione dei piani di sicurezza, che se ne siano assunti la responsabilità professionale firmando il piano. Detti tecnici devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
d) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera c), cioè il personale con mansioni e competenze tecniche o specialistiche cui siano stati affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del piano. I suddetti tecnici devono aver assunto la responsabilità degli elaborati con la sottoscrizione degli stessi nel rispetto delle relative competenze professionali. Detto personale deve essere in possesso di un titolo di studio almeno di scuola media superiore ad indirizzo tecnico ovvero avere maturato un'esperienza professionale tecnico-specialistica almeno quinquennale presso l'amministrazione regionale ovvero altra pubblica amministrazione;
e) il direttore dei lavori, che si sia assunto la responsabilità professionale dell'attività di direzione dei lavori, sottoscrivendo in particolare gli stati di avanzamento dei lavori stessi nonché il relativo stato finale e, quando necessario, il certificato di regolare esecuzione. Detto tecnico deve essere abilitato all'esercizio della professione; i tecnici diplomati che, in assenza dell'abilitazione, abbiano svolto l'attività di direzione dei lavori, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, in quanto in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero in quanto abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni alla data del 19 dicembre 1998, come indicato alla lettera a) e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. Il direttore dei lavori deve essere dotato della professionalità e del titolo di studio adeguati all'opera da realizzare;
f) i collaboratori alla direzione dei lavori, che si siano assunti la responsabilità professionale relativa all'attività prevista dalla normativa vigente, compresi gli assistenti di cantiere, che si siano assunti la responsabilità professionale della relativa attività, sottoscrivendo apposite dichiarazioni e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora tale attività non sia stata assegnata al soggetto che svolge la direzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Sito esterno (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"). Detti tecnici devono essere in possesso del titolo di studio ovvero dell'esperienza richiesta per i collaboratori alla progettazione di cui alla lettera b) e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 202, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno;
g) i collaudatori, che si siano assunti la responsabilità professionale relativa alla sottoscrizione del verbale di collaudo. Detti tecnici devono essere in possesso della laurea in ingegneria o architettura e, limitatamente a un solo componente di commissione di collaudo, della laurea in geologia o scienze agrarie e forestali; essi devono altresì essere in possesso di abilitazione all'esercizio della professione. Tali requisiti sono integrati dalle disposizioni dell'articolo 216 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 Sito esterno, ferme restando le disposizioni dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno;
i) l'ufficiale rogante, o il suo sostituto, che abbia collaborato con il responsabile di cui alla lettera h) svolgendo le funzioni di cui agli articoli 95 e 96 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). Tali collaboratori devono essere in possesso del titolo di studio del diploma di laurea in discipline giuridico-amministrative o economiche-finanziarie ovvero avere maturato un'esperienza professionale in tali discipline almeno quinquennale presso l'amministrazione regionale ovvero altra pubblica amministrazione.
2. I dipendenti con qualifica dirigenziale non beneficiano della ripartizione del fondo di cui all'articolo 2.

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