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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 02 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11. (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 22 del 2 febbraio 2018

Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
a) "specie autoctona" (o "nativa"): specie naturalmente presente in un determinato distretto zoogeografico;
b) "specie parautoctona": specie che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo e quindi naturalizzata anteriormente al 1500 d.C. Rientrano in tale categoria le specie di interesse storico-culturale di cui alla legge regionale n. 11 del 2012;
c) "specie alloctona" (o "esotica" o "aliena"): ogni specie naturalmente estranea ad un determinato distretto zoogeografico, ma ivi introdotta, volontariamente o meno, in conseguenza di attività umane;
d) "amo": strumento dotato di una o più punte, ciascuna terminante all'estremità con uno o più ardiglioni;
e) "amo singolo": amo dotato di una sola punta.

Note del Redattore:

L'allegato 2 al presente regolamento è stato sostituito dall'allegato al Regolamento regionale 29 ottobre 2020, n. 1

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