Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

REGOLAMENTO REGIONALE 02 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11. (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 22 del 2 febbraio 2018

Art. 21
Esercizio della pesca nelle zone classificate "A"
1. L'esercizio della pesca nelle zone classificate "A" è permessa senza nessun limite di orario, fatti salvi i divieti di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2012.
2. La Giunta regionale può introdurre, per periodi limitati, eventuali ulteriori limitazioni.

Note del Redattore:

L'allegato 2 al presente regolamento è stato sostituito dall'allegato al Regolamento regionale 29 ottobre 2020, n. 1

Espandi Indice