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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 02 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11. (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 22 del 2 febbraio 2018

Art. 30
Tesserini di pesca controllata
1. I pescatori sportivi che intendono esercitare la pesca ai salmonidi e trattenere il pescato, devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.
2. Nelle more dell'attivazione del Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2012, i tesserini di pesca controllata sono rilasciati attraverso i Comuni o le loro Unioni e le Associazioni piscatorie, che curano anche la registrazione dei dati di consegna sul Sistema. I medesimi soggetti provvedono al ritiro dei tesserini di pesca controllata per l'elaborazione dei dati relativi alle presenze ed ai prelievi di pesca ai fini del successivo ripopolamento.
3. Il rilascio di un nuovo tesserino è subordinato alla restituzione del precedente, qualora concesso. Non può essere rilasciato contemporaneamente più di un tesserino per singolo pescatore. La Giunta regionale delibera in merito al costo eventuale del tesserino.
4. In occasione della prima cattura giornaliera il pescatore deve scrivere nelle apposite caselle il codice del sottobacino in cui sta pescando che ritrova in legenda sul tesserino stesso; se, nella stessa giornata, la pesca viene effettuata in diversi sottobacini, si deve, ripetere la data del giorno ed indicare il codice degli stessi.
5. Per ogni salmonide pescato deve essere immediatamente barrata la casella corrispondente negli spazi appositamente riservati. In caso di deposito della fauna ittica pescata, cerchiare la casella relativa agli esemplari depositati.
6. Sono vietate le cancellature e l'uso della matita o di penne non indelebili.
7. In caso di smarrimento, è possibile ottenere un nuovo tesserino solo dopo avere provveduto a denunciare il suddetto evento alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti; in caso di deterioramento, è consentita la sostituzione del tesserino previa consegna del documento deteriorato.
8. Il tesserino deve essere restituito nel momento in cui ne viene richiesto uno per la nuova stagione di pesca. Nel caso in cui non si richieda un nuovo tesserino, quello utilizzato e relativo alla stagione precedente deve essere inviato agli uffici regionali competenti.

Note del Redattore:

L'allegato 2 al presente regolamento è stato sostituito dall'allegato al Regolamento regionale 29 ottobre 2020, n. 1

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