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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 02 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11. (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 22 del 2 febbraio 2018

Art. 29
Gare di pesca ai salmonidi
1. Le gare di pesca ai salmonidi sono organizzate nelle zone classificate "B" e "C".
2. La Regione può autorizzare l'immissione di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) o di trota fario (Salmo trutta) purché il limite del campo di gara sia ad una distanza non inferiore a 1000 metri dall'inizio della zona classificata "D". Nel caso in cui siano presenti barriere invalicabili per la fauna ittica, il limite all'immissione delle trote può iniziare immediatamente a valle della predetta barriera, sempre in acque di categoria "C".
3. Le gare di pesca ai salmonidi si svolgono senza la re-immissione del pescato. Gli esemplari catturati devono essere immediatamente soppressi e asportati al termine delle operazioni di pesatura.
4. Le immissioni di trote devono essere quantitativamente proporzionate all'estensione del campo di gara, comunque mai superiori a 2,5 chili per partecipante, e compiute con esemplari di misura non inferiore a 22 centimetri.
5. I salmonidi immessi devono provenire da allevamenti riconosciuti indenni ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 Sito esterno "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie".
6. Nei campi di gara individuati nelle acque di categoria "C", sono vietate le gare di pesca ai salmonidi nei periodi che coincidono con la riproduzione delle specie autoctone presenti e in particolare nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 luglio.
7. A conclusione di ogni manifestazione agonistica nei campi di gara permanenti e temporanei, l'esercizio della pesca è libero anche in presenza di immissioni straordinarie.

Note del Redattore:

L'allegato 2 al presente regolamento è stato sostituito dall'allegato al Regolamento regionale 29 ottobre 2020, n. 1

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