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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

CAPO II
Istruttoria legislativa e amministrativa
Il relatore del progetto di legge
1. Per relatore si intende il relatore di maggioranza, cioè il commissario eletto a tale compito dalla commissione referente.
2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, dello statuto, la disamina di ogni progetto di legge non ha inizio se la commissione referente a cui é stato assegnato non ha provveduto alla nomina del relatore. A tal fine il Presidente della commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, propone immediatamente alla stessa il nome del consigliere relatore. Se il Presidente della commissione è nominato relatore, è sostituito per lo svolgimento del relativo procedimento da un vicepresidente.
3. Può essere nominato relatore il primo firmatario del progetto di legge purché componente della commissione referente; se non viene nominato relatore, egli ha diritto di presentare il progetto di legge dopo il relatore e di intervenire nel dibattito secondo le modalità previste. Se i proponenti ritengono che le modifiche introdotte alterino profondamente il contenuto dell'atto in discussione, possono ritirare in ogni momento il loro nome dal progetto di legge con lettera al Presidente dell'Assemblea o durante la discussione in Aula del progetto di legge.
4. I commissari che rappresentano un quinto dei voti assegnati possono richiedere la nomina di un relatore di minoranza che può presentare una propria relazione all'Assemblea. Gli stessi commissari non possono avanzare richieste per la nomina di ulteriori relatori.
5. Con le stesse modalità di cui ai commi 2 e 4, la commissione può sostituire il relatore su richiesta dello stesso. Il Presidente, a fronte della proposta di un commissario per la sostituzione del relatore, sottopone immediatamente la decisione alla commissione dopo un intervento a favore ed uno contro, ciascuno non superiore ai cinque minuti.
6. Dalla nomina, il relatore è il riferimento istituzionale nello svolgimento del procedimento legislativo. Il relatore, oltre a quelle previste dal presente regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a) propone al Presidente della commissione la convocazione dell'udienza conoscitiva di cui all'articolo 39 dello statuto e l'indizione dell'istruttoria pubblica di cui all'articolo 17 dello statuto;
b) propone le attività di cui all'articolo 19, comma 4, dello statuto e al relativo protocollo di consultazione;
c) riceve gli emendamenti presentati dai consiglieri e dalla Giunta;
d) sovrintende all'eventuale attività di coordinamento formale del testo decisa dalla commissione e predispone il testo della relazione all'Assemblea. La relazione deve dare anche atto in modo succinto dell'attività conoscitiva e istruttoria compiuta dalla commissione.
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni il relatore si avvale della segreteria della commissione e degli uffici dell'Assemblea. L'Ufficio di presidenza della commissione unitamente al relatore può decidere, anche su indicazione dei dirigenti dell'Assemblea, il ricorso a competenze esterne se ed in quanto necessarie allo svolgimento del procedimento in corso.
8. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte deliberate dalla commissione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 74, comma 1, durante l'esame degli articoli il relatore può richiedere un'ulteriore sospensiva al fine di rinviare alla commissione referente gli articoli e i relativi emendamenti.
9. Per la disamina di proposte di legge alle Camere, di progetti di regolamento e di atti amministrativi la commissione referente può nominare un relatore. In tal caso i commissari che rappresentano un quinto dei voti assegnati possono richiedere la nomina di un relatore di minoranza.
Art. 31
Abbinamenti
1. Se sono assegnati alla commissione progetti di legge o di regolamento o proposte di legge alle Camere o atti amministrativi che hanno il medesimo oggetto o vertono su materie strettamente connesse, l'esame dei progetti o degli atti deve essere abbinato. La commissione decide in proposito e procede all'esame sul progetto di legge unificato o sul testo scelto come base e contestualmente nomina il relatore. Non si procede ad abbinamento se su un progetto o su un atto è già stata chiusa la discussione generale.
2. Se la commissione non ha ancora nominato il relatore, il Presidente convoca i proponenti dei diversi progetti di legge - di norma i primi firmatari - e, se disponibili, li invita ad elaborare un testo unificato. Se ciò non è possibile o se l'unificazione riguarda solo alcuni dei progetti di legge, la commissione sceglie come base uno dei progetti di legge, ritenendo abbinati gli altri.
3. Se altri progetti di legge sono assegnati dopo la nomina del relatore e prima della chiusura della discussione generale, il Presidente convoca il relatore e i proponenti e verifica la possibilità di unificare i diversi testi. Se ciò è possibile, sospende il procedimento che è ripreso dopo il deposito del nuovo testo e la nomina del relatore. In caso contrario o se l'unificazione riguarda solo alcuni dei progetti di legge presentati, la commissione sceglie il testo base e nomina il relatore e il procedimento riprende dal momento della sua sospensione.
Art. 32
Modalità e termini per l'esercizio della funzione referente
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 15, la commissione in sede referente organizza i propri lavori secondo principi di efficacia, semplificazione ed economia procedurale. A tal fine determina i modi della propria organizzazione, compreso lo svolgimento delle attività conoscitive e istruttorie.
2. La commissione referente è tenuta a discutere e a pronunciarsi sulle proposte e sui documenti trasmessi dalle commissioni consultive dandone conto in modo sintetico nel suo parere all'Assemblea.
3. Trascorsi centottanta giorni dalla nomina del relatore senza che la commissione assembleare competente abbia esaurito l'esame in sede referente di un progetto di legge, questo può essere portato all'esame dell'Assemblea nel testo pubblicato sul Supplemento del Bollettino ufficiale, su richiesta del relatore o di tanti commissari che rappresentano almeno un quinto dei voti assegnati. Il relatore può svolgere una propria relazione in Assemblea.
Art. 33
Procedura d'urgenza
1. La richiesta della procedura d'urgenza può riguardare solo atti la cui non approvazione entro tempi stabiliti e comprovati determini vuoti normativi o un danno non reparabile per l'amministrazione regionale. Il Presidente della Giunta, motivandone le ragioni, può richiedere che l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea dichiari l'urgenza di un atto e indicare la data entro cui dovrebbe essere approvato.
2. Qualora l'Ufficio di presidenza deliberi la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 51, comma 4, dello statuto, può in pari tempo individuare, tenendo conto dell'indicazione del Presidente della Giunta, la data in cui l'Assemblea stessa è convocata per esaminare l'atto. Nel giorno dell'esame in Aula, l'atto su cui è stata richiesta l'urgenza è posto al primo punto dell'ordine del giorno e la relativa sessione non può concludersi fino al termine dell'esame.
3. L'Assemblea si esprime sul testo dell'atto così come risulta alla commissione referente al momento della decisione dell'urgenza. Nella discussione generale ciascun Presidente di gruppo o suo delegato si avvale dei tempi di discussione stabiliti all'articolo 71, comma 1, lettere a) e b); ogni altro consigliere ha tre minuti per il suo intervento. Su ogni articolo e sui relativi emendamenti, ad ogni consigliere è consentita solo un'unica dichiarazione di voto congiunta.
4. L'urgenza non può essere chiesta per il progetto di legge di bilancio.
Art. 34
Le commissioni assembleari in sede consultiva
1. Nelle commissioni riunite in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, la discussione inizia con l'illustrazione sintetica dell'argomento da parte del Presidente e dell'assessore competente. Il Presidente propone il contenuto del parere a cui fa seguito il dibattito. Se la commissione si deve esprimere su di un progetto di legge, sono invitati alla discussione il proponente e il relatore, che introduce l'argomento oltre all'assessore competente. Ciascun commissario può presentare e chiedere il voto su un proprio documento propositivo, anche di modifica degli articoli del progetto di legge.
2. Se una commissione opera in sede consultiva può proporre riunioni congiunte con la commissione referente.
Art. 35
Le commissioni assembleari in sede redigente e deliberante
1. Prima che la commissione referente inizi l'esame dell'articolato, l'Assemblea, su richiesta della Giunta o del relatore o di un consigliere, può deliberare a maggioranza assoluta la procedura redigente da parte della commissione referente. In tal caso la commissione competente approva definitivamente i singoli articoli. Il relatore illustra in Aula il progetto di legge predisposto dalla commissione. In Assemblea è preclusa la possibilità di presentare emendamenti o articoli aggiuntivi. L'Assemblea si esprime con il voto sul progetto di legge dopo il dibattito generale, anche sugli eventuali ordini del giorno, e le dichiarazioni di voto. Sugli eventuali ordini del giorno collegati presentati in commissione o prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto in Assemblea, la stessa si pronuncia previe dichiarazioni di voto congiunte con quelle finali.
2. Nel procedimento redigente in commissione si osservano le medesime norme del procedimento referente, in quanto compatibili, anche nel rispetto del ruolo delle commissioni consultive, di cui all'articolo 34.
3. Fino all'esame conclusivo del progetto di legge da parte della commissione competente, se la Giunta o almeno un decimo dei consiglieri richiede che la proposta sia assoggettata alla procedura normale di esame, il Presidente dell'Assemblea sospende l'esame redigente e dispone la continuazione dei lavori in sede referente.
4. Se la commissione competente è investita dell'esame in sede redigente di una proposta di regolamento o di una proposta di legge alle Camere o di un atto amministrativo, si applicano le norme di cui al comma 1, in quanto compatibili.
5. L'Assemblea, su richiesta della Giunta o della commissione referente o di un consigliere, può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il potere deliberante della commissione competente ad esclusione di progetti di legge, di regolamento e di atti di programmazione. In tal caso l'atto è definitivamente approvato in commissione. Il Presidente della commissione trasmette il testo approvato al Presidente dell'Assemblea, il quale provvede all'invio ai consiglieri e alla Giunta. Quando la commissione opera in sede deliberante, è redatto il resoconto integrale della relativa trattazione.
Esame dei bilanci
1. I progetti di legge concernenti il bilancio di previsione, la legge finanziaria ed il rendiconto consuntivo, i progetti di legge di assestamento e di variazione di bilancio, nonché i bilanci degli enti e delle aziende regionali, sono assegnati, in sede referente, alla commissione bilancio, affari generali e istituzionali, e alle altre commissioni per il parere di loro competenza. Queste ultime li iscrivono immediatamente all'ordine del giorno e comunque esprimono il loro parere entro i termini di cui al comma 3.
2. Ogni commissione, sulla base delle proprie competenze, esamina gli atti di cui al comma 1 alla presenza del relatore, se nominato, e degli assessori di riferimento per l'illustrazione delle relative proposte e approva pareri e documenti da inviare alla commissione referente.
3. Entro ventiquattro giorni dall'assegnazione, ciascuna commissione conclude l'esame delle parti del bilancio, della legge finanziaria o dei rendiconti consuntivi di propria competenza, con la votazione degli atti proposti.
4. Scaduto il termine previsto dal comma 3, la commissione bilancio, affari generali e istituzionali esamina gli atti pervenuti dalle altre commissioni, i progetti di legge e approva la propria relazione all'Assemblea entro ventuno giorni dallo stesso termine. Alla relazione della commissione bilancio, affari generali e istituzionali sono allegate le eventuali relazioni di minoranza.
Art. 37
Disposizioni sull'esame della legge finanziaria regionale
1. La legge finanziaria comprende materie attinenti al bilancio e alla sua gestione. Se comprende altri argomenti che non comportano modifiche al bilancio, la relativa discussione si svolge, ai sensi dell'articolo 36, nelle commissioni di competenza che esprimono parere di merito alla commissione referente, che deve darne comunicazione all'Assemblea nel relativo parere.
2. Se in commissione bilancio, affari generali e istituzionali vengono presentati emendamenti o nuovi articoli che riguardano materie non attinenti al bilancio o alla sua gestione, gli stessi sono esaminati dalla commissione di competenza, appositamente convocata d'urgenza dal suo Presidente, oppure congiuntamente con la commissione bilancio, affari generali e istituzionali, al fine dell'espressione del relativo parere di merito, nel rispetto del termine di cui all'articolo 36, comma 4. Se tali emendamenti o nuovi articoli sono presentati in Aula, l'Assemblea decide se esaminarli presso le commissioni competenti. Le commissioni si riuniscono, anche in sede congiunta, e procedono all'esame immediato degli emendamenti.
Art. 38
Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario
1. Ogni anno è assegnato in sede referente alla commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, e alle altre commissioni per il parere di loro competenza, il programma legislativo annuale della Commissione europea. Unitamente al programma legislativo è altresì trasmessa la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario. Entro ventiquattro giorni dalla data di assegnazione, ciascuna commissione esprime parere sul programma legislativo relativamente alle parti di competenza e individua indirizzi per il miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.
2. L'iter in commissione referente, che si riunisce in sessione comunitaria, si conclude entro quaranta giorni dall'assegnazione. Alla relazione della commissione referente sono allegati, oltre alle eventuali relazioni di minoranza, gli atti approvati dalle altre commissioni competenti per materia. Trascorso detto termine, gli atti di cui al comma 1 sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa, convocata in apposita sessione comunitaria, che si esprime approvando apposita risoluzione.
3. Con le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2 è esaminato il progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo. L'esame del progetto di legge può essere contestuale all'esame degli atti di cui al comma 1.
4. La commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea esamina i progetti e gli atti comunitari trasmessi all'Assemblea dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. La Giunta può richiedere alle Commissioni il parere sugli stessi atti, trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. I singoli progetti e atti comunitari sono assegnati in sede consultiva alle commissioni competenti per materia che esprimono il loro parere. La commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, tenuto conto del parere delle altre Commissioni, esprime le osservazioni approvando apposita risoluzione nei tempi previsti dalla legge o fornisce il parere richiesto. Con risoluzione, la commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, tenuto conto del parere delle Commissioni competenti per materia, si esprime sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e su ogni altro aspetto di interesse per l'Assemblea legislativa, anche nell'ambito delle iniziative di cooperazione interistituzionale e interparlamentare.
Art. 39

(modificata lett. a) comma 3 da art. 11 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014 , inoltre soppressa la parola "mozioni" al comma 12 da art. 31 deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014)

Funzione di vigilanza delle commissioni assembleari
1. Nell'esercizio delle attività loro attribuite dallo statuto, le commissioni possono richiedere alla Giunta l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti che hanno concorso alla formazione dei singoli provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi, nonché richiedere l'intervento alle proprie sedute del Presidente o dei membri della Giunta.
2. Le commissioni possono chiedere al Presidente, ai membri della Giunta ed ai direttori generali di riferire, anche per iscritto, su temi o questioni rientranti nella competenza della commissione.
3. Le commissioni possono inoltre richiedere:
a) agli amministratori di enti e di aziende dipendenti o partecipate dalla Regione l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti relativi ai singoli provvedimenti amministrativi e regolamentari adottati dagli stessi enti e aziende;
b) l'intervento alle proprie sedute dei titolari delle agenzie e degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, dei rappresentanti della Regione in enti, società, associazioni e consorzi.
Delle richieste di cui al presente comma è data contestuale comunicazione alla Giunta.
4. Le comunicazioni di cui al comma 3, lettera b), contengono l'indicazione della data e dell'ordine del giorno della seduta alla quale si richiede l'intervento.
5. Entro un mese dalla loro adozione, la Giunta trasmette all'Ufficio di presidenza l'elenco dei provvedimenti da essa adottati per l'inoltro alle commissioni.
6. Le commissioni, su proposta del proprio Ufficio di presidenza, segnalano gli eventuali inadempimenti a quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 5 all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, il quale iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta assembleare.
7. I Presidenti delle commissioni concordano con il Presidente o con i membri della Giunta la data di convocazione delle commissioni per le sedute alle quali è richiesta la loro partecipazione.
8. Le commissioni riferiscono periodicamente all'Assemblea sull'attività di vigilanza. Esse non hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, né di emanare direttive, né di procedere ad imputazioni di responsabilità.
9. Per consentire l'esercizio della funzione di cui all'articolo 38, comma 9, dello statuto, la Giunta trasmette alla commissione bilancio, affari generali e istituzionali l'elenco delle deliberazioni che comportano variazione di bilancio o impegno di spesa entro un mese dalla loro adozione. La commissione bilancio, affari generali e istituzionali può prendere visione della documentazione relativa agli atti di cui al presente comma esistente presso l'assessorato al bilancio o presso eventuali suoi uffici periferici, nonché di tutti i libri e le scritture contabili. Può altresì chiedere l'esibizione di qualunque altro atto o documento concernente l'amministrazione del personale, la contabilità della Regione, degli enti titolari di delega, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione nonché di quelli sui quali essa esercita funzioni di tutela e vigilanza. La commissione segnala eventuali inadempimenti a quanto disposto dal presente comma all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea il quale iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea.
10. Almeno una volta all'anno la commissione bilancio, affari generali e istituzionali è informata dalla Giunta e aggiorna i dati in suo possesso in merito alle indennità lorde percepite dai Presidenti e dai componenti, di nomina regionale, dei consigli di amministrazione delle società, degli enti pubblici e privati e di ogni altro organismo a cui la Regione partecipa. Tali dati possono essere forniti dalla commissione ad ogni consigliere che ne faccia richiesta.
11. Nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, le commissioni possono disporre ispezioni senza che possa essere loro opposto il segreto d'ufficio.
12. Le commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a ..., risoluzioni, ordini del giorno, nonché sullo stato di attuazione di leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 44, comma 3.
13. L'informazione preventiva all'Assemblea di cui all'articolo 64, comma 4, dello statuto è assicurata adeguatamente attraverso l'illustrazione da parte della Giunta in commissione del contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali. La Giunta comunica alla commissione le loro eventuali modifiche. Se l'illustrazione è contestuale alla disamina di un progetto di legge, il relativo verbale è trasmesso all'Assemblea, unitamente alla relazione scritta della commissione. Negli altri casi, dopo l'illustrazione in commissione, la Conferenza dei presidenti di gruppo può decidere di iscrivere l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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