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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 02 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11. (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 22 del 2 febbraio 2018

Titolo III
PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "C"
Art. 15
Attrezzi consentiti per la pesca sportiva (licenze di tipo B e C)
1. Al pescatore sportivo è consentita la pesca con una canna con o senza mulinello, armata con un amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato.
2. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale munita di non più di due ami senza ardiglione, o con moschera o camolera, con non più di tre ami, privi anch'essi di ardiglione o con ardiglione schiacciato.
3. Non è consentita la pesca da natante.
Art. 16
Quantità e qualità delle esche e delle pasture
1. Nell'esercizio della pesca sportiva è ammesso fino a un massimo di 3 litri o 1 chilo di pastura solida per ogni giornata di pesca, comprese le esche.
2. È sempre vietato l'uso e la detenzione sul sito di pesca del pellet.

Note del Redattore:

L'allegato 2 al presente regolamento è stato sostituito dall'allegato al Regolamento regionale 29 ottobre 2020, n. 1

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