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Legislatura X - Commissione III - Processo Verbale del 08/06/2017 pomeridiano

Processo verbale n. 22

Seduta dell’8 giugno 2017

 

Il giorno 8 giugno 2017 alle ore 14 è convocata, con nota prot. n. AL.2017.27481 dell’1/6/2017, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

RONTINI Manuela

Presidente

Partito Democratico

5

presente

BARGI Stefano

Vicepresidente

Lega Nord

2

presente

IOTTI Massimo

Vicepresidente

Partito Democratico

4

presente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’altra Emilia Romagna

1

assente

BAGNARI Mirco

Componente

Partito Democratico

1

presente

BIGNAMI Galeazzo

Componente

Forza Italia

2

assente

CAMPEDELLI Enrico

Componente

Partito Democratico

2

presente

FABBRI Alan

Componente

Lega Nord

1

assente

FOTI Tommaso

Componente

Fratelli d’Italia AN

1

assente

LIVERANI Andrea

Componente

Lega Nord

1

presente

LORI Barbara

Componente

Partito Democratico

2

presente

MONTALTI Lia

Componente

Partito Democratico

5

presente

PETTAZZONI Marco

Componente

Lega Nord

2

presente

PICCININI Silvia

Componente

Movimento 5 Stelle

3

presente

POLI Roberto

Componente

Partito Democratico

2

presente

POMPIGNOLI Massimiliano

Componente

Lega Nord

1

presente

PRODI Silvia

Componente

Gruppo Misto

1

presente

PRUCCOLI Giorgio

Componente

Partito Democratico

1

presente

RAINIERI Fabio

Componente

Lega Nord

1

assente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Nord

1

assente

RAVAIOLI Valentina

Componente

Partito Democratico

2

presente

ROSSI Nadia

Componente

Partito Democratico

1

assente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico

2

presente

SASSI Gian Luca

Componente

Movimento 5 Stelle

2

presente

TARASCONI Katia

Componente

Partito Democratico

1

presente

TARUFFI Igor

Componente

Sinistra Italiana

1

presente

TORRI Yuri

Componente

Sinistra Italiana

1

presente

ZAPPATERRA Marcella

Componente

Partito Democratico

1

presente

 

È presente la consigliera Francesca MARCHETTI in sostituzione di Nadia ROSSI.

 

Sono altresì presenti i consiglieri Paolo CALVANO (PD) e Giuseppe PARUOLO (PD) e l’assessore ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale Raffaele DONINI.

 

Partecipa alla seduta: Giovanni Pietro Santangelo (resp. Serv. giuridico del territorio, disciplina dell’edilizia, sicurezza e legalità)

 

Presiede la seduta: Manuela RONTINI

Assiste la segretaria: Samuela Fiorini

Funzionario estensore: Samuela Fiorini

 


La presidente RONTINI dichiara aperta la seduta alle ore 14,20.

 

- Approvazione del processo verbale n. 21 del 2017

 

La Commissione approva all’unanimità dei presenti.

 

4224 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Modifiche alle Leggi regionali 30 luglio 2013, n. 15, ad oggetto: 'Semplificazione della disciplina edilizia' e 21 ottobre 2004, n. 23, ad oggetto: 'Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche della Legge 24 novembre 2003, n. 326'". (Delibera di Giunta n. 221 27 02 2017)

 

La presidente RONTINI dichiara che nella seduta odierna la Commissione è chiamata ad esaminare il testo del progetto di legge e riassume il quadro degli emendamenti presentati e riportati sui documenti di lavoro. Informa che il consigliere FOTI ha comunicato il ritiro dei propri emendamenti n. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 44 e che il consigliere IOTTI ha ritirato i propri emendamenti n. 46 e 47 e ha sostituito gli emendamenti n. 45, 49 e 50 rispettivamente con i subemendamenti a propria firma n. 51, 52 e 53, mentre l’emendamento n. 48 rimane inalterato. Cede quindi la parola al relatore.

 

Il relatore consigliere PRUCCOLI ricorda che gli emendamenti della Giunta regionale sono stati condivisi dal Tavolo di coordinamento e che già nell’invio ai consiglieri sono stati suddivisi tra emendamenti a contenuto tecnico e a valenza politica: pertanto procederà solo all’illustrazione di questi ultimi.

 

In assenza di richieste di intervento, la presidente RONTINI, conclusa la discussione generale, passa all’esame dell’articolato.

 

Art. 1

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 1 insiste l’emendamento 11.

 

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 9 astenuti (LN, M5S), all’emendamento suddetto e all’articolo 1 così modificato.

 

Artt. 2 e 3

 

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), agli articoli suddetti.

 

Art. 4

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 1 insistono gli emendamenti 12 e 13, il subemendamento 53 e l’emendamento 1.

 

Il consigliere IOTTI illustra il subemendamento 53 che sostituisce il 50 precedentemente presentato.

 

La presidente RONTINI ne dà lettura.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), agli emendamenti 12 e 13, al subemendamento 53, all’emendamento 1 così subemendato e all’articolo 4 così modificato.

 

Art. 4 bis (emendamento 2 aggiuntivo)

 

Il consigliere PRUCCOLI illustra l’emendamento.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), al nuovo articolo.

 

Art. 5

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 5 insiste l’emendamento 14.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), all’emendamento suddetto e all’articolo 5 così modificato.

 

Art. 6

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 6 insiste l’emendamento 15.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), all’emendamento suddetto e all’articolo 6 così modificato.

 

Art. 7

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 7 insistono gli emendamenti 16, 3, 17 e 18.

 

Il consigliere PRUCCOLI illustra l’emendamento 3.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), agli 16, 3, 17 e 18 e all’articolo 7 così modificato.

 

Artt. 8 e 9

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), agli articoli suddetti.

 

Art. 10

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 10 insiste l’emendamento 19.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), all’emendamento suddetto e all’articolo 10 così modificato.

 

Art. 11

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 10 insiste il subemendamento 52.

 

Il consigliere IOTTI illustra il subemendamento 52 che sostituisce il 49 precedentemente presentato.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), al subemendamento suddetto e all’articolo 11 così modificato.

 

Artt. 12 e 13

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), agli articoli suddetti.

 

Art. 14

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 14 insistono gli emendamenti 20, 21, 22, 23 e 24.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), agli emendamenti suddetti e all’articolo 14 così modificato.

 

Art. 15

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 15 insistono gli emendamenti 25, 26 e 27.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), agli emendamenti suddetti e all’articolo 15 così modificato.

 

Art. 16

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 16 insistono gli emendamenti 4 e 28.

 

Il consigliere PRUCCOLI illustra l’emendamento 4.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), agli emendamenti 4 e 28 e all’articolo 15 così modificato.

 

Art. 17

 

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), all’articolo suddetto.

 

Art. 18

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 18 insiste l’emendamento 29.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), all’emendamento suddetto e all’articolo 18 così modificato.

 

Art. 18 bis (emendamento 5 aggiuntivo)

 

Il consigliere PRUCCOLI illustra l’emendamento.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), al nuovo articolo.

 

Art. 19

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 19 insiste l’emendamento 30.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), all’emendamento suddetto e all’articolo 19 così modificato.

 

Art. 19 bis (emendamento 6 aggiuntivo)

 

La Commissione esprime parere favorevole con 35 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), al nuovo articolo.

 

Art. 20

 

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), all’articolo suddetto.

 

Art. 21

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 21 insistono il subemendamento 51 e l’emendamento 7.

 

Il consigliere IOTTI illustra il subemendamento 51 che sostituisce il 45 precedentemente presentato.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), al subemendamento suddetto, all’emendamento 7 così subemendato e all’articolo 21 così modificato.

 

Art. 22

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 22 insistono gli emendamenti 31 e 32.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), agli emendamenti suddetti e all’articolo 22 così modificato.

 

Art. 23

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 23 insiste l’emendamento 33.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), all’emendamento suddetto e all’articolo 23 così modificato.

 

Artt. 23 bis e 23 ter (rispettivamente emendamento 34 ed emendamento 8 aggiuntivi)

 

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), ai nuovi articoli.

 

Art. 24

 

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), all’articolo suddetto.

 

Art. 25

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 25 insiste l’emendamento 48.

 

Il consigliere IOTTI illustra l’emendamento.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), all’emendamento 48 e all’articolo 23 così modificato.

 

Artt. 26, 27 e 28

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), agli articoli suddetti.

 

Art. 29

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 29 insiste l’emendamento 35.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), all’emendamento suddetto e all’articolo 29 così modificato.

 

Art. 30

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 30 insiste l’emendamento 9.

 

Il consigliere PRUCCOLI illustra l’emendamento.

 

Il dott. SANTANGELO segnala un refuso.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), all’emendamento 9 e all’articolo 30 così modificato.

 

Art. 31

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 31 insiste l’emendamento 36.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), all’emendamento suddetto e all’articolo 31 così modificato.

 

Art. 32

 

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), all’articolo suddetto.

 

Art. 33

 

La presidente RONTINI informa che sull’articolo 33 insistono gli emendamenti 10 e 43.

 

Il consigliere PRUCCOLI interviene in dichiarazione di voto sull’emendamento 43.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 34 voti a favore (PD, SI, LN), nessun contrario, 5 astenuti (M5S), agli emendamenti 10 e 43.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), all’articolo 33 così modificato.

 

Art. 34

 

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), all’articolo suddetto.

 

La presidente RONTINI conferisce mandato alla segreteria della Commissione di provvedere al coordinamento formale del testo licenziato.

 

Il dott. SANTANGELO riferisce dell’esigenza di introdurre un emendamento all’articolo 6 ai fini del coordinamento formale del testo.

 

La presidente RONTINI dà lettura dell’emendamento stesso (n. 54) e propone di procedere all’ulteriore votazione dell’articolo 6.

 

La Commissione concorda.

 

Con distinte votazioni di identico, esito la Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 11 astenuti (LN, M5S), all’emendamento 54 e all’articolo 6 così modificato.

 

Il relatore consigliere PRUCCOLI e il relatore di minoranza consigliere POMPIGNOLI annunciano di presentare relazione orale, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 

3892 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni nei confronti dello Stato, in materia di tutela del territorio, al fine di prevedere una normativa nazionale che, nelle ipotesi in cui non vi sia uno specifico interesse pubblico che imponga di procedere alla repressione dell'abuso, e di abusi di lieve entità, consenta di ritenere sostanzialmente irrilevanti alcuni abusi minori ormai storicizzati, allineando la situazione di fatto a quella di diritto, e permettendo dunque di usufruire delle agevolazioni per il ripristino degli edifici esistenti, anche in relazione al provvedimento cosiddetto "Casa Italia". (17 01 17)

A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Campedelli, Cardinali, Zoffoli, Rossi Nadia

 

Il consigliere PRUCCOLI illustra la risoluzione.

 

Il consigliere IOTTI chiede un chiarimento tecnico.

 

Il dott. SANTANGELO risponde.

 

Intervengono la presidente RONTINI e i consiglieri PETTAZZONI e PICCININI.

 

Risponde il consigliere PRUCCOLI.

 

La presidente RONTINI pone quindi in votazione l’ogg. 3892.

 

La Commissione approva la risoluzione con 24 voti a favore (PD), 1 contrario (Misto), 12 astenuti (LN, M5S, SI).

 

4670 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici" (Delibera di Giunta n. 668 del 22 05 17).

 

La presidente RONTINI, su richiesta della consigliera Montalti, propone di nominare relatore il consigliere Sabattini.

 

La Commissione nomina relatore il consigliere Luca SABATTINI con 26 voti a favore (PD, SI, Misto), nessun contrario o astenuto (i gruppi assembleari LN e M5S non partecipano al voto) e, su proposta del consigliere Pompignoli (LN, M5S), nomina relatore di minoranza il consigliere Alan FABBRI.

 

La presidente RONTINI informa che il progetto di legge sarà illustrato nel corso della prossima seduta e che, a seguire, la Commissione svolgerà un’udienza conoscitiva per la consultazione della società regionale.

 

La seduta termina alle ore 15,15.

 

Approvato nella seduta del 29 giugno 2017.

 

 

 

La segretaria

La Presidente

Samuela Fiorini

Manuela Rontini

 


ALLEGATO al processo verbale 22

Seduta del 8 giugno 2017

 

EMENDAMENTI PRESENTATI AL PROGETTO DI LEGGE

 

4224 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Modifiche alle Leggi regionali 30 luglio 2013, n. 15, ad oggetto: 'Semplificazione della disciplina edilizia' e 21 ottobre 2004, n. 23, ad oggetto: 'Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche della Legge 24 novembre 2003, n. 326'". (Delibera di Giunta n. 221 27 02 2017)

Relatore consigliere Giorgio Pruccoli

Relatore di minoranza consigliere Massimiliano Pompignoli

 

 

Emendamento n. 11 Giunta

All’articolo 1, comma 1, del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole “comunicazioni di inizio dei lavori (CIL)” sono sostituite dalle seguenti: “comunicazioni di inizio dei lavori asseverate (CILA)”;

b) alla lettera c), le parole “segnalazione certificata di agibilità” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità”.

 

Emendamento n. 12 Giunta

L’articolo 4, comma 2, del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“2. All’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Dell’avvenuta presentazione allo Sportello unico di una CILA, SCIA, di una domanda di permesso di costruire, di una segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità e di ogni altra istanza segnalazione o comunicazione prevista dalla presente legge, lo Sportello unico rilascia immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. La data di protocollazione degli atti citati non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. I termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o a svolgere i controlli di competenza e quelli previsti per il formarsi del silenzio assenso decorrono comunque dalla data di ricevimento da parte dello Sportello unico anche in caso di mancato rilascio della ricevuta o di tardiva protocollazione.”.

 

Emendamento n. 13 Giunta

L’articolo 4, comma 3, del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“3. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“5. Lo Sportello unico acquisisce tramite conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni, necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire o per l’inizio dell’attività edilizia subordinata a SCIA o a CILA. Nel corso dello svolgimento della conferenza di servizi lo Sportello unico acquisisce altresì le delibere degli organi collegiali, nonché ogni altro atto di competenza dell’amministrazione comunale richiesti per la realizzazione dell’intervento. Lo Sportello unico svolge la medesima attività su istanza dei privati interessati, anche prima della presentazione della SCIA e della CILA e della domanda per il rilascio del permesso di costruire, secondo quanto previsto dall’articolo 4-bis.”.

 

Subemendamento n. 53 PD cons Iotti

Art. 4 - Modifiche art. 4 l.r. 15/2013: al nuovo comma 5ter sostituire: “nella provincia interessata” con: “nello stesso e nei Comuni contermini”.

 

Subemendamento n. 50 PD cons Iotti

Art. 4 - Modifiche art. 4 l.r. 15/2013: al nuovo comma 5ter sostituire: “nella provincia interessata” con: “nello stesso Comune,”.

 

Emendamento n. 1 Giunta

All’articolo 4 del progetto di legge, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. All’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. Se per l’attività edilizia soggetta a CILA o a SCIA sono necessarie altre SCIA o altre comunicazioni, l’interessato presenta un’unica CILA o un’unica SCIA e lo Sportello unico trasmette alle altre amministrazioni interessate la CILA o la SCIA al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività.

5 ter. Lo Sportello unico svolge tutti i compiti di controllo del progetto e dell’opera realizzata secondo quanto stabilito dalla presente legge. A tal fine il responsabile del procedimento può avvalersi di incaricati esterni all’ente, per lo svolgimento di attività preparatorie di verifica o accertamento tecnico. Il comune può conferire tale incarico a tecnici che non svolgono l’attività professionale nella provincia interessata, utilizzando le risorse di cui all’art. 29, comma 5.”.

 

Emendamento n. 37 FDI-AN cons Foti

All’articolo 4, del presente progetto di legge, dopo il comma 6, è integrato il seguente comma:

“6bis. Dopo il comma 8 dell’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013, è integrato il seguente comma:

8bis. I Comuni, attraverso lo Sportello Unico Edilizia, su specifica richiesta dell’interessato legittimato all’accesso, forniscono l’elenco dei procedimenti edilizi e di ogni altro documento in loro possesso, riguardanti un determinato bene immobile presente sul territorio. L’elenco costituisce, per chiunque, unico riferimento per il successivo accesso agli atti e per la rappresentazione dello stato legittimato del bene immobile nel procedimento edilizio”.

 

Emendamento n. 2 Giunta

Dopo l’articolo 4 del progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 4-bis

Introduzione dell’art. 4-bis nella legge regionale n. 15 del 2013

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:

“Art. 4-bis

Acquisizione preventiva degli atti di assenso di altre amministrazioni

1. Prima della presentazione della CILA, della SCIA o della domanda per il rilascio del permesso di costruire i privati interessati possono richiedere allo Sportello Unico di acquisire, attraverso la convocazione di una conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio.

2. L’istanza del privato interessato deve essere corredata della documentazione essenziale individuata dalla modulistica edilizia unificata, ed in particolare:

a) degli elaborati progettuali previsti per l’intervento che si intende realizzare;

b) della dichiarazione asseverata dal progettista nonché delle SCIA, comunicazioni, attestazioni e asseverazioni necessarie per l’inizio dei lavori;

c) della documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il rilascio delle autorizzazioni e degli altri di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento.

3. L’incompletezza della documentazione essenziale di cui al comma 2, determina l’improcedibilità della istanza, che viene comunicata all’interessato entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della istanza stessa.

4. La conferenza di servizi si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, di norma, in forma semplificata. Nell’ambito della conferenza di servizi, lo Sportello unico accerta altresì la conformità dell’intervento proposto alla disciplina dell’attività edilizia di cui all’art. 9, comma 3, e, a tale scopo, invita a partecipare alla conferenza di servizi anche le amministrazioni competenti, secondo la normativa di settore, ad effettuare il controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’intervento edilizio. Nel corso dello svolgimento della Conferenza di servizi lo Sportello unico acquisisce altresì le delibere degli organi collegiali, nonché ogni altro atto di competenza dell’amministrazione comunale richiesti per la realizzazione dell’intervento.

5. Lo Sportello unico comunica ai privati interessati la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con l’invito a presentare, a pena di decadenza, entro un congruo termine comunque non superiore a sessanta giorni, la CILA, la SCIA o la domanda di rilascio del permesso di costruire, corredata unicamente:

a) dell’asseverazione del professionista abilitato circa la conformità dell’intervento alla determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

b) degli elaborati progettuali dell’intervento edilizio da realizzare, con le eventuali modifiche necessarie per conformare l’intervento alle condizioni e prescrizioni indicate nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

6. Lo Sportello unico, nei 20 giorni successivi alla presentazione della CILA, della SCIA o della domanda di rilascio del permesso di costruire, provvede al controllo unicamente della rispondenza del progetto presentato alla determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi e, nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, al conseguente rilascio del medesimo titolo abilitativo. Decorso inutilmente il termine per l'assunzione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta. Su istanza dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.

7. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 6, rimane salva la possibilità per il Comune di assumere, in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990:

a) nel caso di CILA o di SCIA, i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’intervento e di rimozione degli effetti dannosi;

b) nel caso di permesso di costruire, l’annullamento in autotutela dello stesso, anche formatosi in modo tacito.”.

 

Emendamento n. 14 Giunta

L’articolo 5, comma 1, del progetto di legge, è sostituito dal seguente:

“1. All’articolo 5, comma 5, secondo periodo, della legge regionale n. 15 del 2013 le parole “provvede altresì al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere realizzate, nonché” sono sostituite dalle seguenti: “riceve la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità e provvede”.

 

Emendamento n. 38 FDI-AN cons Foti

All’articolo 6, del presente progetto di legge, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Alla lettera b) dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013 dopo le parole “sugli interventi edilizi” sono integrate le parole “, di rilevanza esterna,”.

 

Emendamento n. 54 Giunta

All’art. 6, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 15 del 2013 dopo le parole “sottoposti a” è inserita la seguente: “CILA,”.

 

Emendamento n. 15 Giunta

All’art. 6 del progetto di legge dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Al comma 2, lettera c) della legge regionale n. 15 del 2013 le parole Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento edilizio”.

1-ter. Al comma 3 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola “RUE” è sostituita dalla parola “regolamento edilizio”.

 

Emendamento n. 39 FDI-AN cons Foti

All’articolo 7, del presente progetto di legge, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1 bis. Al comma 1 dell’art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013, al termine della lettera f) sono integrate le seguenti parole: “ad esclusione dei manufatti temporanei installati per soddisfare esigenze contingenti all’esecuzione di opere di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente e di immobili anche produttivi, la cui permanenza è vincolata alla durata delle opere e terminerà contestualmente alla fine lavori;”.

 

Emendamento n. 16 Giunta

All’art. 7, comma 3, lettera b), del progetto di legge, la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente:

“c-ter) le recinzioni e muri di cinta e le cancellate;”.

 

Emendamento n. 3 Giunta

L’articolo 7, comma 5, del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“5. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. Fuori dai casi di cui al comma 7, entro cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione della CILA, lo Sportello unico controlla la completezza della documentazione. Nei trenta giorni successivi, lo Sportello unico verifica, per un campione non inferiore al 10 per cento delle pratiche presentate, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l’esecuzione degli interventi.”.

 

Emendamento n. 17 Giunta

L’art. 7, comma 6, del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“6. All’articolo 7, della legge regionale n. 15 del 2013, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. L'esecuzione delle opere di cui al comma 4 comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non è richiesta la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità di cui all'articolo 23. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalità di cui al comma 5, secondo periodo, le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera, le quali sono ammissibili a condizione che rispettino i limiti e le condizioni indicate dai commi 4 e 7.”.

 

Emendamento n. 18 Giunta

L’articolo 7, comma 7, del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“7. Il comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“7. Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, secondo quanto previsto dall’art. 4-bis.”.

 

Emendamento n. 19 Giunta

L’articolo 10, comma 2, del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“2. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non è richiesta la presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, di cui agli articoli da 23 a 26. La medesima segnalazione è presentata per le opere private approvate con l’accordo di programma di cui al comma 1, lettera a).”.

 

Subemendamento n. 52 PD cons Iotti

Art. 11 - Modifiche art.11 l.r. 15 / 2013: al co 1 sostituire: “ … i commi 2 e 3 … sono soppressi”

con: “… il comma 3 … è soppresso .” e aggiungere il seguente comma:

“2. il comma 2 dell’art. 11 della legge regionale n.15 del 2013 è sostituto dal seguente:

“2. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico del patrimonio edilizio esistente trovano applicazione le misure di incentivazione contenute nei provvedimenti regionali e nazionali in attuazione delle direttive europee in materia di efficienza energetica.”.

 

Subemendamento n. 49 PD cons Iotti

Art. 11 - Modifiche art.11 l.r. 15 / 2013: al co 1 sostituire: “ … i commi 2 e 3 … sono soppressi”

con: “… il comma 3 … è soppresso .” e aggiungere il seguente comma:

“2. il comma 2 dell’art. 11 della legge regionale n.15 del 2013 è sostituto dal seguente:

“2. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico del patrimonio edilizio esistente trovano applicazione le misure di incentivazione contenute nei provvedimenti legislativi nazionali in attuazione delle direttive europee in materia di efficienza energetica.”.

 

Emendamento n. 20 Giunta

All’articolo 14 del progetto di legge prima del comma 1 è inserito il seguente:

“01. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“2. La SCIA è corredata dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, nonché dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto.”.

 

Emendamento n. 21 Giunta

All’articolo 14 del progetto di legge il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:

“2-bis. Se la SCIA comprende altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l’inizio dei lavori, l’interessato presenta un’unica SCIA che, a seguito della verifica di completezza di cui al comma 4, viene trasmessa dallo Sportello unico alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l’intervento edilizio, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, primo periodo. Almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 5 del presente articolo, le amministrazioni interessate possono presentare allo Sportello unico proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.”.

 

Emendamento n. 22 Giunta

All’art. 14 del progetto di legge dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. All’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“6-bis. Se la SCIA è subordinata all’acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato, unitamente alla SCIA, presenta la relativa istanza allo Sportello unico, corredata dalla necessaria documentazione. Lo Sportello unico, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, convoca la conferenza di servizi, di cui all’articolo 14 della legge n. 241 del 1990, e l’inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della stessa conferenza di servizi.

6-ter. Gli interessati possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all’acquisizione degli atti di assenso comunque denominati prima della presentazione della SCIA, ai sensi dell’art. 4-bis.”.

 

Emendamento n. 23 Giunta

L’articolo 14, comma 3, del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“3. I commi 9, 10 e 11 dell’art. 14 della legge regionale n. 15 del 2013 sono soppressi.”.

 

Emendamento n. 24 Giunta

L’art. 14, comma 4, del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“4. Il comma 12 dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“12. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5, i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’intervento e di rimozione degli effetti dannosi, nonché quello di conformazione del progetto, di cui ai commi 7 e 8, sono assunti in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990.”.

 

Emendamento n. 25 Giunta

All’art. 15, comma 1, del progetto di legge è apportata la seguente modifica: le parole “commi da 4 a 10” sono sostituite dalle parole “commi da 4 a 8”.

 

Emendamento n. 26 Giunta

All’art. 15 del progetto di legge dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Il comma 2 dell’art. 15 della legge regionale n. 15 del 2013 è soppresso.”.

 

Emendamento n. 27 Giunta

All’art. 15, comma 2, del progetto di legge è apportata la seguente modifica: le parole “comma 2-ter” sono sostituite dalle parole “comma 6-bis”.

 

 

Emendamento n. 4 Giunta

All’articolo 16 del progetto di legge, prima del comma 1, è inserito il seguente:

“01. Il comma 2 dell’art. 16 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“2. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.”.

 

Emendamento n. 28 Giunta

L’art. 16, comma 1, del progetto di legge, è sostituito dal seguente:

“1. All’articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2013 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della SCIA, corredata dai documenti di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter e dalla comunicazione di regolare deposito della documentazione di cui al comma 4, lettera b), del medesimo articolo, ove rilasciata. L'interessato può richiedere allo Sportello unico la certificazione della mancata assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 14, commi 7 e 8, entro il termine di trenta giorni per lo svolgimento del controllo sulla SCIA presentata.”.

 

Emendamento n. 29 Giunta

L’art. 18, comma 2, del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“2. Il comma 7 dell’art. 18 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dai seguenti:

7. Se per il rilascio del permesso è necessaria l’acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi, di cui all’articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento.

7-bis. Su istanza dell’interessato, la conferenza di servizi può essere convocata prima della domanda di rilascio del permesso. In tal caso trova applicazione quanto previsto dall’art. 4-bis.

7-ter. Se per il rilascio del permesso sono necessarie SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il responsabile del procedimento provvede alla trasmissione della relativa documentazione alle amministrazioni interessate al fine di consentire il controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il rilascio del titolo.”.

 

Emendamento n. 5 Giunta

Dopo l’art. 18 del Progetto di legge è inserito il seguente:

“Art 18-bis

Modifiche all’art. 19 della legge regionale n. 15 del 2013

1. All’articolo 19, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga.”.

 

Emendamento n. 30 Giunta

L’art. 19, comma 2, del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“2. Il comma 3 dell’art. 20 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“3. Fino all’approvazione del PUG, si considerano di interesse pubblico gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana nonché, in via transitoria, gli interventi di riqualificazione urbana e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, per i quali è consentito richiedere il permesso in deroga qualora la pianificazione urbanistica non abbia dato attuazione all'articolo 7-ter della legge regionale 20 del 2000 e all'articolo 39 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015).”.

 

Emendamento n. 6 Giunta

Dopo l’articolo 19 del progetto di legge, è inserito l’art. 19 bis:

“Art. 19-bis

Modifiche all’art. 21 della legge regionale n. 15 del 2013

1. All’articolo 21, della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola “RUE” è sostituita dalle parole “regolamento edilizio”;

b) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Su istanza dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formulazione della valutazione preventiva per decorrenza del termine.”;

c) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: “Le stesse conservano la propria validità per cinque anni, a meno che non intervengano modifiche alla disciplina dell’attività edilizia di cui all’art. 9, comma 3.”.

 

Emendamento n. 40 FDI-AN cons Foti

Dopo l’articolo 21 del presente progetto di legge è integrato il seguente articolo:

“Art. 21 bis

Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al termine del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale n. 15 del 2013, sono integrate le parole “e lo Sportello Unico trasmette all’interessato la comunicazione di avvenuto assenso”.

 

Subemendamento n. 51 PD cons Iotti

Art. 21 - Sostituzione art. 23 l.r. 15/2013: Al co. 2 sostituire “… efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati…” con: “…, l’attestazione di prestazione energetica, il superamento”.

 

Subemendamento n. 45 PD cons Iotti

Art. 21 - Sostituzione art. 23 l.r. 15/2013: Al co. 2 sostituire “… efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati…” con: “, la verifica di prestazione energetica, il superamento..”.

 

Emendamento n. 7 Giunta

L’art. 21, comma 1, del progetto di legge è sostituito dal seguente:

1. L’articolo 23 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 23

Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità

1. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità è presentata per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, ad esclusione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a). La stessa segnalazione è facoltativamente presentata dagli interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titolo in sanatoria.

2. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata.

3. L'interessato presenta allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità corredata:

a) dalla comunicazione di fine dei lavori;

b) dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni il cui rispetto è attestato dalle certificazioni di cui alla lettera c);

c) dal certificato di collaudo statico o dal certificato di rispondenza di cui all’articolo 19 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato;

d) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile presentata dal richiedente, quando prevista;

e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'articolo 22;

f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c).

4. La Giunta regionale, con la modulistica edilizia unificata, individua i contenuti dell'asseverazione di cui al comma 3, lettera b), e la documentazione da allegare alla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, allo scopo di semplificare e uniformare l’attività di verifica della completezza documentale.

5. Lo Sportello unico, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale. La richiesta sospende il termine per il controllo della segnalazione, il quale riprende a decorrere per il periodo residuo dal ricevimento degli atti.

6. L'utilizzo dell'immobile è consentito dalla data di presentazione della segnalazione, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di controllo della segnalazione di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi del comma 11, secondo periodo.

7. Sono sottoposti a controllo sistematico:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.

8. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione dei controlli di cui al comma 7, comunque in una quota non inferiore al 20 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate.

9. Fuori dai casi di cui al comma 7, almeno il 20 per cento dei restanti interventi edilizi, indicati ai commi 1 e 2, è soggetto a controllo a campione.

10. I controlli sistematici e a campione sono effettuati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione ovvero entro il termine perentorio di novanta giorni per gli interventi particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Entro tali termini il responsabile del procedimento, previa ispezione dell'edificio, controlla:

a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;

b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22, o alla CILA, come integrata dalla comunicazione di fine lavori;

c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario;

d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, verificando la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate e segnalando all'Agenzia delle entrate eventuali incoerenze riscontrate.

11. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 10, lettere a) e b), trovano applicazione le sanzioni di cui alla legge regionale n. 23 del 2004, per le opere realizzate in totale o parziale difformità dal titolo abilitativo o in variazione essenziale allo stesso. Ove lo Sportello unico rilevi la carenza delle condizioni di cui al comma 10, lettera c), ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata, entro il termine di sessanta giorni. Trascorso tale termine trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 26, comma 2, della presente legge.

12. La presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.”.

 

Emendamento n. 31 Giunta

L’articolo 22, comma 1, del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole “Il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità parziale può essere richiesto:” sono sostituite dalle seguenti: “La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità parziale può essere presentata:”.”.

 

Emendamento n. 32 Giunta

L’articolo 22, comma 2, del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“2. Al comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola “richiesta” è sostituita dalle seguenti “segnalazione di conformità edilizia” e le parole “il procedimento di cui all’articolo 23.” sono sostituite con le parole “l’articolo 23.”.”

 

Emendamento n. 33 Giunta

L’articolo 23 del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“Art. 23

Modifiche all’art. 26 della legge regionale n. 15 del 2013

 

La rubrica dell’articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituita dalla seguente: “Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità”.

Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole “richiesta del certificato di conformità edilizia e” sono sostituite dalle seguenti: “presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e”.

Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole “domanda di conformità edilizia e” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di conformità edilizia e di”.

 

Emendamento n. 34 Giunta

Dopo l’art. 23 del progetto di legge è inserito il seguente:

<< Art. 23-bis

Modifiche all’art. 27 della legge regionale n. 15 del 2013

All’art. 27, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013 la parola “RUE” è sostituita dalle parole “regolamento edilizio”.

 

Emendamento n. 8 Giunta

Dopo l’art. 23 del progetto di legge è inserito il seguente:

<< Art. 23-ter

Modifiche all’art. 28 della legge regionale n. 15 del 2013

All’articolo 28, comma 5, della legge regionale n. 15 del 2013 dopo le parole “pertinenziali richieste” sono aggiunte le seguenti:

“, tenendo conto di quelle reperite o monetizzate precedentemente,”.

All’articolo 28, comma 7, della legge regionale n. 15 del 2013, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “25 per cento”;

le parole “250 metri quadrati” sono sostituite dalle seguenti: “500 metri quadrati”;

le parole “500 metri quadrati” sono sostituite dalle seguenti: “750 metri quadrati”. >>.

 

Emendamento n. 41 FDI-AN cons Foti

Dopo l’articolo 23 del presente progetto di legge è integrato il seguente articolo:

“Articolo 23 bis

(Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013)

1. Al comma 7 dell’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013, le parole “purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 metri quadrati ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 500 metri quadrati” sono così modificate purché contenuta entro il limite del 25 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 500 metri quadrati ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 750 metri quadrati”.

 

Emendamento n. 46 PD cons Iotti

Art. 24 -  modifiche art.30  l.r. 15 / 2013

Al c. 3 sostituire “… provvede a definire ed aggiornare almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche.” con:

“…, provvede a definire le tabelle parametriche. I Comuni e le Unioni Comunali, ogni cinque anni, deliberano in merito all’ eventuale aggiornamento.”

 

Emendamento n. 47 PD cons Iotti

Art. 24 -  modifiche art.30  l.r. 15 / 2013

Al c. 3 aggiungere punto g)

“g) in caso di fusione di Comuni, l’applicazione del requisito di cui al punto a) si applica distintamente in base alla precedente ampiezza per la durata di anni dieci.”

 

Emendamento n. 48 PD cons Iotti

Art. 25 -  modifiche art.31  l.r. 15 / 2013

Al c. 4 sostituire: “ … hanno la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori  …”

con: 2“… deliberano in merito alla determinazione di costi di costruzione ad essi relativi inferiori ai valori per le nuove costruzioni .”

 

 

 

Emendamento n. 35 Giunta

All’art. 29, comma 1 del progetto di legge le parole “La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali” sono soppresse.

 

Emendamento n. 42 FDI-AN cons Foti

L’articolo 30 del presente progetto di legge è soppresso.

 

Emendamento n. 9 Giunta

Dopo il comma 1 dell’articolo 30 del progetto di legge, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Al comma 1 dell’art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) gli aumenti di entità superiore al 30% rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all’altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 30% della sagoma o dell’area di sedime, la riduzione superiore al 30% delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza;”

“1-ter. All’art. 14-bis, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 23 del 2004 le parole “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento” e le parole “e comunque superiori a 300 metri cubi” sono soppresse.”.

“1-quater. All’art. 14-bis, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2004 la lettera d) è soppressa.

“1-quinquies. All’art. 14-bis, comma 1, lettera f), del della legge regionale n. 23 del 2004, dopo le parole “decreto legislativo n. 42 del 2004” sono aggiunte le seguenti: “o all’Allegato A del DPR 13 febbraio 2013, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)”.

“2. Il comma 2 dell’articolo 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:

“2. Gli interventi di cui alle lettere e) e f) non costituiscono variazione essenziale qualora sull’intervento difforme sia acquisita preventivamente l’autorizzazione o l’atto di assenso, comunque denominato, dell’amministrazione competente ovvero sia segnalato alla stessa l’inizio dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”

 

Emendamento n. 36 Giunta

Il comma 1 dell’art. 31 del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“1. All’art. 16 bis, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2004, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“Nei casi di attività edilizia libera di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2013 la mancata comunicazione di inizio lavori asseverata comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 1000 euro, fatte salve le ipotesi di tolleranza costruttiva di cui all’art. 19 bis.”.”.

 

Emendamento n. 10 Giunta

All’articolo 33, comma 2, del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

le parole “art. 19” sono sostituite dalle seguenti: “art. 19-bis”;

le parole “aumento di volume o di superficie superiori al 2%” sono sostituite dalle seguenti:

“il superamento del limite di cui al comma 1”

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;”;

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.”.

 

Emendamento n. 43 FDI-AN cons Foti

All’articolo 33, comma 2, del presente progetto di legge, dopo le parole “in via esemplificativa” sono integrate le parole “e non esaustiva”.

 

Emendamento n. 44 FDI-AN cons Foti

All’articolo 33, comma 2, lettera a), del presente progetto di legge, prima delle parole “il minore” sono integrate le parole “il maggiore o”.

 

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