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REGOLAMENTO REGIONALE 02 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11. (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 22 del 2 febbraio 2018

Capo III
ESERCIZIO DELLA PESCA
Titolo I
PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "A"
Art. 8
Attrezzi consentiti per la pesca professionale (licenza di tipo A)
1. Al pescatore professionale è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi, con le modalità indicate per ciascuno:
a) archetto. Bocca a semi-arco: altezza massima 90 centimetri; diametro massimo 90 centimetri; lunghezza massima dell'attrezzo 250 centimetri; lunghezza del primo inganno: almeno 60 centimetri, con maglia non inferiore a 24 millimetri; secondo inganno: lunghezza massima 190 centimetri, con maglia non inferiore a 10 millimetri. L'attrezzo non può avere più di tre inganni;
b) filare tramagliato o tramaglio. Lunghezza massima della rete 25 metri; altezza massima della rete 1,50 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 20 millimetri. È sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico. Il tramaglio non è consentito per la pesca nelle lagune;
c) bilancione a mano ed a carrucola. Lato massimo della rete 15 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 24 millimetri. È consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a 6 metri, con maglie di lato non inferiore a 10 millimetri. Nel fondo della rete, quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete "fissetta" di lato non superiore a 4 metri, con maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. Esclusivamente per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a 1 metro con maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 200 metri. La manovra del bilancione è compiuta unicamente dal titolare della licenza per la pesca professionale il quale può farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca.
d) bilancia a mano ed a carrucola. Lato massimo della rete 6 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 18 millimetri. È consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete "fissetta", di lato non superiore a 2 metri, con maglie di lato non inferiore a 10 millimetri. Il lato della fissetta non può, comunque, essere maggiore di un terzo del lato massimo della rete. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. La distanza fra bilancia e bilancia misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 25 metri;
e) bilancino o quadratello. Lato massimo della rete: 1,50 metri. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 10 millimetri. La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 20 metri;
f) guada o ligorsa. Lunghezza massima di lato strisciante: 1,50 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 20 millimetri. Per la sola pesca dei latterini e delle alborelle (dialettale "acquadelle") la lunghezza del lato strisciante non può essere superiore a 1 metro mentre il lato delle maglie non può essere inferiore a 6 millimetri;
g) bertavello o bigullo, con o senza ali, o cogollo. Diametro massimo della bocca: 1,50 metri; il lato della maglia non deve essere inferiore a 10 millimetri; il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a 14 millimetri; la lunghezza delle ali non deve superare i 30 metri e comunque non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua; la distanza tra gli attrezzi nei punti più vicini non deve essere inferiore a 30 metri per quelli con ali e 5 metri per quelli senza ali;
h) dirlindana o piacentina (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremità di un palo). Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lettera d) del presente comma;
i) nassa: la distanza tra le corde metalliche o tra le maglie delle reti non deve essere inferiore a 12 millimetri;
j) tirlindana: lenza con uno o più ami per la pesca al traino;
k) da una a tre canne con uno o più ami per ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocata entro uno spazio di 15 metri.
2. Nelle acque del fiume Po è, inoltre, consentito l'uso dei seguenti attrezzi:
a) tramaglione: lunghezza massima della rete: 50 metri, altezza massima della rete: 2 metri; il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a 30 millimetri;
b) sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.
3. Gli attrezzi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vengono posati in acqua quando ciò non ostacoli la navigazione e sono muniti di un contrassegno inamovibile che riporta il codice di identificazione del proprietario; sono, altresì, segnalati a mezzo di galleggianti, anch'essi riportanti il codice identificativo del titolare. I contrassegni degli attrezzi devono essere prontamente sostituiti, quando risultino non chiaramente decifrabili.
4. Non è consentito l'uso contemporaneo di più di uno degli attrezzi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo.
5. Gli attrezzi non devono mai occupare più della metà dello specchio d'acqua considerato a livello di media marea.
6. L'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 1 ed alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, al di fuori delle modalità e delle caratteristiche consentite, rappresenta la fattispecie di pesca con attrezzi vietati ad elevata capacità di cattura.
7. È, inoltre, consentita la pesca a mezzo natante con relativo equipaggio, se il capo-barca è in possesso della licenza per la pesca professionale nelle acque interne.
8. I fiumi e gli specchi d'acqua o loro porzioni in comune con altre Regioni, possono essere soggetti ad appositi regolamenti di gestione a carattere interregionale.
9. Nei tratti del fiume Po confinanti con altre Regioni, fino a quando la pesca non sarà regolata da apposito regolamento interregionale, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti che gli attrezzi consentiti per i rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia e del Veneto.
10. Il pescatore professionale è operatore del settore alimentare, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; è tenuto, pertanto, alla registrazione come impresa di tipo individuale o collettiva.
Art. 9
Attrezzi consentiti per la pesca sportiva o ricreativa (licenze di tipo B e C)
1. Al pescatore sportivo o ricreativo è consentita la pesca con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalità indicate:
a) da una a tre canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di 10 metri;
b) una lenza a mano, con non più di 3 ami. L'attrezzo può essere utilizzato solo da fermo o da natante;
c) una bilancella con lato massimo della rete di 1,5 metri montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 10 millimetri. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che il lato delle maglie sia non inferiore a 6 millimetri. Durante l'uso della bilancella è proibito guadare, ranzare ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. È proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a 3 metri e la profondità è inferiore a 0,5 metri;
d) bilancia con lato massimo della rete non superiore a 6 metri, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 20 millimetri; all'interno della rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a 10 millimetri. Quando la pesca è esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a 6 metri con maglie di lato non inferiore a 12 millimetri e fissetta con maglie non inferiori a 6 millimetri;
e) dirlindana o piacentina: rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata all'estremità di un palo. Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lettera d) del presente articolo;
f) tirlindana: (lenza a mano), con non più di tre ami;
g) bilancione fisso: l'attrezzo è costituito da una rete di forma quadrangolare montata su un sistema di sollevamento fisso con piattaforma di manovra. Il sistema di sollevamento (e il capanno) possono essere montati su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno. I lati della rete non possono superare i 15 metri; il lato della maglia non può essere inferiore a 24 millimetri. È consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di 6 metri e maglie di lato non inferiore a 12 millimetri. Nel fondo della rete è consentita l'applicazione di un quadro di rete "fissetta" di lato non superiore a 2 metri e con maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di bassa marea. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 200 metri. La manovra del bilancione è compiuta unicamente in presenza di un titolare di licenza per la pesca;
h) sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.
Art. 10
Uso dei bilancioni fissi
1. L'uso dei bilancioni fissi è consentito solamente se risultano montati su strutture predisposte, i cui proprietari siano in possesso della licenza di pesca e della concessione rilasciata dall'autorità competente e siano in regola con le vigenti norme paesaggistiche e urbanistiche.
2. La Regione, sentito il Tavolo di consultazione locale, al fine di assicurare la salvaguardia delle presenze ed il ciclo biologico delle specie ittiche previste dal Piano ittico regionale nel bacino idrografico di riferimento, stabilisce il numero massimo dei bilancioni fissi di cui può essere consentito l'impiego, nonché l'ubicazione degli stessi nei tratti di corsi d'acqua appositamente delimitati.
3. Durante l'uso del bilancione è proibita ogni forma di pasturazione. Durante i periodi di divieto la rete deve essere resa inutilizzabile anche mediante il fermo dell'impianto di sollevamento. È consentito l'uso di una lampada elettrica di servizio, a luce diffusa, di potenza non superiore a 60 watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente intensità, fissata in modo stabile all'impianto di sollevamento ad una altezza non inferiore a 2,5 metri dal livello dell'acqua. La luce potrà rimanere sempre accesa solo se di colore rosso: in caso contrario la si potrà tenere accesa solamente per operazioni di servizio, quali l'immersione ed il sollevamento della rete dall'acqua ed il recupero del pescato.
Art. 11
Quantità e qualità delle esche e delle pasture
1. Durante l'esercizio della pesca professionale è vietata ogni forma di pasturazione. Non costituiscono pasturazione le esche collocate all'interno di archetti, cogolli e nasse.
2. Nell'esercizio della pesca sportiva sono ammesse le seguenti quantità e qualità di pastura:
a) nel fiume Po, fino a un massimo di 17 litri di pastura ovvero 7 chili di pastura solida o di boiles o di pellet, comprese le esche per ogni giornata di pesca;
b) nelle restanti acque classificate "A", fino a un massimo di 15 litri di pastura o 5 chili di pastura solida o di boiles o di pellet, comprese le esche per ogni giornata di pesca.
3. Nei limiti di cui al comma 2 del presente articolo sono incluse le "terre" impiegate per la pasturazione.
4. È consentito l'utilizzo come esca di frazioni di pesce di specie ittiche alloctone.
Titolo II
PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "B"
Art. 12
Attrezzi consentiti per la pesca professionale (licenza di tipo A)
1. Nel Piano ittico regionale sono individuati i corsi d'acqua o loro tratti nei quali è consentito lo svolgimento della pesca professionale.
2. In tali corsi o tratti è consentito l'utilizzo degli attrezzi di cui al comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento, con le caratteristiche ivi indicate.
3. La pesca da natante è consentita limitatamente alle operazioni per la posa e il recupero delle reti e del pescato.
4. Si applica quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 8 del presente regolamento.
Art. 13
Attrezzi consentiti per la pesca sportiva o ricreativa (licenze di tipo B e C)
1. Al pescatore sportivo o ricreativo è consentita la pesca con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalità indicate:
a) da una a tre canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di 10 metri;
b) una lenza a mano, con non più 3 ami;
c) una bilancella con lato massimo della rete di 1,50 metri montata su palo di manovra la cui lunghezza non può superare i 10 metri. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 10 millimetri. Durante l'uso della bilancella è proibito guadare, ranzare ed intorbidire l'acqua nonché utilizzare altri strumenti di pesca. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune attraverso il corso d'acqua. È proibito l'uso della bilancella quando la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a 3 metri e la profondità è inferiore a 0,5 metri.
2. La pesca da natante è consentita unicamente nei tratti ove ciò sia esplicitamente previsto dal Programma ittico regionale.
3. È, inoltre, consentita la pesca con i bilancioni fissi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che siano risultati compatibili con le esigenze di gestione ittica del bacino. In base al Piano ittico regionale, potrà essere disposta la soppressione dei predetti bilancioni o la limitazione delle catture, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca, sulle giornate di esercizio o con altre modalità ritenute idonee a tutelare il patrimonio ittico.
Art. 14
Quantità e qualità delle esche e delle pasture
1. Durante l'esercizio della pesca professionale è vietata ogni forma di pasturazione. Non costituiscono pasturazione le esche collocate all'interno di archetti, cogolli e nasse.
2. Nell'esercizio della pesca sportiva è ammesso fino a un massimo di 10 litri di pastura o 4 chili di pastura solida o di boiles, comprese le esche, per ogni giornata di pesca.
Titolo III
PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "C"
Art. 15
Attrezzi consentiti per la pesca sportiva (licenze di tipo B e C)
1. Al pescatore sportivo è consentita la pesca con una canna con o senza mulinello, armata con un amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato.
2. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale munita di non più di due ami senza ardiglione, o con moschera o camolera, con non più di tre ami, privi anch'essi di ardiglione o con ardiglione schiacciato.
3. Non è consentita la pesca da natante.
Art. 16
Quantità e qualità delle esche e delle pasture
1. Nell'esercizio della pesca sportiva è ammesso fino a un massimo di 3 litri o 1 chilo di pastura solida per ogni giornata di pesca, comprese le esche.
2. È sempre vietato l'uso e la detenzione sul sito di pesca del pellet.
Titolo IV
PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "D"
Art. 17
Attrezzi consentiti per la pesca sportiva (licenze di tipo B e C)
1. Al pescatore sportivo è consentita la pesca con una canna con o senza mulinello, armata con un amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato, innescato con esca naturale o artificiale.
2. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale munita di non più di due ami singoli senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.
3. Non è consentita la pesca da natante.
Art. 18
Quantità e qualità delle esche e delle pasture
1. Nell'esercizio della pesca sportiva è vietato ogni tipo di pasturazione.
2. È, altresì, vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone

Note del Redattore:

L'allegato 2 al presente regolamento è stato sostituito dall'allegato al Regolamento regionale 29 ottobre 2020, n. 1

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