Espandi Indice
Legislatura IX - Commissione III - Verbale del 27/10/2011 antimeridiano

    Testo

                                Verbale n. 31
    Seduta del 27 ottobre 2011
    Il giorno giovedì 27 ottobre 2011 alle ore 10.00 si è riunita presso
    la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50,
    la Commissione Territorio Ambiente Mobilità, convocata con nota
    Prot. n. 33949 del 20/10/2011.
    Partecipano alla seduta i Commissari:
    Cognome e nome Qualifica Gruppo Voto
    ZOFFOLI Damiano Presidente Partito Democratico 5 presente
    BERNARDINI Manes Vicepreside Lega Nord Padania 4 presente
    nte Emilia e Romagna
    MARANI Paola Vicepreside Partito Democratico 4 presente
    nte
    ALESSANDRINI Componente Partito Democratico 2 presente
    Tiziano
    BARTOLINI Luca Componente PDL- Popolo Della 1 assente
    Libertà
    BAZZONI Gianguido Componente PDL- Popolo Della 2 presente
    Libertà
    BIGNAMI Galeazzo Componente PDL- Popolo Della 4 presente
    Libertà
    CASADEI Thomas Componente Partito Democratico 2 assente
    DONINI Monica Componente Federazione Della 2 assente
    Sinistra
    FAVIA Giovanni Componente Movimento 5 Stelle 2 presente
    Beppegrillo.it
    FERRARI Gabriele Componente Partito Democratico 5 assente
    FILIPPI Fabio Componente PDL- Popolo Della 4 assente
    Libertà
    MANDINI Sandro Componente Italia Dei Valori 3 assente
    MAZZOTTI Mario Componente Partito Democratico 2 presente
    MEO Gabriella Componente Sinistra Ecologia e 2 assente
    Libertà - Idee Verdi
    MORI Roberta Componente Partito Democratico 2 presente
    NOE' Silvia Componente UDC- Unione Di Centro 1 presente
    PARIANI Anna Componente Partito Democratico 2 assente
    RIVA Matteo Componente Misto 1 assente
    Sono presenti i consiglieri: Antonio MUMOLO in sostituzione del
    consigliere FERRARI; Palma COSTI in sostituzione del consigliere
    CASADEI.
    Hanno partecipato ai lavori della Commissione: L. Vicinelli
    (Serv.Veterinario e igiene degli alimenti); W. Simonati (Serv.
    Parchi e risorse forestali); M. Ferrari (Serv. Informazione Ass.
    Leg.).
    Presiede la seduta: Damiano Zoffoli
    Assiste la Segretaria: Samuela Fiorini
    Resocontista: Antonella Agostini
    Il presidente ZOFFOLI dichiara aperta la seduta alle ore 10.30.
    Sono presenti i consiglieri: Alessandrini, Bernardini, Costi,
    Marani, Mazzotti, Mori, Mumolo, Noè e Zoffoli.
    - Approvazione verbale n. 29 del 2011.
    La Commissione lo approva all'unanimità dei presenti.
    Entra il consigliere Bazzoni.
    Si passa al punto all'ordine del giorno:
    1327 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Manfredini e
    Costi: Modifica alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 Disciplina
    della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei
    spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23
    agosto 1993, n. 352 (21 04 11).
    Relatore consigliera Paola Marani.
    Esame articolato.
    Il presidente ZOFFOLI spiega che oggi si affronta l'esame
    dell'articolato del progetto di legge dei consiglieri Manfredini e
    Costi che modifica la disciplina per la raccolta e la
    commercializzazione dei funghi freschi. Invita, pertanto, a
    utilizzare il documento di lavoro predisposto dalla segreteria della
    Commissione, impostato su tre colonne: Testo legge in vigore - PDL
    di modifica - Emendamenti presentati. Chiarisce che dal relatore
    consigliera Marani sono stati presentati 12 emendamenti che in parte
    insistono sui due articoli del progetto Costi-Manfredini, che
    apportavano modifiche agli articoli 17 e 22 della vigente legge
    regionale e in parte su altri articoli della medesima legge n. 6 del
    1996. Chiede se vi sia qualche consigliere che desidera ancora
    intervenire in sede di discussione generale e, non essendoci
    richieste in questo senso, chiude questa fase e passa all'esame
    dell'articolato.
    Entrano i consiglieri Bignami e Favia.
    Si parte, quindi, dall'esame del seguente emendamento Marani n.11,
    istitutivo di un nuovo articolo, di modifica dell'art. 4 della legge
    regionale n. 6 del 1996:
    Emendamento n. 11 Marani
    Art.001
    Integrazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1996
    1.Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1996 n. 6
    (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
    epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge
    23 agosto 1993, n. 352), dopo le parole dei pubblici esercizi sono
    inserite le parole e dei centri di Assistenza Agricola (CAA).
    La relatrice consigliera MARANI fa un breve richiamo all'impianto
    della normativa spiegando che i consiglieri Manfredini e Costi
    chiedevano, nella loro proposta di legge, di modificare il punto
    centrale riguardante la commercializzazione dei funghi semplificando
    la possibilità della certificazione, consentendola anche ai micologi
    privati. Sulle altre modifiche apportate precisa che si coglie
    l'occasione per raccogliere alcune sollecitazioni a sistemare, anche
    da un punto di vista formale, alcuni aspetti di adeguamento
    normativo, in particolare per quanto riguarda la commercializzazione
    (certificazione, etichettatura, tracciabilità del prodotto).
    Si tratta di un emendamento, proposto a seguito delle osservazioni
    formulate nel corso dell'udienza conoscitiva dalle Associazioni
    degli agricoltori, che aggiunge i Centri di assistenza agricola -
    CAA- agli enti che possono rilasciare il tesserino di raccolta
    funghi.
    La consigliera NOE' chiede chiarimenti in merito ai Centri di
    assistenza agricola.
    La relatrice consigliera MARANI risponde che si tratta dei centri
    delle associazioni degli agricoltori diffusi sul territorio cui
    viene data l'opportunità del rilascio del tesserini per la raccolta
    funghi, previo convenzionamento con gli altri enti.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
    pone in votazione l'emendamento n. 11.
    La Commissione approva l'emendamento n. 11 con 29 voti a favore (PD,
    LN, M5S, UDC), 6 astenuti (PDL) e nessun contrario.
    Si passa all'esame del seguente emendamento Marani n.12, istitutivo
    di un nuovo articolo, di modifica dell'art. 10 della legge regionale
    n. 6 del 1996:
    Emendamento n. 12 Marani
    Art.002
    Integrazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 1996
    1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 1996,
    dopo le parole della collaborazione dei Comuni sono inserite le
    parole e dei centri di Assistenza Agricola (CAA).
    La relatrice consigliera MARANI spiega che anche all'art. 10 della
    normativa viene aggiunta la possibilità di cui all'emendamento
    precedente.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, pone in
    votazione l'emendamento n. 12.
    La Commissione approva l'emendamento n. 12 con 29 voti a favore (PD,
    LN, M5S, UDC), 6 astenuti (PDL) e nessun contrario.
    Si passa all'esame del seguente emendamento Marani n. 1, istitutivo
    di un nuovo articolo, sostitutivo dell'art. 15 della legge regionale
    n. 6 del 1996:
    Emendamento n. 1 Marani
    Art. 01
    Sostituzione dell'art. 15 della L.R. 2 aprile 1996, n.6
    1. L'articolo 15 della L.R. 2 aprile 1996, n.6 è sostituito dal
    seguente:
    Art. 15
    Vendita di funghi freschi spontanei
    1. Per la vendita di funghi freschi spontanei, chi esercita attività
    di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa
    vigente, deve presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività
    (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività.
    2. La SCIA di cui al comma 1, anche limitatamente alla vendita di
    singole specie, è presentata da soggetti riconosciuti idonei dal
    Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale
    alla identificazione delle specie fungine commercializzate che
    possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta
    Regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede
    al riconoscimento dell'idoneità di cui sopra.
    3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un
    preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2; in questo caso
    alla SCIA di cui al comma 1 dovrà essere allegata la dichiarazione
    con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.
    4. Il commercio di funghi spontanei può effettuarsi su aree private
    in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa la forma itinerante.
    La relatrice consigliera MARANI spiega che con la sostituzione
    dell'art. 15 si opera una semplificazione in linea con l'attuale
    normativa del commercio, per cui l'avvio dell'attività non è più
    soggetto all'autorizzazione comunale, ma è sufficiente per la
    vendita di funghi freschi spontanei un' autocertificazione di inizio
    attività: SCIA. Viene, inoltre, specificato che è vietato il
    commercio di funghi spontanei in forma itinerante.
    Il consigliere BERNARDINI chiede spiegazioni sul divieto di vendita
    di funghi in forma itinerante, dal momento che gli risultano
    presenti, lungo le strade provinciali (per es. Porrettana), diversi
    venditori di funghi - anche esteri - invitando la Regione a
    sollecitare ai Comuni maggiori controlli in questo senso.
    La relatrice consigliera MARANI ritiene che il tema del controllo
    sia sicuramente importantissimo. E' evidente che il prodotto
    necessita di una certificazione di commestibilità che, chi vende
    sulla strada e con queste modalità, non può garantire e la norma
    stabilisce, appunto, che si tratta di un'attività non ammessa e,
    come tale, sanzionata.
    Il consigliere BERNARDINI chiede se sia possibile inserire le
    sanzioni in questa sede.
    La relatrice consigliera MARANI precisa che le sanzioni sono già
    previste dalla normativa sul commercio.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
    pone in votazione l'emendamento n. 1.
    La Commissione approva l'emendamento n. 1 con 29 voti a favore (PD,
    LN, M5S, UDC), 6 astenuti (PDL) e nessun contrario.
    Si passa all'esame del seguente emendamento Marani n. 2, istitutivo
    di un nuovo articolo, sostitutivo dell'art. 16 della legge regionale
    n. 6 del 1996:
    Emendamento n. 2 Marani
    Art. 02
    Sostituzione dell'art. 16 della L.R. 2 aprile 1996, n.6
    1. L'articolo 16 della L.R. 2 aprile 1996, n.6 è sostituito dal
    seguente:
    Art. 16
    Vendita di funghi freschi coltivati
    1. Per la vendita di funghi freschi coltivati ai soggetti che
    esercitano attività di commercio di prodotti ortofrutticoli non è
    richiesta la presentazione della SCIA.
    La relatrice consigliera MARANI spiega che viene sostituito l'art.
    16 per equiparare il fungo, ai fini della licenza commerciale, ai
    prodotti ortofrutticoli.
    Il consigliere BIGNAMI chiede se ci sia un controllo a monte sulla
    coltivazione dei funghi.
    La relatrice consigliera MARANI risponde in maniera affermativa.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
    pone in votazione l'emendamento n. 2.
    La Commissione approva l'emendamento n. 2 con 28 voti a favore (PD,
    LN, M5S), 7 astenuti (PDL, UDC) e nessun contrario.
    Si passa all'esame dell'articolo 1 (Modifiche all'articolo 17 della
    legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e
    della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio
    regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352), della
    proposta di legge Manfredini-Costi, su cui insistono i seguenti
    emendamenti modificativi Marani nn. 3, 4, 5 e 6:
    Emendamento n. 3 Marani
    1. Il comma 1 è abrogato.
    Emendamento n. 4 Marani
    1.Dopo il comma 1 dell'art. 1 è aggiunto il seguente comma:
    1bis. Al comma 1 dell'art. 17 ed in ogni altra successiva
    ricorrenza della legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 le parole
    Dipartimento di Prevenzione sono sostituite con le parole
    Dipartimento di Sanità Pubblica.
    Emendamento n. 5 Marani
    Il comma 2 dell'art. 1 è così sostituito:
    2. Al comma 1 dell'art.17 della legge regionale 2 aprile 1996 n. 6
    sono aggiunti i seguenti commi:
    1bis La vendita di funghi spontanei freschi destinati al dettaglio
    è altresì consentita previa certificazione di avvenuto
    riconoscimento e accertata commestibilità, da parte di micologi in
    possesso dell'attestato ai sensi del D.M. 29 novembre 1996, n. 686
    (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio
    dell'attestato di micologo) e iscritti nell'apposito Registro
    Nazionale e Regionale.
    1ter. La vendita di funghi spontanei freschi in confezioni singole
    non manomissibili è consentita previa certificazione di avvenuto
    riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in
    possesso dell'attestato ai sensi del D.M 29 novembre 1996, n.686 e
    iscritti nell'apposito Registro Nazionale e Regionale. Gli esercizi
    che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non
    manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, devono
    presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di
    cui all'art. 15, comma 1. Il personale addetto alla vendita al
    dettaglio di funghi spontanei freschi non è tenuto ad acquisire
    l'idoneità alla vendita di cui all'art. 15, comma 2. Le confezioni
    non manomissibili devono essere in regola con la certificazione di
    cui al successivo comma 2 e con le normative in materia di
    etichettatura. Non è consentito il frazionamento di confezioni
    originali.
    Emendamento n. 6 Marani
    Dopo il comma 2 dell'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:
    2 bis: Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 2 aprile 1996
    n. 6 Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei
    funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della
    legge 23 agosto 1993, n. 352 la parola onerosa è soppressa.
    2 ter. La lettera d) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale
    2 aprile 1996 n. 6 Disciplina della raccolta e della
    commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio
    regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 è
    sostituita dalla seguente:
    d) la firma e il timbro del micologo certificatore, con indicazione
    del numero di iscrizione al Registro Nazionale e Regionale. Ogni
    confezione deve contenere una sola specie fungina.
    2 quater. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 2 aprile
    1996 n. 6 Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei
    funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della
    legge 23 agosto 1993, n. 352 , dopo la parola commercializzazione ,
    è aggiunto il seguente periodo:
    L'etichetta deve riportare la corrispondenza univoca con la
    certificazione sanitaria ad essa correlata, nonché genere e specie
    fungina, peso, eventuali raccomandazioni per la conservazione e il
    consumo, data del controllo, timbro e firma dell'ispettore micologo.
    2 quinquies. Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale 2 aprile
    1996 n. 6 Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei
    funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della
    legge 23 agosto 1993, n. 352 , la parola consiliare è sostituita
    con le parole della Giunta Regionale .
    La relatrice consigliera MARANI spiega che con l'emendamento 3 si è
    ritenuto opportuno, a garanzia del cittadino, mantenere l'obbligo
    della certificazione per coloro (ristoratori) che somministrano
    funghi freschi spontanei, considerato che le modalità di
    approvvigionamento di questo prodotto possono essere le più
    disparate. Con l'emendamento 4 si è operata una semplice modifica
    formale del soggetto adeguando la terminologia. L'emendamento 5,
    invece, aggiunge al comma 1 altri due commi che consentono
    l'equiparazione dei certificatori privati, in possesso di idoneo
    attestato, ai certificatori pubblici e per quanto riguarda la
    vendita dei funghi spontanei freschi al dettaglio contenuti in
    confezioni sigillate (quindi già controllate e non manomissibili),
    etichettate e non frazionabili non è necessario ripetere la
    certificazione, essendoci già l'attestato di commerciabilità del
    prodotto. L'emendamento 6 meglio precisa le modalità rispetto
    all'etichettatura del prodotto e rispetto all'elenco delle specie,
    oggi modificato con atto consiliare, ritiene competente la Giunta
    regionale, trattandosi di semplice adeguamento.
    Il consigliere FAVIA chiede chiarimenti maggiori per quanto riguarda
    l'etichettatura, facendo l'esempio di un prodotto con etichettatura
    non italiana ma di altro Paese CEE venduto lungo la strada, se anche
    in questo caso sia necessaria la certificazione di un micologo
    italiano e come si faccia a stabilire la commestibilità di un
    prodotto imballato. Nel caso, poi, dei ristoratori, chiede in
    particolare se in un agriturismo ci sia l'obbligo di certificazione
    o no.
    La relatrice consigliera MARANI precisa che non è ammessa nel nostro
    Paese l'etichettatura di un altro Paese; il certificatore micologo
    deve essere iscritto all'Albo. Sull'acquisto di funghi lungo la
    strada afferma che è scelta e responsabilità del singolo l'eventuale
    autoconsumo. Sulla commestibilità del prodotto imballato spiega che
    questa è accertata dal certificatore prima dell'imballaggio: è
    l'azienda che imballa il prodotto che lo deve sottoporre a
    certificazione. L'agriturismo è sottoposto per la somministrazione a
    tutte le regole di qualsiasi ristoratore, per cui anche
    nell'agriturismo il fungo che viene somministrato deve essere
    oggetto di certificazione.
    La consigliera COSTI interviene per chiarire che su questo punto
    nella proposta iniziale si chiedeva di togliere la certificazione
    per chi somministra funghi ma, da un'attenta riflessione, è emerso
    che non si era tenuto nel giusto conto che i ristoratori possono
    usare non solo prodotti imballati e già certificati, ma anche
    prodotti locali sfusi. In questo caso, dal momento che questi
    ristoratori hanno la responsabilità di somministrare un prodotto
    commestibile, come proponenti del progetto di legge, si è stati
    d'accordo con la relatrice che i funghi debbano essere certificati.
    Questo per non lasciare i cittadini che frequentano ristoranti e
    agriturismi senza tutela, mentre per quanto riguarda l'autoconsumo
    ognuno si assume le proprie responsabilità.
    Il consigliere FAVIA comprende le precauzioni, ma ritiene che, di
    fatto, si vada ad impedire a persone che hanno piccoli agriturismi,
    che vivono sul territorio e lo conoscono bene e che consumano funghi
    da generazioni, di raccoglierli e somministrarli senza
    certificazione.
    La consigliera COSTI si richiama allo spirito della legge per
    sottolineare che esiste un ruolo di responsabilità rispetto ai terzi
    consumatori. Lo scopo di questa legge, ora ampiamente modificata e
    semplificata, è quello di ampliare il campo dei certificatori - non
    solo i micologi pubblici, ma anche quelli privati - proprio per
    facilitare la possibilità per l'economia montana di usufruire di
    prodotti del territorio che, però, devono essere sicuri , per
    salvaguardare la salute dei terzi. Nulla vieta che il
    proprietario-ristoratore di un agriturismo possa essere anche
    micologo privato, iscritto all'Albo e possa, pertanto,
    autocertificare il suo prodotto a garanzia che non vengono
    somministrati funghi avvelenati.
    La consigliera NOE' alla luce delle ultime considerazioni da atto
    del grande senso di responsabilità dei promotori della legge. Chiede
    se analogamente, per quanto riguarda il prodotto castagne, esista
    un'apposita disciplina.
    La relatrice consigliera MARANI spiega che per quanto riguarda i
    funghi il problema è diverso trattandosi di un prodotto che può
    essere molto pericoloso e, quindi, c'è un'attenzione maggiore alla
    certificazione della commestibilità.
    Esce il consigliere Mumolo.
    Il consigliere FAVIA dice di comprendere le argomentazioni, ma
    invita ad una riflessione più ampia in quanto, per quanto riguarda
    la raccolta e la somministrazione ci sono anche altri prodotti che
    possono diventare tossici - per esempio uova o carne - e tutto si
    basa sulla responsabilità di chi somministra e potrebbe essere
    uguale nel caso dell'agriturismo e del raccoglitore diretto di
    funghi che si prende la responsabilità di somministrarli. Si
    dichiara, pertanto, contrario all'emendamento proposto. Chiede, poi,
    quali siano i requisiti per diventare micologo.
    Il consigliere BERNARDINI ritiene calzante l'esempio
    dell'agriturismo, in quanto occorre contemperare anche le esigenze
    del consumatore. Crede che all'interno di un progetto di legge come
    questo, debba essere presa in seria considerazione la tutela del
    consumatore, altrimenti argomentando in senso contrario, se tutto
    ricade sotto la responsabilità di chi somministra o vende, verrebbe
    meno anche l'esigenza dell'etichettatura all'origine. Pone
    l'attenzione sul fatto che il fungo è una tipologia di alimento a
    rischio e, pertanto, è favorevole alle modifiche introdotte. Chiede
    se il proprietario dell'agriturismo possa, eventualmente, fare il
    corso da micologo ed essere contemporaneamente certificatore e
    somministratore.
    Esce il consigliere Bignami.
    La relatrice consigliera MARANI spiega che al corso di micologo
    possono accedere coloro che hanno un diploma di scuola media
    superiore e 240 ore di formazione e non è impedito ad un
    somministratore. Rispetto ai rilievi del consigliere Favia
    sull'agriturismo sottolinea che il senso dell'estensione a micologi
    privati è stato proprio questo in quanto l'ASL e, quindi, i micologi
    pubblici hanno orari e modalità precisi e nei periodi di massima
    raccolta possono essere di non facile accesso per tutti.
    Il consigliere FAVIA a questo punto si dice convinto dalle
    argomentazioni.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
    pone in votazione gli emendamenti nn. 3, 4, 5 e 6.
    La Commissione approva, con separate votazioni di identico
    risultato, gli emendamenti nn. 3, 4, 5 e 6 con 23 voti a favore (PD,
    LN, M5S), 2 astenuti (PDL) e nessun contrario.
    Il presidente ZOFFOLI mette ai voti l'art. 1 della proposta di legge
    Manfredini-Costi, come emendato.
    La Commissione approva l'art. 1 come emendato con 23 voti a favore
    (PD, LN, M5S), 2 astenuti (PDL) e nessun contrario, nel seguente
    testo:
    Art. 1
    Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996
    1. Al comma 1 dell'articolo 17 ed in ogni altra successiva
    ricorrenza della legge regionale n. 6 del 1996, le parole
    Dipartimento di Prevenzione sono sostituite con le parole
    dipartimento di sanità pubblica.
    2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6 del
    1996 sono inseriti i seguenti:
    1 bis. La vendita di funghi spontanei freschi destinati al
    dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto
    riconoscimento e accertata commestibilità, da parte di micologi in
    possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministro della
    Sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e
    modalità per il rilascio dell'attestato di micologo) e iscritti
    nell'apposito Registro nazionale e regionale.
    1 ter. La vendita di funghi spontanei freschi in confezioni singole
    non manomissibili è consentita previa certificazione di avvenuto
    riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in
    possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministro della
    Sanità n. 686 del 1996 e iscritti nell'apposito Registro nazionale e
    regionale. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi
    in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un
    micologo, devono presentare la SCIA. Il personale addetto alla
    vendita al dettaglio di funghi spontanei freschi non è tenuto ad
    acquisire l'idoneità alla vendita di cui all'articolo 15, comma 2.
    Le confezioni non manomissibili devono essere in regola con la
    certificazione di cui al comma 2 e con le normative in materia di
    etichettatura. Non è consentito il frazionamento di confezioni
    originali. .
    3. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996
    la parola onerosa è soppressa.
    4. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale
    n. 6 del 1996 è sostituita dalla seguente:
    d) la firma e il timbro del micologo certificatore, con indicazione
    del numero di iscrizione al Registro nazionale e regionale. Ogni
    confezione deve contenere una sola specie fungina. .
    5. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996,
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: L'etichetta deve
    riportare la corrispondenza univoca con la certificazione sanitaria
    ad essa correlata, nonché genere e specie fungina, peso, eventuali
    raccomandazioni per la conservazione e il consumo, data del
    controllo, timbro e firma dell'ispettore micologo. .
    6. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996,
    la parola consiliare è sostituita con le parole della Giunta
    regionale .
    Si passa all'esame del seguente emendamento Marani n. 7, istitutivo
    di un nuovo articolo, sostitutivo dell'art. 18 della legge regionale
    n. 6 del 1996:
    Emendamento n. 7 Marani
    Aggiunta dell'art. 1bis Sostituzione dell'art. 18 della L.R. 2
    aprile 1996, n.6
    Dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente articolo:
    Art. 1bis
    Sostituzione dell'art. 18 della L.R. 2 aprile 1996, n.6
    1. L'articolo 18 della L.R. 2 aprile 1996, n.6 è sostituito dal
    seguente:
    Art. 18
    Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati
    1. I soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti
    alimentari ai sensi della normativa vigente possono vendere i funghi
    secchi di cui all'art. 5 del DPR 376 del 1995, i funghi conservati
    di cui all'Allegato 2 del medesimo DPR e i funghi porcini secchi
    sfusi limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in
    concessione.
    2. Per la vendita di funghi porcini secchi sfusi è richiesta la
    presentazione della SCIA di cui all'art. 15, comma 1.
    3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti
    prescritti dall'art. 5 del DPR n. 376 del 1995 ed essere
    confezionati secondo le modalità previste dall'art. 6 dello stesso
    DPR.
    La relatrice consigliera MARANI spiega che si tratta di un semplice
    adeguamento alla normativa sul commercio.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, pone in
    votazione l'emendamento n. 7.
    La Commissione approva l'emendamento n. 7 con 23 voti a favore (PD,
    LN, M5S), 2 astenuti (PDL) e nessun contrario.
    Si passa all'esame dell'articolo 2 (Modifiche all'articolo 22 della
    legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e
    della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio
    regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352), della
    proposta di legge Manfredini-Costi, su cui insistono i seguenti
    emendamenti modificativi Marani nn. 8, 9 e 10:
    Emendamento n. 8 Marani
    1. Prima del comma 1 dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma:
    01. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 2 aprile 1996 n.
    6 è soppresso l'ultimo periodo.
    Emendamento n. 9 Marani
    1. Il comma 1 è abrogato.
    Emendamento n. 10 Marani
    Dopo il comma 1 dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma:
    1 bis. Dopo il comma 6 dell'art. 22 della L.R. 2 aprile 1996, n.6 è
    aggiunto il seguente comma:
    6 bis. I micologi, pubblici e privati, che esercitano attività
    certificativa sono tenuti all'obbligo di aggiornamento periodico,
    acquisendo un minimo di 20 crediti formativi (ECM) ogni biennio.
    La relatrice consigliera MARANI spiega che l'emendamento 8 fa
    semplicemente riferimento al cambiamento di struttura delle Aziende
    sanitarie. Riferisce, invece, che l'emendamento 9 cassa la proposta
    dei consiglieri Manfredini-Costi relativa all'obbligo di
    certificazione anche per l'autoconsumo, ritenendo che in questo caso
    non si possa imporre la certificazione, essendo impossibile anche il
    controllo e la relativa sanzione. Con l'emendamento 10 si prevede
    che i micologi privati e pubblici siano tenuti all'obbligo di un
    aggiornamento minimo di 20 crediti formativi ogni biennio.
    Il consigliere FAVIA condivide l'emendamento 9 anche se pensa che
    l'autoconsumo sia la parte più a rischio.
    Il consigliere BERNARDINI esprime perplessità sull'entità del
    credito formativo richiesto, ritenendo troppo alto il numero delle
    ore, trattandosi di una materia non particolarmente soggetta a
    cambiamenti od evoluzioni. Propone pertanto di abbassare a 10 ore
    l'obbligo formativo.
    La relatrice consigliera MARANI in risposta alle osservazioni del
    collega Favia aggiunge che la certificazione è gratuita ed è stata
    fatta da parte delle ASL una grande campagna informativa per
    sensibilizzare i cittadini che raccolgono funghi ad un autoconsumo
    responsabile. Sulla formazione precisa che il tema
    dell'aggiornamento è derivato dagli incontri fatti dall'assessorato
    con i micologi, sollevato proprio da coloro che svolgono questa
    attività, le 20 ore sono state oggetto di una mediazione e ritenute
    un onere non gravoso.
    Il consigliere BERNARDINI afferma di apprezzare la spiegazione, ma
    di ritenere, comunque, che 20 ore siano eccessive.
    Il consigliere FAVIA propone di trovare una riscrittura più elastica
    che consenta alla Regione, in base allo sviluppo del settore, di
    stabilire la durata del periodo di aggiornamento.
    La consigliera NOE' condivide le argomentazioni del collega
    Bernardini e fondata la proposta del collega Favia. Ritiene,
    tuttavia, che rispetto ad eventuali rinvii alla Giunta o ad altri
    approfondimenti, sia più facile la previsione di un meccanismo
    automatico e, pertanto, propone di stabilire un allungamento del
    periodo (ogni quinquennio e non ogni biennio).
    La relatrice consigliera MARANI ritiene accoglibile l'idea di
    rendere più flessibile e a discrezione del competente assessorato
    regionale l'aggiornamento. Propone di trovare un testo condiviso: i
    tempi, i modi, il numero delle ore e la frequenza possono essere
    demandate ad un atto dirigenziale del responsabile dell'assessorato
    competente, definendo nella legge che è necessario un aggiornamento
    periodico.
    La consigliera NOE' chiede se da un punto di vista operativo, anche
    per non gravare ulteriormente gli uffici, non sia più semplice un
    allungamento del termine, come proposto in precedenza.
    Il consigliere FAVIA chiede se i corsi di aggiornamento saranno
    tenuti dall'ASL, se saranno a pagamento e come verrà modulata la
    frequenza. Accenna anche ad una previsione annuale del corso per
    permettere l'aggiornamento a seconda del periodo in cui si è
    diventati micologi.
    La relatrice consigliera MARANI precisa che oggi questi corsi
    possono essere fatti da più soggetti: qualunque autorità sanitaria e
    anche le associazioni dei micologi. Propone di riportare sulla
    Regione e sull'assessorato alla sanità la responsabilità di
    verificare che ogni micologo acquisisca un aggiornamento,
    indipendentemente dal fatto che lo organizzi direttamente la Regione
    o autorizzi un altro ente accreditato, lasciando il biennio.
    Il consigliere BERNARDINI insiste più semplicemente di ridurre da 20
    a 10 le ore di formazione lasciando invariato il resto
    dell'articolo.
    Il consigliere FAVIA condivide la nuova formulazione
    dell'emendamento proponendo di aggiungere che il numero delle ore
    deve essere in funzione dei cambiamenti ed evoluzione della materia.
    La relatrice consigliera MARANI aggiunge che la preoccupazione è che
    esca una normativa nazionale e che, in relazione a questa, si sia
    costretti ad una nuova modifica della legge regionale e, in questo
    senso, crede sia meglio tenere una posizione il più possibile
    generica e affidata ad atti successivi. Proporrebbe, pertanto una
    formulazione senza l'indicazione del numero di ore: I micologi
    pubblici e privati che esercitano attività certificativa sono tenuti
    all'obbligo di aggiornamento periodico, acquisendo ogni biennio i
    crediti formativi definiti con atto dirigenziale della Regione
    Emilia-Romagna. .
    Il consigliere FAVIA chiede che, o ora o in Aula, venga aggiunto che
    questo aggiornamento sia in funzione dei cambiamenti normativi a
    livello nazionale e dei cambiamenti nelle conoscenze di tipo
    sanitario legate al settore .
    La consigliera NOE' ritiene che l'importante sia alleggerire.
    Il presidente ZOFFOLI invita ad una formulazione definitiva del
    subemendamento.
    Il consigliere BERNARDINI chiede se a livello nazionale sia
    regolamentato l'aggiornamento.
    La dottoressa VICINELLI risponde che la quantificazione
    dell'aggiornamento non è regolamentata. E' regolamentata, invece, la
    formazione dei micologi per l'ottenimento dell'attestato: corsi di
    240 ore.
    Il consigliere BERNARDINI insiste che, proprio perché non è
    regolamentato l'aggiornamento, ritiene sia azzardato lasciare
    completamente la regolamentazione al di fuori della previsione di
    legge e, quindi, metterebbe il minimo delle 10 ore.
    Per la relatrice consigliera MARANI una possibile formulazione
    potrebbe essere la seguente: I micologi, pubblici e privati, che
    esercitano attività certificativa, sono tenuti all'obbligo di
    aggiornamento periodico, acquisendo ogni biennio crediti formativi
    di almeno 10 ore, definiti con atto dirigenziale della Regione
    Emilia-Romagna, in relazione all'evoluzione della normativa
    nazionale e delle conoscenze scientifiche e sanitarie. .
    Il consigliere FAVIA ringrazia la relatrice per lo sforzo e per
    semplificare ulteriormente chiede che anziché prevedere 10 ore, che
    sono più di una giornata, se ne prevedano 8 che corrispondono ad una
    giornata lavorativa.
    La relatrice consigliera MARANI da lettura del subemendamento
    nell'ultima formulazione proposta:
    Subemendamento n. 13 all'emendamento n. 10 Marani
    Il comma 6 bis è sostituito dal seguente:
    6 bis. I micologi, pubblici e privati, che esercitano attività
    certificativa, sono tenuti all'obbligo di aggiornamento periodico,
    acquisendo ogni biennio almeno dieci crediti formativi (ECM)
    definiti con atto dirigenziale della Regione Emilia-Romagna, in
    relazione all'evoluzione della normativa del settore e delle
    conoscenze scientifiche e sanitarie.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
    pone in votazione gli emendamenti nn. 8 e 9.
    La Commissione approva , con separate votazioni di identico
    risultato, gli emendamenti nn. 8 e 9 con 23 voti a favore (PD, LN,
    M5S), 2 astenuti (PDL) e nessun contrario.
    Il presidente ZOFFOLI mette ai voti il subemendamento n. 13
    all'emendamento n. 10.
    La Commissione approva il subemendamento n. 13 all'emendamento n. 10
    con 23 voti a favore (PD, LN, M5S), 2 astenuti (PDL) e nessun
    contrario.
    Il presidente ZOFFOLI mette ai voti l'emendamento n. 10 come
    subemendato.
    La Commissione approva l'emendamento n. 10 come sub emendato con 23
    voti a favore (PD, LN, M5S), 2 astenuti (PDL) e nessun contrario.
    Il presidente ZOFFOLI mette ai voti l'art. 2 della proposta di legge
    Manfredini-Costi, come emendato.
    La Commissione approva l'art. 2 come emendato con 23 voti a favore
    (PD, LN, M5S), 2 astenuti (PDL) e nessun contrario, nel seguente
    testo:
    Art. 2
    Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 1996
    1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 1996 è
    soppresso l'ultimo periodo.
    2. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale n. 6 del
    1996 è aggiunto il seguente:
    6 bis. I micologi, pubblici e privati, che esercitano attività
    certificativa sono tenuti all'obbligo di aggiornamento periodico,
    acquisendo ogni biennio almeno dieci crediti formativi (ECM)
    definiti con atto dirigenziale della Regione Emilia-Romagna, in
    relazione all'evoluzione della normativa del settore e delle
    conoscenze scientifiche e sanitarie. .
    Il presidente ZOFFOLI, concluso l'esame del progetto di legge,
    segnala che si provvederà al coordinamento formale del testo
    licenziato da trasmettere per l'esame in Aula.
    Fornisce, poi, informazioni sulle prossime sedute della Commissione,
    ricordando l'udienza conoscitiva di lunedì 7 novembre sul Progetto
    di legge d'iniziativa della Giunta: Modifiche e integrazioni alla
    L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 e alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3
    (delibera di Giunta n. 1349 del 19 09 11).
    Riferisce della visita programmata dalla Commissione Politiche
    economiche al Centro di ricerche marine di Cesenatico, punto di
    eccellenza della Regione, chiedendo se i colleghi siano interessati,
    per la parte di competenza, a partecipare.
    Il consigliere FAVIA si dichiara favorevole e chiede, visto che è
    imminente la legge di riforma delle ATO, che venga messa in
    calendario la sua richiesta di audizione del Comitato acqua
    pubblica.
    Il presidente ZOFFOLI prende atto dell'orientamento favorevole della
    Commissione alla visita del 10 novembre al Centro di ricerche marine
    di Cesenatico. Sull'istanza del collega Favia precisa di non avere
    ancora ricevuto alcuna richiesta in questo senso. Manifesta,
    comunque, l'intenzione di prendere contatto con la Giunta per sapere
    i tempi rispetto alla proposta sulla riforma delle ATO.
    La seduta termina alle ore 11.55.
    Approvato nella seduta del 17 novembre 2011.
    La Segretaria Il Presidente
    Samuela Fiorini Damiano Zoffoli
    Espandi Indice