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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2016, n. 2

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DA PERSONALE REGIONALE IN VIGENZA DELL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 Sito esterno, NEL PERIODO DAL 19 AGOSTO 2014 AL 19 APRILE 2016

BOLLETTINO UFFICIALE n. 390 del 30 dicembre 2016

Art. 8
Modalità contabili di pagamento degli incentivi
1. Gli incentivi spettanti ai dipendenti, derivanti dalla ripartizione della somma conferita al fondo di cui all'articolo 2 e definita come previsto dall'articolo 5, sono liquidati secondo le modalità indicate dall'articolo 7. Il relativo pagamento è effettuato dal Servizio preposto alla gestione del trattamento economico tramite la procedura del cedolino stipendi, previo scorporo degli oneri riflessi a carico della Regione, e dell'IRAP.
2. Nel caso previsto dall'articolo 1, comma 5, il pagamento degli incentivi spettanti è effettuato dal Servizio preposto alla gestione del trattamento economico, tramite la procedura del cedolino stipendi, previo scorporo degli oneri riflessi a carico della Regione, e dell'IRAP, solo a seguito di effettivo introito, sul pertinente capitolo di entrata del bilancio regionale, delle risorse versate dalla pubblica amministrazione aggiudicatrice o dagli altri soggetti previsti dal suddetto comma.
3. Gli incentivi complessivamente riconosciuti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

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