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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2016, n. 2

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DA PERSONALE REGIONALE IN VIGENZA DELL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 Sito esterno, NEL PERIODO DAL 19 AGOSTO 2014 AL 19 APRILE 2016

BOLLETTINO UFFICIALE n. 390 del 30 dicembre 2016

Art. 5
Criteri di ripartizione
1. Per ciascun progetto deve essere ripartita, tra i soggetti di cui all'articolo 4, la somma conferita al fondo di cui all'articolo 2 con riferimento alle opere e lavori previsti nel singolo progetto, nei limiti percentuali stabiliti nello stesso articolo 2. Detta somma è calcolata al netto dell'IVA e comunque al netto delle somme a disposizione ed è comprensiva degli oneri riflessi a carico della Regione, e dell'IRAP.
2. Nel caso di perizia di variante e suppletiva, la somma di cui al comma 1 è pari al maggior importo imputato al costo dell'opera o del lavoro conseguente alla perizia ed è calcolata applicando la stessa percentuale dell'importo a base di gara applicata al progetto originario, al netto del ribasso, e fermo restando il rispetto della percentuale massima stabilita, ai sensi del comma 1, in riferimento all'intero progetto, comprensivo della variante.
3. La somma di cui al comma 1 è calcolata applicando la percentuale effettiva stabilita con l'atto di cui all'articolo 6, comma 2, tenendo conto della complessità e dell'entità dell'opera o del lavoro, secondo i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, mediante accordo la cui formale adozione è da considerarsi condizione di efficacia del presente regolamento. Tali criteri di definizione della percentuale effettiva devono tener conto:
a) con riferimento alla complessità, della presenza di uno o più dei seguenti indicatori:
a.1) effettuazione di un procedimento espropriativo;
a.2) presenza di procedure di valutazione di impatto ambientale o screening;
a.3) presenza, nell'elaborato progettuale, di calcoli strutturali, con particolare riferimento a quelli che richiedono l'effettuazione di un collaudo statico;
a.4) presenza, nell'elaborato progettuale, di calcoli idraulici ovvero geologici-geotecnici;
a.5) presenza, nell'elaborato progettuale, di soluzioni originali o innovative, con particolare riferimento all'utilizzazione di nuove tecnologie, nuove tecniche, ovvero di nuovi materiali;
a.6) redazione di un piano di sicurezza;
b) con riferimento all'entità, della necessità di attribuire valori significativamente decrescenti rispetto all'importo complessivo dell'opera o del lavoro.
4. L'accordo di cui al comma 3, inoltre:
a) definisce le percentuali, minime e massime, di ripartizione della somma di cui al comma 1, come definita ai sensi del comma 3, tra gli aventi diritto di cui all'articolo 4;
b) differenzia i casi in cui le responsabilità effettivamente assunte e connesse alle specifiche prestazioni da svolgere rientrino o non rientrino nella categoria ricoperta, secondo il sistema di classificazione professionale previsto dalla contrattazione collettiva, assegnando una percentuale maggiore alle attività che non rientrano tra le prestazioni tipiche della categoria ricoperta;
c) indica le riduzioni di cui all'articolo 7, comma 4;
d) prevede modalità di verifica sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
e) può definire meccanismi di coordinamento con altri accordi assunti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale in materia di trattamento incentivante dei dipendenti.
5. Nel caso di prestazioni affidate a soggetti esterni all'amministrazione o nel caso di mancanza dell'accertamento di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), la somma di cui al comma 1, come definita ai sensi del comma 3, è decurtata degli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d). Le somme decurtate costituiscono economie.
6. Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio che ha redatto il progetto, salvo diversa espressa individuazione effettuata dallo stesso responsabile secondo quanto disposto all'articolo 11 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso). Tale individuazione è obbligatoria qualora il responsabile del Servizio non sia un tecnico, requisito necessario a norma dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno.

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