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Documento vigente: Testo Coordinato

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

Art. 16
Programmazione dei lavori dell'Assemblea legislativa
1. L'Assemblea organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per un periodo di tre mesi.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente convoca periodicamente l'Ufficio di presidenza, i Presidenti dei gruppi assembleari e i Presidenti di commissione, con la partecipazione del Presidente della Giunta o del sottosegretario o di un assessore delegato dal Presidente.
4. Il programma è predisposto sulla base dei lavori delle commissioni, degli atti di indirizzo di cui al capo I del titolo XI approvati dall'Assemblea, delle proposte della Giunta e dei gruppi assembleari di maggioranza e di opposizione e tenuto conto di eventuali richieste scritte che possono essere rivolte da uno o più consiglieri al Presidente dell'Assemblea. Il programma contiene l'elenco degli argomenti che l'Assemblea intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da facilitare lo svolgimento dei lavori, anche in rapporto alla complessità degli argomenti.
5. Il programma è approvato con il consenso dei Presidenti di gruppo che rappresentano complessivamente almeno i tre quarti dei componenti dell'Assemblea. Il Presidente di gruppo che non possa intervenire può farsi sostituire ad ogni effetto per l'intero corso della riunione, o di parte di essa, dal vicepresidente o da altro componente del proprio gruppo. L'Ufficio di presidenza riserva comunque una parte del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza numerica di questi.
6. Se nella Conferenza dei presidenti di gruppo non si raggiunge la maggioranza di cui al comma 5, il programma è predisposto dall'Ufficio di presidenza secondo i criteri di cui al comma 4, e inserendo nel programma stesso le proposte dei gruppi assembleari, in modo da garantire ai gruppi di opposizione un quinto degli argomenti da trattare ovvero una parte del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato dal programma. La parte di tempo così riservata agli argomenti proposti dai gruppi di opposizione non può essere collocata in una seduta dedicata solo a tali argomenti, ma deve essere all'interno di sedute che prevedono la discussione anche di altri oggetti indicati dai gruppi di maggioranza.
7. Il programma è comunicato all'Assemblea dal suo Presidente all'inizio della prima seduta utile. Sulla comunicazione sono consentiti interventi in Aula di consiglieri, per non più di due minuti ciascuno, e di dieci minuti complessivamente per ciascun gruppo.
8. Il programma è tempestivamente distribuito ai consiglieri, alle commissioni, alla Giunta, al CAL e trasmesso agli organi di informazione.
9. I progetti di legge finanziaria, di bilancio, di rendiconto consuntivo, i progetti collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare in connessione con la legge finanziaria o con i bilanci, il progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari, nonché gli oggetti da esaminare entro termini derivanti da sopravvenute disposizioni di legge, sono inseriti nel programma dei lavori dalla Conferenza dei presidenti di gruppo al di fuori dei criteri di cui ai commi 4, 5 e 6.
10. Il programma può essere aggiornato una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi 5 e 6, in relazione a eventi di particolare rilevanza politica e istituzionale, all'esigenza dell'effettivo svolgimento e delle conclusioni dell'istruttoria legislativa nelle commissioni o su richiesta della Giunta.
11. Gli Uffici di presidenza delle commissioni al fine di corrispondere al programma organizzano i lavori delle commissioni nel periodo considerato.
12. Nel rispetto di quanto previsto al comma 11, le commissioni possono altresì procedere all'esame di altri argomenti assegnati e non inseriti nella programmazione o decisi a maggioranza dalla commissione stessa.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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