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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 02 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11. (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 22 del 2 febbraio 2018

Titolo II
PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "B"
Art. 12
Attrezzi consentiti per la pesca professionale (licenza di tipo A)
1. Nel Piano ittico regionale sono individuati i corsi d'acqua o loro tratti nei quali è consentito lo svolgimento della pesca professionale.
2. In tali corsi o tratti è consentito l'utilizzo degli attrezzi di cui al comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento, con le caratteristiche ivi indicate.
3. La pesca da natante è consentita limitatamente alle operazioni per la posa e il recupero delle reti e del pescato.
4. Si applica quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 8 del presente regolamento.
Art. 13
Attrezzi consentiti per la pesca sportiva o ricreativa (licenze di tipo B e C)
1. Al pescatore sportivo o ricreativo è consentita la pesca con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalità indicate:
a) da una a tre canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di 10 metri;
b) una lenza a mano, con non più 3 ami;
c) una bilancella con lato massimo della rete di 1,50 metri montata su palo di manovra la cui lunghezza non può superare i 10 metri. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 10 millimetri. Durante l'uso della bilancella è proibito guadare, ranzare ed intorbidire l'acqua nonché utilizzare altri strumenti di pesca. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune attraverso il corso d'acqua. È proibito l'uso della bilancella quando la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a 3 metri e la profondità è inferiore a 0,5 metri.
2. La pesca da natante è consentita unicamente nei tratti ove ciò sia esplicitamente previsto dal Programma ittico regionale.
3. È, inoltre, consentita la pesca con i bilancioni fissi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che siano risultati compatibili con le esigenze di gestione ittica del bacino. In base al Piano ittico regionale, potrà essere disposta la soppressione dei predetti bilancioni o la limitazione delle catture, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca, sulle giornate di esercizio o con altre modalità ritenute idonee a tutelare il patrimonio ittico.
Art. 14
Quantità e qualità delle esche e delle pasture
1. Durante l'esercizio della pesca professionale è vietata ogni forma di pasturazione. Non costituiscono pasturazione le esche collocate all'interno di archetti, cogolli e nasse.
2. Nell'esercizio della pesca sportiva è ammesso fino a un massimo di 10 litri di pastura o 4 chili di pastura solida o di boiles, comprese le esche, per ogni giornata di pesca.

Note del Redattore:

L'allegato 2 al presente regolamento è stato sostituito dall'allegato al Regolamento regionale 29 ottobre 2020, n. 1

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