REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2016, n. 2
REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DA PERSONALE REGIONALE IN VIGENZA DELL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 , NEL PERIODO DAL 19 AGOSTO 2014 AL 19 APRILE 2016
BOLLETTINO UFFICIALE n. 390 del 30 dicembre 2016
Art. 7
Modalità di erogazione degli incentivi
1. Gli incentivi sono corrisposti a coloro che hanno effettivamente svolto le attività di cui all'articolo 4, comma 1, e sono liquidati successivamente all'adozione, da parte del responsabile del Servizio preposto alla realizzazione dell'opera o del lavoro, dell'atto di cui all'articolo 6.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni prive dell'accertamento di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), costituiscono economie. Opera altresì il limite percentuale individuale di cui all'articolo 8, comma 3.
3. L'incentivo non è erogato o, se erogato, deve essere recuperato, quando si sia reso necessario apportare al progetto varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto, previste dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 163 del 2006 . La mancata erogazione o il recupero di quanto erogato riguardano i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), ai quali è imputabile l'errore o l'omissione.
4. Gli incentivi sono erogati se è accertato, con l'atto di cui all'articolo 6, anche l'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi previsti e dei costi indicati nel quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 , depurato del ribasso d'asta offerto. In caso di scostamento imputabile ai soggetti di cui all'articolo 4, l'importo dell'incentivo da corrispondere a tali soggetti subisce le riduzioni distinte per incremento di tempi e costi, previste nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4 non sono computati nel termine e nei costi di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni e gli aumenti di costo per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e-bis), del decreto legislativo n. 163 del 2006 .
6. Le riduzioni di cui al comma 4 dovute al mancato rispetto dei tempi si sommano a quelle dovute al mancato rispetto dei costi, con conseguente corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro.