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Legislatura X - Commissione I - Processo Verbale del 27/02/2017 pomeridiano

 

Processo verbale n. 7

Seduta del 27 febbraio 2017

 

Il giorno 27 febbraio 2017 alle ore 14,30 è convocata, con nota prot. n. AL.2017.9028 del 22 02 2017, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

POMPIGNOLI Massimiliano

Presidente

Lega Nord Emilia e Romagna

2

presente

BERTANI Andrea

Vicepresidente

Movimento 5 Stelle

3

presente

POLI Roberto

Vicepresidente

Partito Democratico

6

presente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’Altra Emilia Romagna

1

assente

BARGI Stefano

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

2

assente

BESSI Gianni

Componente

Partito Democratico

3

presente

BIGNAMI Galeazzo

Componente

Forza Italia

2

assente

BOSCHINI Giuseppe

Componente

Partito Democratico

3

presente

CALVANO Paolo

Componente

Partito Democratico

1

presente

CARDINALI Alessandro

Componente

Partito Democratico

2

presente

DELMONTE Gabriele

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

1

assente

FOTI Tommaso

Componente

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale

1

assente

MARCHETTI Daniele

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

2

presente

MOLINARI Gian Luigi

Componente

Partito Democratico

5

presente

MUMOLO Antonio

Componente

Partito Democratico

2

assente

PICCININI Silvia

Componente

Movimento 5 Stelle

2

presente

PRUCCOLI Giorgio

Componente

Partito Democratico

2

presente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

2

assente

RONTINI Manuela

Componente

Partito Democratico

1

presente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico

3

assente

SONCINI Ottavia

Componente

Partito Democratico

1

presente

TARUFFI Igor

Componente

Sinistra Italiana

2

presente

ZOFFOLI Paolo

Componente

Partito Democratico

1

presente

 

Sono presenti i consiglieri: Massimo IOTTI in sostituzione di Antonio MUMOLO e Luciana SERRI in sostituzione di Luca SABATTINI.

 

E’ altresì presente la consigliera: Katia TARASCONI (PD).

 

Presiede la seduta: Massimiliano POMPIGNOLI

Assiste la segretaria: Claudia Cattoli

Resocontista: Claudia Cattoli


Il presidente POMPIGNOLI dichiara aperta la seduta alle ore 14,45.

 

-     Approvazione del processo verbale n. 6 del 2017

 

La Commissione all’unanimità dei presenti approva il processo verbale.

 

Esame abbinato dei progetti di legge:

3264 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1". (23 09 16) TESTO BASE

A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Calvano, Ravaioli, Zappaterra, Boschini, Cardinali, Zoffoli, Soncini, Montalti, Bessi, Tarasconi, Caliandro, Molinari

1827 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Nuove norme per la rideterminazione dei vitalizi". (21 12 15)

A firma dei Consiglieri: Bertani, Gibertoni, Piccinini, Sassi, Sensoli

 

Il presidente POMPIGNOLI richiama l’iter svolto e, dichiarata conclusa la discussione generale, invita la Commissione a procedere all’esame degli articoli e degli emendamenti (v. allegato), sulla base del documento di lavoro predisposto dalla segreteria e distribuito in inizio di seduta.

 

Art. 1

 

Il presidente POMPIGNOLI informa che sull’articolo insistono il subemendamento 22 e gli emendamenti 20, 1, 2 e 8.

 

Intervengono il relatore di minoranza consigliere BERTANI che illustra il subemendamento 22, la relatrice RONTINI che illustra l’emendamento 20, il presidente POMPIGNOLI in dichiarazione di voto su tutto il testo e la consigliera RONTINI.

 

Il presidente POMPIGNOLI pone in votazione il subemendamento 22.

 

La Commissione esprime parere contrario con 19 voti contrari (PD, SI), 5 a favore (M5S), 4 astenuti (LN) al subemendamento suddetto.

 

Emendamento 20 (sostitutivo dell’art. 1)

 

Il consigliere BERTANI chiede di procedere alla votazione per parti separate.

 

La Commissione concorda.

 

Comma 1

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI, M5S), nessun contrario, 4 astenuti (LN) al comma suddetto.

 

Commi 2 e 3

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SI), 5 contrari (M5S), 4 astenuti (LN) a ciascuno dei commi suddetti.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 9 astenuti (LN, M5S) all’articolo 1 così sostituito.

 

Il presidente POMPIGNOLI dichiara preclusi gli emendamenti 1, 2 e 8.

 

Art. 2

 

Il presidente POMPIGNOLI informa che sull’articolo insistono gli emendamenti 9 e 21.

 

La consigliera RONTINI illustra l’emendamento 21.

 

Emendamento 9

 

Il consigliere BERTANI illustra l’emendamento.

 

La Commissione esprime parere contrario con 26 voti contrari (PD, SI), 5 a favore (M5S), 4 astenuti (LN) all’emendamento suddetto.

 

Il presidente POMPIGNOLI pone in votazione l’emendamento 21.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SI), 5 contrari (M5S), 4 astenuti (LN, M5S) all’emendamento suddetto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 9 astenuti (LN, M5S) all’articolo 2 così modificato.

 

Emendamento 10 (aggiuntivo dell’art. 2 bis)

 

Il consigliere BERTANI illustra.

 

Intervengono i consiglieri RONTINI e BERTANI.

 

La Commissione esprime parere contrario con 24 voti contrari (PD), 5 a favore (M5S), 6 astenuti (LN, SI) all’emendamento suddetto.

 

Art. 3

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 9 astenuti (LN, M5S) all’articolo suddetto.

 

Art. 4

 

Il presidente POMPIGNOLI informa che sull’articolo insiste l’emendamento 11.

 

Emendamento 11

 

Il consigliere BERTANI illustra.

 

La consigliere RONTINI interviene in dichiarazione di voto.

 

La Commissione esprime parere contrario con 24 voti contrari (PD), 5 a favore (M5S), 6 astenuti (LN, SI) all’emendamento suddetto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, SI, M5S), nessun contrario, 4 astenuti (LN) all’articolo 4.

 

Il consigliere BERTANI illustra quindi gli emendamenti da 12 a 17.

 

Intervengono i consiglieri RONTINI, BERTANI, RONTINI in dichiarazione di voto sull’emendamento 13, TARUFFI, BERTANI, RONTINI e BERTANI.

 

Emendamento 12 (aggiuntivo dell’art. 4 bis)

La Commissione esprime parere contrario con 26 voti contrari (PD), 5 a favore (M5S), 6 astenuti (LN, SI) all’emendamento suddetto.

 

Emendamento 13 (aggiuntivo dell’art. 4 ter)

La Commissione esprime parere contrario con 26 voti contrari (PD), 7 a favore (M5S, SI), 4 astenuti (LN) all’emendamento suddetto.

 

Emendamento 14 (aggiuntivo dell’art. 4 quater)

La Commissione esprime parere contrario con 26 voti contrari (PD), 5 a favore (M5S), 6 astenuti (LN, SI) all’emendamento suddetto.

 

Emendamenti 15, 16 e 17 (aggiuntivi rispettivamente degli articoli 4 quinquies, 4 sexies e 4 septies)

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere contrario con 28 voti contrari (PD, SI), 5 a favore (M5S), 4 astenuti (LN) a ciascuno degli emendamenti suddetti.

 

Art. 5

 

Il presidente POMPIGNOLI informa che sull’articolo insistono gli emendamenti 19 e 18.

 

Intervengono i consiglieri RONTINI, BERTANI e RONTINI.

 

Emendamenti 19 e 18

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere contrario con 26 voti contrari (PD, SI), nessuno a favore, 9 astenuti (LN, M5S) a ciascuno degli emendamenti suddetti.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, SI, M5S), nessun contrario, 4 astenuti (LN) all’articolo 5.

 

Articoli 6 e 7

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, SI, M5S), nessun contrario, 4 astenuti (LN) a ciascuno degli articoli suddetti.

 

La relatrice consigliera RONTINI e il relatore di minoranza consigliere BERTANI annunciano di svolgere la relazione orale, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Regolamento interno.

 

Il presidente POMPIGNOLI dichiara che, come concordato nella scorsa seduta, trasmetterà il testo licenziato dalla Commissione all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa per l’attivazione del parere tecnico-giuridico esterno.

 

Il consigliere BERTANI chiede che la Commissione sia informata dei successivi aggiornamenti.

 

La consigliera RONTINI conviene sulla richiesta.

 

 

La seduta termina alle ore 15,30.

 

Approvato nella seduta del 7 marzo 2017.

 

 

La segretaria

Il Presidente

Claudia Cattoli

Massimiliano Pompignoli

 


ALLEGATO al processo verbale 7

Seduta del 27 febbraio 2017

 

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL’ESAME ABBINATO DEI PROGETTI DI LEGGE:

 

3264 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1". (23 09 16)

A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Calvano, Ravaioli, Zappaterra, Boschini, Cardinali, Zoffoli, Soncini, Montalti, Bessi, Tarasconi, Caliandro, Molinari

TESTO BASE

 

1827 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Nuove norme per la rideterminazione dei vitalizi". (21 12 15)

A firma dei Consiglieri: Bertani, Gibertoni, Piccinini, Sassi, Sensoli

 

(Relatrice consigliera Manuela Rontini

Relatore di minoranza consigliere Andrea Bertani)

 

 

Subemendamento n. 22 M5S cons. Bertani

L’emendamento (n. 20 della Commissione, n. 1 del proponente cons. Rontini) all’art. 1 del pdl, sostitutivo dell’art. 13.1 della l.r. n. 42 del 1995 è cosi sub-emendato:

Il comma 2 è cosi sostituito:

“2. L'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, con propria deliberazione, sentita la Conferenza dei capigruppo, può raggiungere accordi con Istituti bancari, senza oneri a carico della Regione, per facilitare prestiti finalizzati ad anticipare un trattamento economico equivalente all’assegno vitalizio con l’applicazione di una decurtazione dall’assegno vitalizio a partire dalla sua maturazione.”.

 

Emendamento n. 20 PD cons. Rontini, Pruccoli, Calvano

L’articolo 13.1 della l.r. n. 42 del 1995, introdotto dall’articolo 1 del pdl, è così interamente sostituito:

“Art. 13.1

Innalzamento dell’età per l’assegno vitalizio

1. Per i consiglieri regionali che hanno diritto all’assegno vitalizio, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)) e che non hanno compiuto sessanta anni di età entro la data di entrata in vigore della presente legge, l’età anagrafica per il conseguimento del diritto all’assegno vitalizio, di cui all’articolo 13, è innalzata all’età per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), iscritti ai regimi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fatto salvo quanto previsto per i nati dal 1957 al 1963 dal comma 2.

2. Per i consiglieri che hanno diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2010, che siano nati tra il 1957 ed il 1963 e che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età entro la data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alle lettere da a) a g):

a) per i nati nell’anno 1957 l’età anagrafica per il conseguimento dell’assegno vitalizio, di cui all’articolo 13, è innalzata a 61 anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 3% lordo dello stesso;

b) per i nati nell’anno 1958 l’età anagrafica per il conseguimento dell’assegno vitalizio, di cui all’articolo 13, è innalzata a 62 anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 6% lordo dello stesso;

c) per i nati nell’anno 1959 l’età anagrafica per il conseguimento dell’assegno vitalizio, di cui all’articolo 13, è innalzata a 63 anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 9% lordo dello stesso;

d) per i nati nell’anno 1960 l’età anagrafica per il conseguimento dell’assegno vitalizio, di cui all’articolo 13, è innalzata a 64 anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 12% lordo dello stesso;

e) per i nati nell’anno 1961 l’età anagrafica per il conseguimento dell’assegno vitalizio, di cui all’articolo 13, è innalzata a 65 anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 15% lordo dello stesso;

f) per i nati nell’anno 1962 l’età anagrafica per il conseguimento dell’assegno vitalizio, di cui all’articolo 13, è innalzata a 66 anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 18% lordo dello stesso;

g) per i nati nell’anno 1963 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 21% lordo dello stesso.

3. Tutti i consiglieri di cui al comma 2, hanno la facoltà di optare per la riduzione dell'assegno vitalizio pari al 3 per cento lordo per ogni anno mancante rispetto all’età fissata per il diritto al vitalizio stesso.”.

 

Emendamento n. 1 FDI-AN cons. Foti

Ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 13.1 della l.r. n. 42 del 1995, di cui all’articolo 1, comma 1, del presente progetto di legge, le parole “entro il 31 dicembre 2016” sono così modificate “entro la data di entrata in vigore della presente legge”.

 

Emendamento n. 2 FDI-AN cons. Foti

Al comma 1 dell’articolo 13.1 della l.r. n. 42 del 1995 di cui all’articolo 1 del presente progetto di legge le parole “all’età per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), iscritti ai regimi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.” sono così modificate “a 65 anni.”.

 

Emendamento n. 8 M5S cons. Bertani

Nell’articolo 1 al comma 1 che inserisce l’articolo 13.1 nella legge regionale 42 del 1995 il comma 2, dell’articolo inserito, è così sostituito:

“2. L'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, con propria deliberazione, sentita la Conferenza dei capigruppo, può raggiungere accordi con Istituti bancari, senza oneri a carico della Regione, per facilitare prestiti finalizzati ad anticipare un trattamento economico equivalente all’assegno vitalizio con l’applicazione di una decurtazione dall’assegno vitalizio a partire dalla sua maturazione.”.

 

Emendamento n. 9 M5S cons. Bertani

L’articolo 2 al comma 1, è cosi sostituito:

“Art. 2

Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, tutti gli assegni vitalizi in pagamento, compresi gli assegni di reversibilità e quelli erogati nella quota prevista dall’articolo 20 della legge regionale n. 42 del 1995, sono ridotti, per la durata del triennio 2017/2027, nella misura di seguito riportata da applicare all’importo lordo mensile:

a) nessuna riduzione fino a 750,00 euro;

b) 12 % per la parte oltre 750,00 euro e fino a 1.500,00 euro;

c) 18 % per la parte oltre 1.500,00 euro e fino a 3.500,00 euro;

d) 30 % per la parte oltre 3.500,00 euro.”.

 

Emendamento n. 21 PD cons. Rontini, Pruccoli, Calvano

Nell’articolo 2 comma 1 le parole “del triennio 2017-2019” sono sostituite dalle parole “di trentasei (36) mesi dal mese successivo all’entrata in vigore della presente legge”.

 

Emendamento n. 10 M5S cons. Bertani

Dopo l’articolo 2 è introdotto l’articolo 2 bis “Modifiche dell’articolo 13.bis nella l. r. n. 42 del 1995”:

“Art. 2 bis

Modifiche dell’articolo 13.bis nella l. r. n. 42 del 1995

1. L’articolo 13 bis della legge regionale 42 del 1995 è cosi modificato:

“Art. 13 bis

Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) e titolo III (Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

1 bis. Analoga misura è adottata per colui che sia stato condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416, 416 bis e 416 ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del DL 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

1 ter. L’esclusione, di cui al comma 1, per le condanne di cui al comma 1 e 1 bis, opera anche qualora la condanna non importi l'interdizione dai pubblici uffici, per effetto di riti premiali, in questo caso l'erogazione è esclusa con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della pena attribuita per effetto del rito premiale.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici dell'Assemblea legislativa regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.”.

 

Emendamento n. 11 M5S cons. Bertani

Nell’articolo 4 al comma 1, che modifica l’articolo 17 della legge regionale 42 del 1995, comma 4, il primo periodo è cosi sostituito: “4. L’erogazione dell’assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall’articolo 20, è sospesa nei seguenti casi:”.

 

Emendamento n. 12 M5S cons. Bertani

Dopo l’articolo 4 è introdotto l’articolo 4 bis “Misura dell’assegno vitalizio”:

“Art. 4 bis

Misura dell’assegno vitalizio

1. L’articolo 18 della legge regionale 42 del 1995 è cosi sostituito:

“Art. 18

Misura dell’assegno vitalizio

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato adottando i principi propri e la regolamentazione del sistema contributivo, previsto dalla normativa nazionale vigente per la pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego, e in base alle somme trattenute sull'indennità di carica.

2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto e sentito il parere della competente Commissione assembleare, secondo I principi di cui al comma l, individua le modalità, gli importi e regola la fase transitoria di passaggio dal vecchio sistema di assegno vitalizio a. quello nuovo dettato dalla presente legge.

3. Il Collegio regionale dei revisori dei conti, di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente), previa attribuzione di nuova funzione, a norma dell'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale, senza compenso aggiuntivo, si esprime, nei successivi 180 giorni con parere vincolante, sull'aderenza dell'atto, di cui al comma 2, ai principi, di cui al comma 1.”.

 

Emendamento n. 13 M5S cons. Bertani

Dopo l’articolo 4 bis è introdotto l’articolo 4 ter:

“Art. 4 ter

Modifiche all’articolo 22 della l.r. n. 42 del 1998

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è introdotto l'art. 22 bis avente il seguente testo:

"Art. 22 bis

Pubblicazione e obbligo di trasparenza

1. I nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa con apposito atto da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".

 

Emendamento n. 14 M5S cons. Bertani

Dopo l’articolo 4 ter è introdotto l’articolo 4 quater:

“Art. 4 quater

Rinuncia all'assegno vitalizio

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17 è abrogato il seguente periodo: "purché l'assegno vitalizio non sia già in pagamento".

2. Dopo il comma 3 del dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17, si introduce il comma 3 bis, avente il seguente testo:

"3 bis. Il percettore dell'assegno vitalizio mensile che intende avvalersi della facoltà, di cui al comma l, ha diritto alla restituzione della differenza tra i contributi versati e gli importi mensili incassati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.".

 

Emendamento n. 15 M5S cons. Bertani

Dopo l’articolo 4 quater è introdotto l’articolo 4 quinquies:

“Art. 4 quinquies

Base di calcolo vitalizi

1. Per i consiglieri regionali di precedenti legislature che hanno il diritto all'assegno vitalizio, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato alla percezione in percentuale sull'indennità di carica mensile lorda, di cui all'articolo 1, comma 1 della l.r. 1/2015, percepita dai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quanto previsto al comma1.”.

 

Emendamento n. 16 M5S cons. Sassi

Dopo l’articolo 4 quinquies è introdotto l’articolo 4 sexies:

“Art. 4 sexies

Base di calcolo vitalizi

1. Per i consiglieri regionali di precedenti legislature che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che non hanno ancora raggiunto il limite minimo di età per la corresponsione,  l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità di carica mensile lorda, di cui all'articolo 1, comma 1 della l.r. 1/2015, percepita dai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quanto previsto al comma 1.”.

 

Emendamento n. 17 M5S cons. Piccinini

Dopo l’articolo 4 sexies è introdotto l’articolo 4 septies:

“Art. 4 septies

Revoca incrementi vitalizi

1. Tutti gli incrementi economici disposti sui vitalizi dal 31/12/2005 sono revocati dall’entrata in vigore della presente legge.”.

 

Emendamento n. 19 FDI-AN cons. Foti

L’articolo 5 della presente legge è così sostituito:

“Art. 5

Destinazione dei risparmi

1. I risparmi di spesa conseguenti alle misure previste nel presente capo della legge sono versati all’entrata del bilancio dello Stato in ottemperanza al disposto dll’art. 1, comma 487, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilita del 2014).”.

 

Emendamento n. 18 FI cons. Aimi, Bignami

All’art. 5 comma 1 “Destinazione dei Risparmi” sostituire le parole “i risparmi di spesa conseguenti alle misure previste nel presente capo della legge sono destinati prioritariamente al finanziamento delle politiche di : sicurezza, legalità e qualità del lavoro, sostegno al microcredito per lo sviluppo dell’imprenditorialità, reinserimento lavorativo e inclusione sociale;” con le parole: “ ..i risparmi di spesa conseguenti alla misure previste nel presente capo della legge, sono destinati esclusivamente al finanziamento delle politiche sociali e di sostegno delle popolazioni colpite da calamità naturali verificatesi nel territorio Emiliano Romagnolo;”.

 

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