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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 02 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11. (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 22 del 2 febbraio 2018

Art. 23
Esercizio della pesca nelle zone classificate "D"
1. L'esercizio della pesca è vietato dalle ore 19:00 della prima domenica di ottobre alle ore 05:00 dell'ultima domenica di marzo.
2. Nei restanti mesi dell'anno valgono gli orari stabiliti per le acque di categoria "B" e "C", secondo l'articolazione temporale fissata al comma 1 dell'articolo 22 del presente regolamento.

Note del Redattore:

L'allegato 2 al presente regolamento è stato sostituito dall'allegato al Regolamento regionale 29 ottobre 2020, n. 1

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