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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2016, n. 2

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DA PERSONALE REGIONALE IN VIGENZA DELL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 Sito esterno, NEL PERIODO DAL 19 AGOSTO 2014 AL 19 APRILE 2016

BOLLETTINO UFFICIALE n. 390 del 30 dicembre 2016

Art. 7
Modalità di erogazione degli incentivi
1. Gli incentivi sono corrisposti a coloro che hanno effettivamente svolto le attività di cui all'articolo 4, comma 1, e sono liquidati successivamente all'adozione, da parte del responsabile del Servizio preposto alla realizzazione dell'opera o del lavoro, dell'atto di cui all'articolo 6.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni prive dell'accertamento di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), costituiscono economie. Opera altresì il limite percentuale individuale di cui all'articolo 8, comma 3.
3. L'incentivo non è erogato o, se erogato, deve essere recuperato, quando si sia reso necessario apportare al progetto varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto, previste dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno. La mancata erogazione o il recupero di quanto erogato riguardano i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), ai quali è imputabile l'errore o l'omissione.
4. Gli incentivi sono erogati se è accertato, con l'atto di cui all'articolo 6, anche l'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi previsti e dei costi indicati nel quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 Sito esterno, depurato del ribasso d'asta offerto. In caso di scostamento imputabile ai soggetti di cui all'articolo 4, l'importo dell'incentivo da corrispondere a tali soggetti subisce le riduzioni distinte per incremento di tempi e costi, previste nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4 non sono computati nel termine e nei costi di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni e gli aumenti di costo per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e-bis), del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno.
6. Le riduzioni di cui al comma 4 dovute al mancato rispetto dei tempi si sommano a quelle dovute al mancato rispetto dei costi, con conseguente corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro.

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