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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 02 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11. (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 22 del 2 febbraio 2018

Art. 25
Limiti quantitativi per la pesca professionale
1. Il pescatore professionale non è soggetto a limite giornaliero di catture nelle acque di categoria "A" e nelle acque di categoria "B" in cui la pesca professionale è consentita.
2. A cadenza annuale, ogni pescatore professionale deve trasmettere, agli uffici regionali, il resoconto delle catture eseguite, utilizzando l'apposito modulo, reperibile nelle pagine del sito istituzionale della Regione Emilia Romagna. Tale adempimento è dovuto anche nel caso in cui non sia stata svolta nessuna attività di pesca.
3. La Giunta regionale può prevedere limitazioni al pescato ovvero istituire una quota annuale massima di prelievo per una o più specie ittiche, oltre la quale la pesca professionale deve essere sospesa.

Note del Redattore:

L'allegato 2 al presente regolamento è stato sostituito dall'allegato al Regolamento regionale 29 ottobre 2020, n. 1

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