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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 02 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11. (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 22 del 2 febbraio 2018

Art. 6
Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione
1. La detenzione delle specie autoctone e parautoctone di cui all'allegato 1 è consentita nella misura minima, nei limiti e con l'osservanza dei periodi di divieto riportati nell'allegato 2 al presente regolamento.
2. Le specie autoctone per le quali l'allegato 2 riporta l'applicazione del presente comma sono da considerarsi estinte o estremamente rare in Emilia-Romagna. In caso di cattura accidentale, la presenza va segnalata agli uffici regionali, utilizzando l'apposito modulo reperibile nelle pagine del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.
3. Le specie autoctone per le quali l'allegato 2 riporta l'applicazione del presente comma sono inserite tra quelle protette a livello di Unione Europea. Ne è vietata la pesca all'interno dei siti Rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
4. La lunghezza dei pesci è misurata dall'apice del muso a bocca chiusa, fino all'estremità della pinna caudale o dal suo lobo più lungo.
5. I periodi di divieto e le lunghezze minime di cui all'allegato 2 si applicano anche alla pesca professionale.
6. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne della Regione di specie alloctone è vietata. Tuttavia, per le specie "trota iridea" (Oncorhynchus mykiss), "salmerino alpino" (Salvelinus alpinus), "pesce gatto" (Ameiurus melas), "persico trota" (Micropterus salmoides) e "temolo" (Thymallus thymallus), fermo restando il divieto di introduzione in natura, sono ammessi, nell'ambito del Programma ittico regionale di cui all'art. 4 della L.R. n. 11/2012, interventi di gestione delle popolazioni, finalizzati all'attività agonistica o a regimi speciali di pesca, ove non si siano evidenziate caratteristiche idrologiche, biologiche ed ecologiche che sconsiglino tali pratiche e, limitatamente a questi casi, è consentita la re-immissione degli esemplari pescati. Introduzioni di salmerino alpino (Salvelinus alpinus) sono consentite limitatamente al solo Lago Santo Parmense.

Note del Redattore:

L'allegato 2 al presente regolamento è stato sostituito dall'allegato al Regolamento regionale 29 ottobre 2020, n. 1

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