Testo
Verbale n. 31
Seduta del 27 ottobre 2011
Il giorno giovedì 27 ottobre 2011 alle ore 10.00 si è riunita presso
la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50,
la Commissione Territorio Ambiente Mobilità, convocata con nota
Prot. n. 33949 del 20/10/2011.
Partecipano alla seduta i Commissari:
Cognome e nome Qualifica Gruppo Voto
ZOFFOLI Damiano Presidente Partito Democratico 5 presente
BERNARDINI Manes Vicepreside Lega Nord Padania 4 presente
nte Emilia e Romagna
MARANI Paola Vicepreside Partito Democratico 4 presente
nte
ALESSANDRINI Componente Partito Democratico 2 presente
Tiziano
BARTOLINI Luca Componente PDL- Popolo Della 1 assente
Libertà
BAZZONI Gianguido Componente PDL- Popolo Della 2 presente
Libertà
BIGNAMI Galeazzo Componente PDL- Popolo Della 4 presente
Libertà
CASADEI Thomas Componente Partito Democratico 2 assente
DONINI Monica Componente Federazione Della 2 assente
Sinistra
FAVIA Giovanni Componente Movimento 5 Stelle 2 presente
Beppegrillo.it
FERRARI Gabriele Componente Partito Democratico 5 assente
FILIPPI Fabio Componente PDL- Popolo Della 4 assente
Libertà
MANDINI Sandro Componente Italia Dei Valori 3 assente
MAZZOTTI Mario Componente Partito Democratico 2 presente
MEO Gabriella Componente Sinistra Ecologia e 2 assente
Libertà - Idee Verdi
MORI Roberta Componente Partito Democratico 2 presente
NOE' Silvia Componente UDC- Unione Di Centro 1 presente
PARIANI Anna Componente Partito Democratico 2 assente
RIVA Matteo Componente Misto 1 assente
Sono presenti i consiglieri: Antonio MUMOLO in sostituzione del
consigliere FERRARI; Palma COSTI in sostituzione del consigliere
CASADEI.
Hanno partecipato ai lavori della Commissione: L. Vicinelli
(Serv.Veterinario e igiene degli alimenti); W. Simonati (Serv.
Parchi e risorse forestali); M. Ferrari (Serv. Informazione Ass.
Leg.).
Presiede la seduta: Damiano Zoffoli
Assiste la Segretaria: Samuela Fiorini
Resocontista: Antonella Agostini
Il presidente ZOFFOLI dichiara aperta la seduta alle ore 10.30.
Sono presenti i consiglieri: Alessandrini, Bernardini, Costi,
Marani, Mazzotti, Mori, Mumolo, Noè e Zoffoli.
- Approvazione verbale n. 29 del 2011.
La Commissione lo approva all'unanimità dei presenti.
Entra il consigliere Bazzoni.
Si passa al punto all'ordine del giorno:
1327 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Manfredini e
Costi: Modifica alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 Disciplina
della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei
spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23
agosto 1993, n. 352 (21 04 11).
Relatore consigliera Paola Marani.
Esame articolato.
Il presidente ZOFFOLI spiega che oggi si affronta l'esame
dell'articolato del progetto di legge dei consiglieri Manfredini e
Costi che modifica la disciplina per la raccolta e la
commercializzazione dei funghi freschi. Invita, pertanto, a
utilizzare il documento di lavoro predisposto dalla segreteria della
Commissione, impostato su tre colonne: Testo legge in vigore - PDL
di modifica - Emendamenti presentati. Chiarisce che dal relatore
consigliera Marani sono stati presentati 12 emendamenti che in parte
insistono sui due articoli del progetto Costi-Manfredini, che
apportavano modifiche agli articoli 17 e 22 della vigente legge
regionale e in parte su altri articoli della medesima legge n. 6 del
1996. Chiede se vi sia qualche consigliere che desidera ancora
intervenire in sede di discussione generale e, non essendoci
richieste in questo senso, chiude questa fase e passa all'esame
dell'articolato.
Entrano i consiglieri Bignami e Favia.
Si parte, quindi, dall'esame del seguente emendamento Marani n.11,
istitutivo di un nuovo articolo, di modifica dell'art. 4 della legge
regionale n. 6 del 1996:
Emendamento n. 11 Marani
Art.001
Integrazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1996
1.Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1996 n. 6
(Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge
23 agosto 1993, n. 352), dopo le parole dei pubblici esercizi sono
inserite le parole e dei centri di Assistenza Agricola (CAA).
La relatrice consigliera MARANI fa un breve richiamo all'impianto
della normativa spiegando che i consiglieri Manfredini e Costi
chiedevano, nella loro proposta di legge, di modificare il punto
centrale riguardante la commercializzazione dei funghi semplificando
la possibilità della certificazione, consentendola anche ai micologi
privati. Sulle altre modifiche apportate precisa che si coglie
l'occasione per raccogliere alcune sollecitazioni a sistemare, anche
da un punto di vista formale, alcuni aspetti di adeguamento
normativo, in particolare per quanto riguarda la commercializzazione
(certificazione, etichettatura, tracciabilità del prodotto).
Si tratta di un emendamento, proposto a seguito delle osservazioni
formulate nel corso dell'udienza conoscitiva dalle Associazioni
degli agricoltori, che aggiunge i Centri di assistenza agricola -
CAA- agli enti che possono rilasciare il tesserino di raccolta
funghi.
La consigliera NOE' chiede chiarimenti in merito ai Centri di
assistenza agricola.
La relatrice consigliera MARANI risponde che si tratta dei centri
delle associazioni degli agricoltori diffusi sul territorio cui
viene data l'opportunità del rilascio del tesserini per la raccolta
funghi, previo convenzionamento con gli altri enti.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
pone in votazione l'emendamento n. 11.
La Commissione approva l'emendamento n. 11 con 29 voti a favore (PD,
LN, M5S, UDC), 6 astenuti (PDL) e nessun contrario.
Si passa all'esame del seguente emendamento Marani n.12, istitutivo
di un nuovo articolo, di modifica dell'art. 10 della legge regionale
n. 6 del 1996:
Emendamento n. 12 Marani
Art.002
Integrazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 1996
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 1996,
dopo le parole della collaborazione dei Comuni sono inserite le
parole e dei centri di Assistenza Agricola (CAA).
La relatrice consigliera MARANI spiega che anche all'art. 10 della
normativa viene aggiunta la possibilità di cui all'emendamento
precedente.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, pone in
votazione l'emendamento n. 12.
La Commissione approva l'emendamento n. 12 con 29 voti a favore (PD,
LN, M5S, UDC), 6 astenuti (PDL) e nessun contrario.
Si passa all'esame del seguente emendamento Marani n. 1, istitutivo
di un nuovo articolo, sostitutivo dell'art. 15 della legge regionale
n. 6 del 1996:
Emendamento n. 1 Marani
Art. 01
Sostituzione dell'art. 15 della L.R. 2 aprile 1996, n.6
1. L'articolo 15 della L.R. 2 aprile 1996, n.6 è sostituito dal
seguente:
Art. 15
Vendita di funghi freschi spontanei
1. Per la vendita di funghi freschi spontanei, chi esercita attività
di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa
vigente, deve presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività.
2. La SCIA di cui al comma 1, anche limitatamente alla vendita di
singole specie, è presentata da soggetti riconosciuti idonei dal
Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale
alla identificazione delle specie fungine commercializzate che
possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta
Regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede
al riconoscimento dell'idoneità di cui sopra.
3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un
preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2; in questo caso
alla SCIA di cui al comma 1 dovrà essere allegata la dichiarazione
con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.
4. Il commercio di funghi spontanei può effettuarsi su aree private
in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa la forma itinerante.
La relatrice consigliera MARANI spiega che con la sostituzione
dell'art. 15 si opera una semplificazione in linea con l'attuale
normativa del commercio, per cui l'avvio dell'attività non è più
soggetto all'autorizzazione comunale, ma è sufficiente per la
vendita di funghi freschi spontanei un' autocertificazione di inizio
attività: SCIA. Viene, inoltre, specificato che è vietato il
commercio di funghi spontanei in forma itinerante.
Il consigliere BERNARDINI chiede spiegazioni sul divieto di vendita
di funghi in forma itinerante, dal momento che gli risultano
presenti, lungo le strade provinciali (per es. Porrettana), diversi
venditori di funghi - anche esteri - invitando la Regione a
sollecitare ai Comuni maggiori controlli in questo senso.
La relatrice consigliera MARANI ritiene che il tema del controllo
sia sicuramente importantissimo. E' evidente che il prodotto
necessita di una certificazione di commestibilità che, chi vende
sulla strada e con queste modalità, non può garantire e la norma
stabilisce, appunto, che si tratta di un'attività non ammessa e,
come tale, sanzionata.
Il consigliere BERNARDINI chiede se sia possibile inserire le
sanzioni in questa sede.
La relatrice consigliera MARANI precisa che le sanzioni sono già
previste dalla normativa sul commercio.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
pone in votazione l'emendamento n. 1.
La Commissione approva l'emendamento n. 1 con 29 voti a favore (PD,
LN, M5S, UDC), 6 astenuti (PDL) e nessun contrario.
Si passa all'esame del seguente emendamento Marani n. 2, istitutivo
di un nuovo articolo, sostitutivo dell'art. 16 della legge regionale
n. 6 del 1996:
Emendamento n. 2 Marani
Art. 02
Sostituzione dell'art. 16 della L.R. 2 aprile 1996, n.6
1. L'articolo 16 della L.R. 2 aprile 1996, n.6 è sostituito dal
seguente:
Art. 16
Vendita di funghi freschi coltivati
1. Per la vendita di funghi freschi coltivati ai soggetti che
esercitano attività di commercio di prodotti ortofrutticoli non è
richiesta la presentazione della SCIA.
La relatrice consigliera MARANI spiega che viene sostituito l'art.
16 per equiparare il fungo, ai fini della licenza commerciale, ai
prodotti ortofrutticoli.
Il consigliere BIGNAMI chiede se ci sia un controllo a monte sulla
coltivazione dei funghi.
La relatrice consigliera MARANI risponde in maniera affermativa.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
pone in votazione l'emendamento n. 2.
La Commissione approva l'emendamento n. 2 con 28 voti a favore (PD,
LN, M5S), 7 astenuti (PDL, UDC) e nessun contrario.
Si passa all'esame dell'articolo 1 (Modifiche all'articolo 17 della
legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e
della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio
regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352), della
proposta di legge Manfredini-Costi, su cui insistono i seguenti
emendamenti modificativi Marani nn. 3, 4, 5 e 6:
Emendamento n. 3 Marani
1. Il comma 1 è abrogato.
Emendamento n. 4 Marani
1.Dopo il comma 1 dell'art. 1 è aggiunto il seguente comma:
1bis. Al comma 1 dell'art. 17 ed in ogni altra successiva
ricorrenza della legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 le parole
Dipartimento di Prevenzione sono sostituite con le parole
Dipartimento di Sanità Pubblica.
Emendamento n. 5 Marani
Il comma 2 dell'art. 1 è così sostituito:
2. Al comma 1 dell'art.17 della legge regionale 2 aprile 1996 n. 6
sono aggiunti i seguenti commi:
1bis La vendita di funghi spontanei freschi destinati al dettaglio
è altresì consentita previa certificazione di avvenuto
riconoscimento e accertata commestibilità, da parte di micologi in
possesso dell'attestato ai sensi del D.M. 29 novembre 1996, n. 686
(Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio
dell'attestato di micologo) e iscritti nell'apposito Registro
Nazionale e Regionale.
1ter. La vendita di funghi spontanei freschi in confezioni singole
non manomissibili è consentita previa certificazione di avvenuto
riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in
possesso dell'attestato ai sensi del D.M 29 novembre 1996, n.686 e
iscritti nell'apposito Registro Nazionale e Regionale. Gli esercizi
che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non
manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, devono
presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di
cui all'art. 15, comma 1. Il personale addetto alla vendita al
dettaglio di funghi spontanei freschi non è tenuto ad acquisire
l'idoneità alla vendita di cui all'art. 15, comma 2. Le confezioni
non manomissibili devono essere in regola con la certificazione di
cui al successivo comma 2 e con le normative in materia di
etichettatura. Non è consentito il frazionamento di confezioni
originali.
Emendamento n. 6 Marani
Dopo il comma 2 dell'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:
2 bis: Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 2 aprile 1996
n. 6 Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei
funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della
legge 23 agosto 1993, n. 352 la parola onerosa è soppressa.
2 ter. La lettera d) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale
2 aprile 1996 n. 6 Disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio
regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 è
sostituita dalla seguente:
d) la firma e il timbro del micologo certificatore, con indicazione
del numero di iscrizione al Registro Nazionale e Regionale. Ogni
confezione deve contenere una sola specie fungina.
2 quater. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 2 aprile
1996 n. 6 Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei
funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della
legge 23 agosto 1993, n. 352 , dopo la parola commercializzazione ,
è aggiunto il seguente periodo:
L'etichetta deve riportare la corrispondenza univoca con la
certificazione sanitaria ad essa correlata, nonché genere e specie
fungina, peso, eventuali raccomandazioni per la conservazione e il
consumo, data del controllo, timbro e firma dell'ispettore micologo.
2 quinquies. Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale 2 aprile
1996 n. 6 Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei
funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della
legge 23 agosto 1993, n. 352 , la parola consiliare è sostituita
con le parole della Giunta Regionale .
La relatrice consigliera MARANI spiega che con l'emendamento 3 si è
ritenuto opportuno, a garanzia del cittadino, mantenere l'obbligo
della certificazione per coloro (ristoratori) che somministrano
funghi freschi spontanei, considerato che le modalità di
approvvigionamento di questo prodotto possono essere le più
disparate. Con l'emendamento 4 si è operata una semplice modifica
formale del soggetto adeguando la terminologia. L'emendamento 5,
invece, aggiunge al comma 1 altri due commi che consentono
l'equiparazione dei certificatori privati, in possesso di idoneo
attestato, ai certificatori pubblici e per quanto riguarda la
vendita dei funghi spontanei freschi al dettaglio contenuti in
confezioni sigillate (quindi già controllate e non manomissibili),
etichettate e non frazionabili non è necessario ripetere la
certificazione, essendoci già l'attestato di commerciabilità del
prodotto. L'emendamento 6 meglio precisa le modalità rispetto
all'etichettatura del prodotto e rispetto all'elenco delle specie,
oggi modificato con atto consiliare, ritiene competente la Giunta
regionale, trattandosi di semplice adeguamento.
Il consigliere FAVIA chiede chiarimenti maggiori per quanto riguarda
l'etichettatura, facendo l'esempio di un prodotto con etichettatura
non italiana ma di altro Paese CEE venduto lungo la strada, se anche
in questo caso sia necessaria la certificazione di un micologo
italiano e come si faccia a stabilire la commestibilità di un
prodotto imballato. Nel caso, poi, dei ristoratori, chiede in
particolare se in un agriturismo ci sia l'obbligo di certificazione
o no.
La relatrice consigliera MARANI precisa che non è ammessa nel nostro
Paese l'etichettatura di un altro Paese; il certificatore micologo
deve essere iscritto all'Albo. Sull'acquisto di funghi lungo la
strada afferma che è scelta e responsabilità del singolo l'eventuale
autoconsumo. Sulla commestibilità del prodotto imballato spiega che
questa è accertata dal certificatore prima dell'imballaggio: è
l'azienda che imballa il prodotto che lo deve sottoporre a
certificazione. L'agriturismo è sottoposto per la somministrazione a
tutte le regole di qualsiasi ristoratore, per cui anche
nell'agriturismo il fungo che viene somministrato deve essere
oggetto di certificazione.
La consigliera COSTI interviene per chiarire che su questo punto
nella proposta iniziale si chiedeva di togliere la certificazione
per chi somministra funghi ma, da un'attenta riflessione, è emerso
che non si era tenuto nel giusto conto che i ristoratori possono
usare non solo prodotti imballati e già certificati, ma anche
prodotti locali sfusi. In questo caso, dal momento che questi
ristoratori hanno la responsabilità di somministrare un prodotto
commestibile, come proponenti del progetto di legge, si è stati
d'accordo con la relatrice che i funghi debbano essere certificati.
Questo per non lasciare i cittadini che frequentano ristoranti e
agriturismi senza tutela, mentre per quanto riguarda l'autoconsumo
ognuno si assume le proprie responsabilità.
Il consigliere FAVIA comprende le precauzioni, ma ritiene che, di
fatto, si vada ad impedire a persone che hanno piccoli agriturismi,
che vivono sul territorio e lo conoscono bene e che consumano funghi
da generazioni, di raccoglierli e somministrarli senza
certificazione.
La consigliera COSTI si richiama allo spirito della legge per
sottolineare che esiste un ruolo di responsabilità rispetto ai terzi
consumatori. Lo scopo di questa legge, ora ampiamente modificata e
semplificata, è quello di ampliare il campo dei certificatori - non
solo i micologi pubblici, ma anche quelli privati - proprio per
facilitare la possibilità per l'economia montana di usufruire di
prodotti del territorio che, però, devono essere sicuri , per
salvaguardare la salute dei terzi. Nulla vieta che il
proprietario-ristoratore di un agriturismo possa essere anche
micologo privato, iscritto all'Albo e possa, pertanto,
autocertificare il suo prodotto a garanzia che non vengono
somministrati funghi avvelenati.
La consigliera NOE' alla luce delle ultime considerazioni da atto
del grande senso di responsabilità dei promotori della legge. Chiede
se analogamente, per quanto riguarda il prodotto castagne, esista
un'apposita disciplina.
La relatrice consigliera MARANI spiega che per quanto riguarda i
funghi il problema è diverso trattandosi di un prodotto che può
essere molto pericoloso e, quindi, c'è un'attenzione maggiore alla
certificazione della commestibilità.
Esce il consigliere Mumolo.
Il consigliere FAVIA dice di comprendere le argomentazioni, ma
invita ad una riflessione più ampia in quanto, per quanto riguarda
la raccolta e la somministrazione ci sono anche altri prodotti che
possono diventare tossici - per esempio uova o carne - e tutto si
basa sulla responsabilità di chi somministra e potrebbe essere
uguale nel caso dell'agriturismo e del raccoglitore diretto di
funghi che si prende la responsabilità di somministrarli. Si
dichiara, pertanto, contrario all'emendamento proposto. Chiede, poi,
quali siano i requisiti per diventare micologo.
Il consigliere BERNARDINI ritiene calzante l'esempio
dell'agriturismo, in quanto occorre contemperare anche le esigenze
del consumatore. Crede che all'interno di un progetto di legge come
questo, debba essere presa in seria considerazione la tutela del
consumatore, altrimenti argomentando in senso contrario, se tutto
ricade sotto la responsabilità di chi somministra o vende, verrebbe
meno anche l'esigenza dell'etichettatura all'origine. Pone
l'attenzione sul fatto che il fungo è una tipologia di alimento a
rischio e, pertanto, è favorevole alle modifiche introdotte. Chiede
se il proprietario dell'agriturismo possa, eventualmente, fare il
corso da micologo ed essere contemporaneamente certificatore e
somministratore.
Esce il consigliere Bignami.
La relatrice consigliera MARANI spiega che al corso di micologo
possono accedere coloro che hanno un diploma di scuola media
superiore e 240 ore di formazione e non è impedito ad un
somministratore. Rispetto ai rilievi del consigliere Favia
sull'agriturismo sottolinea che il senso dell'estensione a micologi
privati è stato proprio questo in quanto l'ASL e, quindi, i micologi
pubblici hanno orari e modalità precisi e nei periodi di massima
raccolta possono essere di non facile accesso per tutti.
Il consigliere FAVIA a questo punto si dice convinto dalle
argomentazioni.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
pone in votazione gli emendamenti nn. 3, 4, 5 e 6.
La Commissione approva, con separate votazioni di identico
risultato, gli emendamenti nn. 3, 4, 5 e 6 con 23 voti a favore (PD,
LN, M5S), 2 astenuti (PDL) e nessun contrario.
Il presidente ZOFFOLI mette ai voti l'art. 1 della proposta di legge
Manfredini-Costi, come emendato.
La Commissione approva l'art. 1 come emendato con 23 voti a favore
(PD, LN, M5S), 2 astenuti (PDL) e nessun contrario, nel seguente
testo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996
1. Al comma 1 dell'articolo 17 ed in ogni altra successiva
ricorrenza della legge regionale n. 6 del 1996, le parole
Dipartimento di Prevenzione sono sostituite con le parole
dipartimento di sanità pubblica.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6 del
1996 sono inseriti i seguenti:
1 bis. La vendita di funghi spontanei freschi destinati al
dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto
riconoscimento e accertata commestibilità, da parte di micologi in
possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministro della
Sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e
modalità per il rilascio dell'attestato di micologo) e iscritti
nell'apposito Registro nazionale e regionale.
1 ter. La vendita di funghi spontanei freschi in confezioni singole
non manomissibili è consentita previa certificazione di avvenuto
riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in
possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministro della
Sanità n. 686 del 1996 e iscritti nell'apposito Registro nazionale e
regionale. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi
in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un
micologo, devono presentare la SCIA. Il personale addetto alla
vendita al dettaglio di funghi spontanei freschi non è tenuto ad
acquisire l'idoneità alla vendita di cui all'articolo 15, comma 2.
Le confezioni non manomissibili devono essere in regola con la
certificazione di cui al comma 2 e con le normative in materia di
etichettatura. Non è consentito il frazionamento di confezioni
originali. .
3. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996
la parola onerosa è soppressa.
4. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale
n. 6 del 1996 è sostituita dalla seguente:
d) la firma e il timbro del micologo certificatore, con indicazione
del numero di iscrizione al Registro nazionale e regionale. Ogni
confezione deve contenere una sola specie fungina. .
5. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: L'etichetta deve
riportare la corrispondenza univoca con la certificazione sanitaria
ad essa correlata, nonché genere e specie fungina, peso, eventuali
raccomandazioni per la conservazione e il consumo, data del
controllo, timbro e firma dell'ispettore micologo. .
6. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996,
la parola consiliare è sostituita con le parole della Giunta
regionale .
Si passa all'esame del seguente emendamento Marani n. 7, istitutivo
di un nuovo articolo, sostitutivo dell'art. 18 della legge regionale
n. 6 del 1996:
Emendamento n. 7 Marani
Aggiunta dell'art. 1bis Sostituzione dell'art. 18 della L.R. 2
aprile 1996, n.6
Dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 1bis
Sostituzione dell'art. 18 della L.R. 2 aprile 1996, n.6
1. L'articolo 18 della L.R. 2 aprile 1996, n.6 è sostituito dal
seguente:
Art. 18
Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati
1. I soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti
alimentari ai sensi della normativa vigente possono vendere i funghi
secchi di cui all'art. 5 del DPR 376 del 1995, i funghi conservati
di cui all'Allegato 2 del medesimo DPR e i funghi porcini secchi
sfusi limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in
concessione.
2. Per la vendita di funghi porcini secchi sfusi è richiesta la
presentazione della SCIA di cui all'art. 15, comma 1.
3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti
prescritti dall'art. 5 del DPR n. 376 del 1995 ed essere
confezionati secondo le modalità previste dall'art. 6 dello stesso
DPR.
La relatrice consigliera MARANI spiega che si tratta di un semplice
adeguamento alla normativa sul commercio.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, pone in
votazione l'emendamento n. 7.
La Commissione approva l'emendamento n. 7 con 23 voti a favore (PD,
LN, M5S), 2 astenuti (PDL) e nessun contrario.
Si passa all'esame dell'articolo 2 (Modifiche all'articolo 22 della
legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e
della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio
regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352), della
proposta di legge Manfredini-Costi, su cui insistono i seguenti
emendamenti modificativi Marani nn. 8, 9 e 10:
Emendamento n. 8 Marani
1. Prima del comma 1 dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma:
01. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 2 aprile 1996 n.
6 è soppresso l'ultimo periodo.
Emendamento n. 9 Marani
1. Il comma 1 è abrogato.
Emendamento n. 10 Marani
Dopo il comma 1 dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma:
1 bis. Dopo il comma 6 dell'art. 22 della L.R. 2 aprile 1996, n.6 è
aggiunto il seguente comma:
6 bis. I micologi, pubblici e privati, che esercitano attività
certificativa sono tenuti all'obbligo di aggiornamento periodico,
acquisendo un minimo di 20 crediti formativi (ECM) ogni biennio.
La relatrice consigliera MARANI spiega che l'emendamento 8 fa
semplicemente riferimento al cambiamento di struttura delle Aziende
sanitarie. Riferisce, invece, che l'emendamento 9 cassa la proposta
dei consiglieri Manfredini-Costi relativa all'obbligo di
certificazione anche per l'autoconsumo, ritenendo che in questo caso
non si possa imporre la certificazione, essendo impossibile anche il
controllo e la relativa sanzione. Con l'emendamento 10 si prevede
che i micologi privati e pubblici siano tenuti all'obbligo di un
aggiornamento minimo di 20 crediti formativi ogni biennio.
Il consigliere FAVIA condivide l'emendamento 9 anche se pensa che
l'autoconsumo sia la parte più a rischio.
Il consigliere BERNARDINI esprime perplessità sull'entità del
credito formativo richiesto, ritenendo troppo alto il numero delle
ore, trattandosi di una materia non particolarmente soggetta a
cambiamenti od evoluzioni. Propone pertanto di abbassare a 10 ore
l'obbligo formativo.
La relatrice consigliera MARANI in risposta alle osservazioni del
collega Favia aggiunge che la certificazione è gratuita ed è stata
fatta da parte delle ASL una grande campagna informativa per
sensibilizzare i cittadini che raccolgono funghi ad un autoconsumo
responsabile. Sulla formazione precisa che il tema
dell'aggiornamento è derivato dagli incontri fatti dall'assessorato
con i micologi, sollevato proprio da coloro che svolgono questa
attività, le 20 ore sono state oggetto di una mediazione e ritenute
un onere non gravoso.
Il consigliere BERNARDINI afferma di apprezzare la spiegazione, ma
di ritenere, comunque, che 20 ore siano eccessive.
Il consigliere FAVIA propone di trovare una riscrittura più elastica
che consenta alla Regione, in base allo sviluppo del settore, di
stabilire la durata del periodo di aggiornamento.
La consigliera NOE' condivide le argomentazioni del collega
Bernardini e fondata la proposta del collega Favia. Ritiene,
tuttavia, che rispetto ad eventuali rinvii alla Giunta o ad altri
approfondimenti, sia più facile la previsione di un meccanismo
automatico e, pertanto, propone di stabilire un allungamento del
periodo (ogni quinquennio e non ogni biennio).
La relatrice consigliera MARANI ritiene accoglibile l'idea di
rendere più flessibile e a discrezione del competente assessorato
regionale l'aggiornamento. Propone di trovare un testo condiviso: i
tempi, i modi, il numero delle ore e la frequenza possono essere
demandate ad un atto dirigenziale del responsabile dell'assessorato
competente, definendo nella legge che è necessario un aggiornamento
periodico.
La consigliera NOE' chiede se da un punto di vista operativo, anche
per non gravare ulteriormente gli uffici, non sia più semplice un
allungamento del termine, come proposto in precedenza.
Il consigliere FAVIA chiede se i corsi di aggiornamento saranno
tenuti dall'ASL, se saranno a pagamento e come verrà modulata la
frequenza. Accenna anche ad una previsione annuale del corso per
permettere l'aggiornamento a seconda del periodo in cui si è
diventati micologi.
La relatrice consigliera MARANI precisa che oggi questi corsi
possono essere fatti da più soggetti: qualunque autorità sanitaria e
anche le associazioni dei micologi. Propone di riportare sulla
Regione e sull'assessorato alla sanità la responsabilità di
verificare che ogni micologo acquisisca un aggiornamento,
indipendentemente dal fatto che lo organizzi direttamente la Regione
o autorizzi un altro ente accreditato, lasciando il biennio.
Il consigliere BERNARDINI insiste più semplicemente di ridurre da 20
a 10 le ore di formazione lasciando invariato il resto
dell'articolo.
Il consigliere FAVIA condivide la nuova formulazione
dell'emendamento proponendo di aggiungere che il numero delle ore
deve essere in funzione dei cambiamenti ed evoluzione della materia.
La relatrice consigliera MARANI aggiunge che la preoccupazione è che
esca una normativa nazionale e che, in relazione a questa, si sia
costretti ad una nuova modifica della legge regionale e, in questo
senso, crede sia meglio tenere una posizione il più possibile
generica e affidata ad atti successivi. Proporrebbe, pertanto una
formulazione senza l'indicazione del numero di ore: I micologi
pubblici e privati che esercitano attività certificativa sono tenuti
all'obbligo di aggiornamento periodico, acquisendo ogni biennio i
crediti formativi definiti con atto dirigenziale della Regione
Emilia-Romagna. .
Il consigliere FAVIA chiede che, o ora o in Aula, venga aggiunto che
questo aggiornamento sia in funzione dei cambiamenti normativi a
livello nazionale e dei cambiamenti nelle conoscenze di tipo
sanitario legate al settore .
La consigliera NOE' ritiene che l'importante sia alleggerire.
Il presidente ZOFFOLI invita ad una formulazione definitiva del
subemendamento.
Il consigliere BERNARDINI chiede se a livello nazionale sia
regolamentato l'aggiornamento.
La dottoressa VICINELLI risponde che la quantificazione
dell'aggiornamento non è regolamentata. E' regolamentata, invece, la
formazione dei micologi per l'ottenimento dell'attestato: corsi di
240 ore.
Il consigliere BERNARDINI insiste che, proprio perché non è
regolamentato l'aggiornamento, ritiene sia azzardato lasciare
completamente la regolamentazione al di fuori della previsione di
legge e, quindi, metterebbe il minimo delle 10 ore.
Per la relatrice consigliera MARANI una possibile formulazione
potrebbe essere la seguente: I micologi, pubblici e privati, che
esercitano attività certificativa, sono tenuti all'obbligo di
aggiornamento periodico, acquisendo ogni biennio crediti formativi
di almeno 10 ore, definiti con atto dirigenziale della Regione
Emilia-Romagna, in relazione all'evoluzione della normativa
nazionale e delle conoscenze scientifiche e sanitarie. .
Il consigliere FAVIA ringrazia la relatrice per lo sforzo e per
semplificare ulteriormente chiede che anziché prevedere 10 ore, che
sono più di una giornata, se ne prevedano 8 che corrispondono ad una
giornata lavorativa.
La relatrice consigliera MARANI da lettura del subemendamento
nell'ultima formulazione proposta:
Subemendamento n. 13 all'emendamento n. 10 Marani
Il comma 6 bis è sostituito dal seguente:
6 bis. I micologi, pubblici e privati, che esercitano attività
certificativa, sono tenuti all'obbligo di aggiornamento periodico,
acquisendo ogni biennio almeno dieci crediti formativi (ECM)
definiti con atto dirigenziale della Regione Emilia-Romagna, in
relazione all'evoluzione della normativa del settore e delle
conoscenze scientifiche e sanitarie.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
pone in votazione gli emendamenti nn. 8 e 9.
La Commissione approva , con separate votazioni di identico
risultato, gli emendamenti nn. 8 e 9 con 23 voti a favore (PD, LN,
M5S), 2 astenuti (PDL) e nessun contrario.
Il presidente ZOFFOLI mette ai voti il subemendamento n. 13
all'emendamento n. 10.
La Commissione approva il subemendamento n. 13 all'emendamento n. 10
con 23 voti a favore (PD, LN, M5S), 2 astenuti (PDL) e nessun
contrario.
Il presidente ZOFFOLI mette ai voti l'emendamento n. 10 come
subemendato.
La Commissione approva l'emendamento n. 10 come sub emendato con 23
voti a favore (PD, LN, M5S), 2 astenuti (PDL) e nessun contrario.
Il presidente ZOFFOLI mette ai voti l'art. 2 della proposta di legge
Manfredini-Costi, come emendato.
La Commissione approva l'art. 2 come emendato con 23 voti a favore
(PD, LN, M5S), 2 astenuti (PDL) e nessun contrario, nel seguente
testo:
Art. 2
Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 1996
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 1996 è
soppresso l'ultimo periodo.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale n. 6 del
1996 è aggiunto il seguente:
6 bis. I micologi, pubblici e privati, che esercitano attività
certificativa sono tenuti all'obbligo di aggiornamento periodico,
acquisendo ogni biennio almeno dieci crediti formativi (ECM)
definiti con atto dirigenziale della Regione Emilia-Romagna, in
relazione all'evoluzione della normativa del settore e delle
conoscenze scientifiche e sanitarie. .
Il presidente ZOFFOLI, concluso l'esame del progetto di legge,
segnala che si provvederà al coordinamento formale del testo
licenziato da trasmettere per l'esame in Aula.
Fornisce, poi, informazioni sulle prossime sedute della Commissione,
ricordando l'udienza conoscitiva di lunedì 7 novembre sul Progetto
di legge d'iniziativa della Giunta: Modifiche e integrazioni alla
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 e alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3
(delibera di Giunta n. 1349 del 19 09 11).
Riferisce della visita programmata dalla Commissione Politiche
economiche al Centro di ricerche marine di Cesenatico, punto di
eccellenza della Regione, chiedendo se i colleghi siano interessati,
per la parte di competenza, a partecipare.
Il consigliere FAVIA si dichiara favorevole e chiede, visto che è
imminente la legge di riforma delle ATO, che venga messa in
calendario la sua richiesta di audizione del Comitato acqua
pubblica.
Il presidente ZOFFOLI prende atto dell'orientamento favorevole della
Commissione alla visita del 10 novembre al Centro di ricerche marine
di Cesenatico. Sull'istanza del collega Favia precisa di non avere
ancora ricevuto alcuna richiesta in questo senso. Manifesta,
comunque, l'intenzione di prendere contatto con la Giunta per sapere
i tempi rispetto alla proposta sulla riforma delle ATO.
La seduta termina alle ore 11.55.
Approvato nella seduta del 17 novembre 2011.
La Segretaria Il Presidente
Samuela Fiorini Damiano Zoffoli