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Legislatura X - Commissione III - Processo Verbale del 12/10/2017 pomeridiano

Processo verbale n. 34

Seduta del 12 ottobre 2017

 

Il giorno 12 ottobre 2017 alle ore 14,00 è convocata, con nota prot. n. AL.2017.49121 del 3/10/2017, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

RONTINI Manuela

Presidente

Partito Democratico

5

presente

BARGI Stefano

Vicepresidente

Lega Nord

2

presente

IOTTI Massimo

Vicepresidente

Partito Democratico

4

presente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’altra Emilia Romagna

1

presente

BAGNARI Mirco

Componente

Partito Democratico

1

assente

BIGNAMI Galeazzo

Componente

Forza Italia

2

presente

CAMPEDELLI Enrico

Componente

Partito Democratico

2

presente

FABBRI Alan

Componente

Lega Nord

1

assente

FOTI Tommaso

Componente

Fratelli d’Italia AN

1

presente

LIVERANI Andrea

Componente

Lega Nord

1

assente

LORI Barbara

Componente

Partito Democratico

2

presente

MONTALTI Lia

Componente

Partito Democratico

5

presente

PETTAZZONI Marco

Componente

Lega Nord

2

presente

PICCININI Silvia

Componente

Movimento 5 Stelle

3

presente

POLI Roberto

Componente

Partito Democratico

2

presente

POMPIGNOLI Massimiliano

Componente

Lega Nord

1

presente

PRODI Silvia

Componente

Gruppo Misto

1

presente

PRUCCOLI Giorgio

Componente

Partito Democratico

1

presente

RAINIERI Fabio

Componente

Lega Nord

1

assente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Nord

1

assente

RAVAIOLI Valentina

Componente

Partito Democratico

2

presente

ROSSI Nadia

Componente

Partito Democratico

1

presente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico

2

presente

SASSI Gian Luca

Componente

Movimento 5 Stelle

2

assente

TARASCONI Katia

Componente

Partito Democratico

1

presente

TARUFFI Igor

Componente

Sinistra Italiana

1

assente

TORRI Yuri

Componente

Sinistra Italiana

1

presente

ZAPPATERRA Marcella

Componente

Partito Democratico

1

presente

 

È presente il consigliere Antonio MUMOLO in sostituzione di Mirco BAGNARI.

Sono altresì presenti i consiglieri Giulia GIBERTONI (M5S), Luciana SERRI (PD) e l’assessore a ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale Raffaele DONINI.

 

Partecipa alla seduta: Giovanni Pietro Santangelo (Resp. Serv. giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità)

 

Presiede la seduta: Manuela RONTINI

Assiste la segretaria: Claudia Cattoli

Funzionario estensore: Vanessa Francescon


La presidente RONTINI dichiara aperta la seduta alle ore 14,20.

 

-     Approvazione del processo verbale n. 33 del 2017.

 

La Commissione approva all’unanimità.

 

Esame abbinato dei progetti di legge ogg. 4223, 101 e 158.

 

4223 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio". (Delibera di Giunta n. 218 del 27 02 2017)

 

101 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifica della L.R. 20 del 2000, Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio". (26 01 15)

A firma del Consigliere: Bignami

 

158 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifica di norme delle leggi regionali 9 dicembre 2002, n. 34, e 24 marzo 2000, n. 20". (09 02 15)

A firma del Consigliere: Foti

 

La presidente RONTINI informa che nella seduta odierna la Commissione proseguirà l’esame dell’articolato (dall’art. 18 all’art. 39) sul testo base dei progetti di legge all’esame, oggetto 4223.

 

Articolo 18

 

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 8 astenuti (LN, FI, FDI-AN) sull’articolo 18.

 

Articolo 19

 

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 10 astenuti (LN, FI, SI, Misto, FDI-AN) sull’articolo 19.

 

Articolo 20

 

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 10 astenuti (LN, FI, SI, Misto, FDI-AN) sull’articolo 20.

 

Articolo 21

 

Sull’articolo 21 insiste l’emendamento n. 18.

 

La Commissione respinge con 8 voti favorevoli (LN, FI, FDI-AN), 29 contrari (PD, SI, Misto) e nessun astenuto l’emendamento 18.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 10 astenuti (LN, FI, FDI-AN, SI, Misto) sull’articolo 21.

 

Articolo 22

 

Sull’articolo 22 insiste l’emendamento n. 140.

 

Il relatore PRUCCOLI illustra l’emendamento.

 

Interviene la consigliera GIBERTONI criticando il contenuto dell’articolo e dell’emendamento proposto.

 

Replica il relatore PRUCCOLI.

 

Ribatte la consigliera GIBERTONI.

 

Le risponde nuovamente il relatore PRUCCOLI.

 

La Commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, SI, Misto, LAER) 4 contrari (LN) e 3 astenuti (FI, FDI-AN) l’emendamento n. 140.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 10 astenuti (LN, FI, FDI-AN, SI, LAER, Misto) sull’articolo 22 così come emendato.

 

Articolo 23

 

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 10 astenuti (LN, FI, FDI-AN, SI, LAER, Misto) sull’articolo 23.

 

Articolo 24

 

Sull’articolo 24 insistono gli emendamenti nn. 146, 68, 144.

 

La consigliera PRODI illustra l’emendamento 68.

 

Interviene la consigliera GIBERTONI manifestando le sue perplessità.

 

La presidente RONTINI interviene lamentando il mancato funzionamento di molti microfoni in aula.

 

Il consigliere ALLEVA interviene criticamente.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD), 1 contrario (SI) e 8 astenuti (LN, FDI-AN, LAER, Misto) l’emendamento 146.

 

La Commissione respinge con 3 voti favorevoli (SI, LAER, Misto), 34 contrari (PD, LN) e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento 68.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, LAER, Misto) e 6 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento 144.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, LAER, Misto) e 6 astenuti (LN, FDI-AN) sull’articolo 24 così come emendato.

 

Articolo 25

 

Sull’articolo 25 insistono gli emendamenti nn. 145, 147.

 

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie con 32 voti favorevoli (PD, Misto, LAER, SI) nessun contrario e 6 astenuti (LN, FDI-AN) gli emendamenti 145 e 147.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, LAER, Misto) e 6 astenuti (LN, FDI-AN) sull’articolo 25 così come emendato.

 

Articolo 26

 

Sull’articolo 26 insistono gli emendamenti nn. 54 e 148.

 

Il relatore di minoranza, POMPIGNOLI, illustra l’emendamento di cui è firmatario.

 

Il relatore PRUCCOLI si dichiara disponibile a verificare il contenuto dell’emendamento proposto dal collega Pompignoli che – a quanto gli risulta – non sarebbe tecnicamente corretto.

 

La Commissione respinge con 6 voti favorevoli (LN, FDI-AN), 32 contrari (PD, SI, Misto, LAER) e nessun astenuto l’emendamento 54. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 9 astenuti (LN, FDI-AN, SI, LAER, Misto) l’emendamento 148. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 6 astenuti (LN, FDI-AN) sull’articolo 26 così come emendato. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 27

 

Sull’articolo 27 insiste l’emendamento n. 19.

 

La Commissione respinge con 6 voti favorevoli (LN, FDI-AN), 32 contrari (PD, SI, Misto, LAER) e nessun astenuto l’emendamento 19. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 9 astenuti (LN, FDI-AN, SI, LAER, Misto) sull’articolo 27. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 28

 

Sull’articolo 28 insiste l’emendamento n. 149.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 9 astenuti (LN, FDI-AN, SI, LAER, Misto) l’emendamento 149. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti favorevoli (PD, SI, Misto, LAER), nessun contrario e 6 astenuti (LN, FDI-AN) sull’articolo 28 così come emendato. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 29

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 6 astenuti (LN, FDI-AN) sull’articolo 29. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 30

 

Sull’articolo 30 insiste l’emendamento n. 150.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 6 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento 150. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 6 astenuti (LN, FDI-AN) sull’articolo 30 così come emendato. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 31

 

Sull’articolo 31 insiste l’emendamento n. 69.

 

La consigliera PRODI illustra l’emendamento 69.

 

Il relatore PRUCCOLI dichiara accoglibile l’emendamento presentato.

 

La Commissione accoglie con 32 voti favorevoli (PD, SI, Misto, LAER), nessun contrario e 6 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento 69. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 6 astenuti (LN, FDI-AN) sull’articolo 31 così come emendato. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 32

 

Sull’articolo 32 insistono gli emendamenti nn. 151, 32, 152, 141, 70, 20, 172, 71.

Sono stati ritirati gli emendamenti nn. 21, 96 e 32.

 

La consigliera PRODI illustra gli emendamenti di cui è firmataria.

 

Prende la parola il relatore PRUCCOLI.

 

La Commissione accoglie con 32 voti favorevoli (PD, SI, Misto, LAER), nessun contrario e 6 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento 151. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD) nessun contrario e 9 astenuti (LN, FDI-AN, SI, LAER, Misto) l’emendamento 152. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione accoglie con 32 voti favorevoli (PD, SI, Misto, LAER), nessun contrario e 6 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento 141. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione respinge con 3 voti favorevoli (SI, Misto, LAER), 34 contrari (PD, LN) e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento 70. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione respinge con 6 voti favorevoli (LN, FDI-AN), 32 contrari (PD, SI, Misto, LAER), e nessun astenuto l’emendamento 20. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, FDI-AN), 1 contrario (SI) e 7 astenuti (LN, LAER, Misto) l’emendamento 172. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione respinge con 3 voti favorevoli (SI, Misto, LAER), 34 contrari (PD, LN) e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento 71. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 6 astenuti (LN, FDI-AN) sull’articolo 32 così come emendato. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 33

 

Sull’articolo 33 insistono gli emendamenti nn. 167 e 153.

 

Interviene la consigliera GIBERTONI.

 

La consigliera PRODI illustra l’emendamento 167.

 

Il consigliere IOTTI chiede un chiarimento.

 

Il relatore PRUCCOLI fornisce la spiegazione richiesta.

 

La Commissione respinge con 3 voti favorevoli (SI, Misto, LAER), 32 contrari (PD, LN) e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento 167. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD,) 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 4 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento 153. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 4 astenuti (LN, FDI-AN) sull’articolo 33 così come emendato. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 34

 

Sull’articolo 34 insistono gli emendamenti nn. 72, 165, 89, 154, 155 e il subemendamento n. 166.

L’emendamento 97 è ritirato.

 

Il consigliere IOTTI spiega le ragioni per cui ritira l’emendamento 97.

 

Intervengono i consiglieri PRODI e PRUCCOLI.

 

La presidente RONTINI illustra l’emendamento 89.

 

La Commissione respinge con 3 voti favorevoli (SI, Misto, LAER), 32 contrari (PD, LN) e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento 72. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD) nessun contrario e 7 astenuti (LN, FDI-AN, LAER, SI, Misto) gli emendamenti nn. 165, 166, 89, 154 e 155. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 4 astenuti (LN, FDI-AN) sull’articolo 34 così come emendato. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 35

 

Sull’articolo 35 insistono gli emendamenti nn. 73, 173.

L’emendamento n. 98 è ritirato.

 

La Commissione respinge con 3 voti favorevoli (SI, Misto, LAER), 32 contrari (PD, LN) e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento 73. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD) nessun contrario e 7 astenuti (LN, FDI-AN, LAER, SI, Misto) l’emendamento 173. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 4 astenuti (LN, FDI-AN) sull’articolo 35 così come emendato. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Emendamento 30 (Istitutivo dell’articolo 35 bis)

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (LN, FDI-AN), 32 contrari (PD, SI, Misto, LAER) e nessun astenuto l’emendamento 30. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 36

 

Sull’articolo 36 insistono gli emendamenti nn. 156, 74, 75, 174 e 76.

 

L’emendamento 99 è stato ritirato.

 

Intervengono i consiglieri IOTTI e GIBERTONI.

 

La Commissione accoglie con 28 voti favorevoli (PD) 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 4 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento 156. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione respinge con 3 voti favorevoli (SI, Misto, LEAR) 31 contrari (PD, LN) e 1 astenuto (FDI-AN) gli emendamenti nn. 74 e 75. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD, LN) 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento 174. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione respinge con 3 voti favorevoli (SI, Misto, LAER), 29 contrari (PD, LN) e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento 76. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 4 astenuti (LN, FDI-AN) sull’articolo 36 così come emendato. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 37

 

Sull’articolo 37 insistono gli emendamenti nn.  168, 169, 170.

 

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione respinge con 3 voti favorevoli (SI, Misto, LEAR), 29 contrari (PD, LN) e 1 astenuto (FDI-AN) gli emendamenti nn. 168, 169, 170. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 4 astenuti (LN, FDI-AN) sull’articolo 37. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 38

 

Sull’articolo 38 insistono gli emendamenti nn. 171, 49, 175, 55, 50, 51, 176, 56, 101, 24, 157, 48, 178, 159, 160, 177, 161, 162, 163.

 

Gli emendamenti nn. 100 e 158 sono stati ritirati.

 

Il consigliere ALLEVA chiede un chiarimento.

 

Interviene la consigliera PRODI.

 

Il consigliere ALLEVA ripete la richiesta di chiarimento.

 

Il dottor SANTANGELO risponde.

 

Replica il consigliere ALLEVA.

 

La Commissione respinge con 3 voti favorevoli (SI, Misto, LEAR), 32 contrari (PD, LN) e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento 171. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (LN, FDI-AN), 28 contrari (PD, SI, Misto, LAER), e 4 astenuti (Iotti/PD) l’emendamento 49. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 4 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento 175. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (LN, FDI-AN), 32 contrari (PD, SI, Misto, LAER) e nessun astenuto l’emendamento 55. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione accoglie con 33 voti favorevoli (PD, LN, FDI-AN), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e nessun astenuto l’emendamento 50. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (LN, FDI-AN), 32 contrari (PD, SI, Misto, LAER) e nessun astenuto l’emendamento 51. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 4 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento 176. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (LN, FDI-AN), 32 contrari (PD, SI, Misto, LAER) e nessun astenuto l’emendamento 56. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 4 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento 101. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (LN, FDI-AN), 32 contrari (PD, SI, Misto, LAER) e nessun astenuto l’emendamento 24. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 4 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento 157. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione respinge con 4 voti favorevoli (LN, FDI-AN), 32 contrari (PD, SI, Misto, LAER) e nessun astenuto l’emendamento 48. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevole (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 4 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento 178. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 7 astenuti (LN, FDI-AN, SI, Misto, LAER) l’emendamento 159. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione accoglie con 32 voti favorevoli (PD, SI, Misto, LAER), nessun contrario e 4 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento 160. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 7 astenuti (LN, FDI-AN, SI, Misto, LAER) l’emendamento 177. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 7 astenuti (LN, FDI-AN, SI, Misto, LAER) gli emendamenti 161, 162 e 163. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 4 astenuti (LN, FDI-AN) sull’articolo 38 così come emendato. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 39

 

Sull’articolo 39 insiste l’emendamento n. 164.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 4 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento 164. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto, LAER) e 4 astenuti (LN) sull’articolo 39 così come emendato. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La presidente RONTINI preannuncia il calendario dei lavori della prossima seduta. Inoltre, comunica ai commissari che la segreteria della Commissione III ha provveduto al coordinamento formale del testo finora approvato. Dà atto, in particolare, degli interventi di drafting effettuati sull’articolo 17 del progetto di legge (v. allegato).

 

La Commissione prende atto.

 

La seduta termina alle ore 16,00.

 

Approvato nella seduta del 26 ottobre 2017.

 

 

La segretaria

La Presidente

Claudia Cattoli

Manuela Rontini

 

 


ALLEGATO

 

EMENDAMENTI ALL’OGGETTO 4223

 

Emendamento 18/Foti

All’articolo 21, comma 2, del presente progetto di legge, dopo le parole “che le stesse devono soddisfare,” sono integrate le parole “tenendo conto delle dinamiche demografiche”.

 

Emendamento 140/ Paruolo - Pruccoli

Al comma 6 dell’articolo 22 del progetto di legge è aggiunto in fine il seguente periodo:

“In particolare, per la definizione delle politiche di riuso e di rigenerazione urbana, i Comuni attuano una approfondita analisi dei tessuti urbani esistenti, redigendo, tra l’altro, il censimento degli edifici che presentino una scarsa qualità edilizia, non soddisfacendo innanzitutto i requisiti minimi di efficienza energetica e sicurezza sismica, e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate e di quelle degradate.”.

 

Emendamento 146/ Pruccoli

Al comma 1 dell’articolo 24 del progetto di legge dopo le parole “a disciplinare” è inserita la seguente: “esclusivamente”.

 

Emendamento 68/ Prodi, Taruffi, Torri e Alleva

All’articolo 24 il comma 2 è abrogato.

 

Emendamento 144/ Pruccoli

Al comma 2 dell’articolo 24 del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo dell’alinea è sostituito dal seguente: “2. In applicazione del principio di competenza di cui al comma 1, in caso di conflitto tra le previsioni di diversi strumenti di pianificazione, prevale quanto stabilito dal piano cui la regolazione di quella materia o di quella tematica è conferita dalla legge, senza la necessità di modificare le previsioni dei piani che esulano dalle loro competenze.”;

b) la lettera a) del secondo periodo è sostituita dalla seguente:

“a) la cartografia relativa ai contenuti strategici dei piani territoriali e del PUG deve avere carattere ideogrammatico, con l’effetto che la puntuale delimitazione dei relativi perimetri è di competenza esclusiva degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica;”;

c) alla lettera b) dopo le parole “di competenza” è inserita la seguente: “esclusiva”;

d) alla lettera b) le parole “, senza richiedere la variazione del PUG” sono soppresse.

 

Emendamento 145/ Pruccoli

Al comma 4 dell’articolo 25 del progetto di legge dopo le parole “piani settoriali” sono inserite le seguenti: “, sono individuati in modo puntuale dalla cartografia di piano”.

 

Emendamento 147/Pruccoli

Al comma 5 dell’articolo 25 dopo le parole “in variante” la parola “di” è sostituita dalla seguente: “ai”.

 

Emendamento 54/Pompignoli, Foti, Bignami

All’articolo 26 (Attribuzione dei diritti edificatori e principio di perequazione urbanistica), comma 1, lettera a), le parole “il progetto urbano” sono sostituite dalle seguenti: “il progetto urbanistico,”.

 

Emendamento 148/ Pruccoli

Al comma 2 dell’articolo 26, le parole “l’accordo operativo assicura” sono sostituite dalle seguenti: “l’accordo operativo e il permesso di costruire convenzionato assicurano”.

 

Emendamento 19/Foti

All’articolo 27 del presente progetto di legge, il comma 2 è soppresso.

 

Emendamento 149/Pruccoli

Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 28 del progetto di legge le parole “agli operatori” sono sostituite dalle seguenti: “ai soggetti”.

 

Emendamento 150/Pruccoli

Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 30 del progetto di legge dopo le parole “processi di” sono inserite le seguenti: “riuso e di”.

 

Emendamento 69/Prodi, Taruffi, Torri e Alleva

All’articolo 31 la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“b) disciplina il territorio urbanizzato, di cui all’articolo 33;”.

 

Emendamento 151/Pruccoli

Al comma 2 dell’articolo 32 del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole “ed aventi” sono sostituite dalle seguenti: “a prevalente”;

b) alla lettera a) le parole “gli impianti tecnologici,” sono soppresse;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) i singoli lotti di completamento individuati dal piano vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e collocati all’interno delle aree edificate con continuità o contermini alle stesse;”.

 

Emendamento 32/Pompignoli

Dopo la lettera d), del comma 2, dell’art. 32 (Perimetro del territorio urbanizzato, tutela del centro storico ed altre invarianze strutturali di competenza comunale) è aggiunta la seguente lettera:

“e) i territori da rigenerare ad agricoltura: si tratta di aree edificate o parzialmente edificate, prevalentemente poste in ambito periurbano, a destinazione d’uso residenziale, commerciale o produttiva, per le quali la riconversione dei suoli agli usi agricoli è da perseguire incentivando la demolizione totale dei fabbricati e riconoscendo un incentivo volumetrico pari al 20% da recuperare nel territorio urbanizzato come identificato ai commi precedenti.”

 

Emendamento 152/Pruccoli

Al comma 3 dell’articolo 32 del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole “nel territorio rurale o” sono soppresse;

b) alla lettera c) le parole “del perimetro del territorio urbanizzato” sono sostituite dalle seguenti: “delle aree edificate con continuità”;

c) alla lettera d) le parole “del perimetro del territorio urbanizzato” sono sostituite dalle seguenti: “delle aree edificate con continuità”.

 

Emendamento 141/Pruccoli

Dopo il comma 3 dell’articolo 32 del progetto di legge è inserito il seguente comma:

“3 bis. In sede di prima formazione del PUG, il perimetro del territorio urbanizzato va individuato con riferimento alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1.”.

 

Emendamento 70/Prodi, Taruffi, Torri e Alleva

All’articolo 32 i commi 4, 5 e 6 sono stralciati e, così riscritti, costituiscono un nuovo articolo 32 bis che recita:

“Art. 32 bis

La disciplina del sistema insediativo storico

1. Un apposito elemento costitutivo del PUG perimetra i centri storici e gli insediamenti storici del territorio rurale e stabilisce la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico. Tale elemento costitutivo è denominato Disciplina dei centri e insediamenti storici e degli immobili di interesse storico-architettonico, o culturale e testimoniale.

2. Nella disciplina del centro storico e degli insediamenti storici del territorio rurale la

Disciplina dei centri e insediamenti storici e degli immobili di interesse storico-architettonico, o culturale e testimoniale si conforma ai seguenti principi:

a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale e fattori identitari della comunità locale;

b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;

c) non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi destinati ad usi urbani collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.

3. Per motivi di interesse pubblico e in ambiti specificamente determinati del centro storico, la Disciplina dei centri e insediamenti storici e degli immobili di interesse storico-architettonico, o culturale e testimoniale può disciplinare specifici interventi in deroga ai principi stabiliti al comma 2, lettere a), b) e c), da attuare attraverso l’approvazione di accordi operativi. La Disciplina dei centri e insediamenti storici e degli immobili di interesse storico-architettonico, o culturale e testimoniale può inoltre individuare le parti del centro storico prive dei caratteri storico architettonici, culturali e testimoniali, nei quali sono ammessi interventi di riuso e rigenerazione, ai fini dell'eliminazione degli elementi incongrui e del miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia dei tessuti urbani, ed è ammesso l’aumento delle volumetrie preesistenti.”

 

Emendamento 20/ Foti

All’articolo 32, comma 5, del presente progetto di legge la lettera b) è abrogata.

 

Emendamento 96/Iotti

All'art. 32 il comma 6 viene sostituito dal seguente testo:

“6. Per motivi di interesse pubblico e in ambiti specificamente determinati del centro storico, Il PUG può disciplinare specifici interventi in deroga ai principi stabiliti al comma 5, lettere a), b) e c), da attuare attraverso l'approvazione di accordi operativi. Il PUG individua inoltre le parti del centro storico prive dei caratteri storico architettonici, culturali e testimoniali, nei quali sono ammessi anche interventi diretti di riuso e rigenerazione urbana, ai sensi dell'art. 7, comma 3 a) e 3 b), ai fini dell'eliminazione degli elementi incongrui e per il miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia dei tessuti urbani, comprendenti la variazione, senza aumento complessivo, delle volumetrie preesistenti.”.

 

Emendamento 21/ Foti

All’articolo 32, comma 6, del presente progetto di legge, dopo le parole “nei quali sono ammessi interventi” è integrata la parola “diretti”.

 

Emendamento 172/Pruccoli, Foti, Iotti

Il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 32 del progetto di legge è sostituito dal seguente: “Il PUG individua inoltre le parti del centro storico prive dei caratteri storico architettonici, culturali e testimoniali, nei quali sono ammessi anche interventi diretti di riuso e rigenerazione urbana, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettere a) e b), per l'eliminazione degli elementi incongrui e per il miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia dei tessuti urbani.”

 

Emendamento 71/Prodi, Taruffi, Torri e Alleva

All’articolo 32 il comma 7 è stralciato e, così riscritto, costituisce un nuovo articolo 32 ter che recita:

“Art. 32 ter

La tutela e la disciplina degli immobili di interesse storico-architettonico, o culturale e testimoniale

 

1. Il PUG, nell’ambito della Disciplina delle strutture insediative e degli immobili di interesse, dispone la disciplina generale sistematica degli immobili di valore storico-architettonico e degli immobili di interesse storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza. Per ciascuna di queste categorie e loro opportune articolazioni la Disciplina delle strutture insediative e degli immobili di interesse regola dettagliatamente natura, criteri e modalità delle opere ammissibili e i requisiti che lo stato finale deve soddisfare, con particolare riferimento ai valori da salvaguardare e alle tecniche di intervento ed i materiali utilizzabili.

2. Per le costruzioni di interesse storico-architettonico tale disciplina è da riferire ai principi e alle tecniche del restauro.

3. Le opere ammissibili sulle costruzioni di pregio storico-culturale e testimoniale devono avere natura conservativa, escludendosi in ogni caso la ristrutturazione ricostruttiva.”

 

Emendamento 167/Prodi, Taruffi, Torri e Alleva

L’articolo 33 è sostituito dal seguente:

“Art. 33

Disciplina del territorio urbanizzato

1. Oggetto principale del PUG è la disciplina dell’assetto fisico e funzionale del sistema insediativo esistente, di cui analizza e valuta le caratteristiche urbanistiche ed edilizie, ambientali e storico culturali, allo scopo di individuare e regolamentare gli interventi idonei al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato ai sensi degli articoli da 7 a 17.

2. Quale componente della Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale di cui all’articolo 34, il PUG comprende fra i propri elementi costitutivi lo Schema di assetto del territorio urbanizzato, che lo ripartisce in areali urbani con caratteristiche omogenee, dal punto di vista funzionale, morfologico, ambientale, paesaggistico e storico culturale, a cui riferire politiche unitarie.

3. Il PUG, per ciascun areale urbano individuato ai sensi del comma 2 del presente articolo, definisce gli obiettivi generali per il miglioramento della qualità urbana e ambientale e le dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici ritenuti necessari, ai sensi dell’articolo 34, nonché la gamma degli usi e delle trasformazioni ammissibili, stabilendo per ciascuno di essi i requisiti e le condizioni cui è subordinato l’intervento nonché gli incentivi urbanistici riconosciuti. Il piano in particolare definisce, per ciascun areale urbano:

a) quantifica la massima capacità insediativa complessiva sostenibile nell’area in rapporto alle potenzialità delle dotazioni territoriali esistenti e previste, alla mobilità, alle caratteristiche qualitative e alle tipologie edilizie, ai limiti e condizioni posti da fattori ambientali e di sicurezza, alle dotazioni di pertinenza;

b) individua i centri e insediamenti storici e le costruzioni di valore storico-architettonico, culturale testimoniale;

c) quantifica la dotazione complessiva di attrezzature e spazi collettivi da conseguire;

d) individua gli interventi di adeguamento o di realizzazione di infrastrutture e dotazioni ecologiche;

e) individua gli interventi di qualificazione urbanistica, di cui all’articolo 7, comma 3, lettera c) e all’articolo 32, comma 6, subordinati alla formazione di PUA ed eventuale accordo operativo, accertando e quantificando i limiti di sostenibilità della capacità insediativa, le dotazioni territoriali minime correlate da attuarsi, le destinazioni d’uso ammissibili, i criteri da osservarsi, nonché le eventuali quote di edilizia residenziale sociale da realizzarsi.

4. Le trasformazioni ammissibili nel territorio urbanizzato sono regolate dal PUG mediante un apposito elemento costitutivo, denominato Disciplina urbanistica del territorio urbanizzato, che con vincolo di coerenza allo Schema di assetto del territorio urbanizzato e con appropriate e differenziate forme e modalità regola compiutamente gli interventi sul restante tessuto urbano consolidato, mediante:

a) una univoca rappresentazione cartografica degli immobili interessati;

b) il dettaglio della disciplina urbanistica da osservarvisi, nei limiti della capacità insediativa massima ammessa dallo Schema di assetto del territorio urbanizzato;

c) la individuazione delle aree riservate ad attrezzature e spazi collettivi e a infrastrutture, in quantità non inferiore a quanto prescritto dallo Schema di assetto del territorio urbanizzato;

d) i requisiti geometrici, funzionali, qualitativi a cui gli interventi debbano uniformarsi.”

 

Emendamento 153/Pruccoli

Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 33 del progetto di legge le parole “addensamento e sostituzione urbana” sono sostituite dalle seguenti: “addensamento o sostituzione urbana”.

 

Emendamento 72/Prodi, Taruffi, Torri e Alleva

All’articolo 34 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In relazione agli obiettivi generali stabiliti al precedente comma, la Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale definisce l’assetto spaziale di massima degli interventi e delle misure ritenute necessarie e, tenendo conto delle significative carenze pregresse di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici e delle situazioni di vulnerabilità accertate dal quadro conoscitivo, individua i fabbisogni specifici da soddisfare nei medesimi ambiti, anche fornendo indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo., riferendola al territorio comunale mediante:

a) lo Schema di assetto del territorio urbanizzato di cui al precedente articolo 33;

b) lo Schema di assetto del territorio urbanizzabile, di cui al successivo articolo 35.

c) lo Schema di assetto del territorio rurale, di cui al successivo articolo 36.”

 

Emendamento 97/Iotti

All'art. 34 i commi 2, 3 e 5 vengono modificati come segue:

2. In considerazione degli obiettivi generali stabiliti ai sensi del comma  l  del presente articolo, la strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale definisce l'assetto spaziale di massima degli interventi e delle misure ritenute necessarie e, tenendo conto delle significative carenze pregresse di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici e delle situazioni di vulnerabilità accertate dal quadro conoscitivo per gli areali urbani omogenei individuati ai sensi  dell'articolo 33, comma 2, individua le previsioni specifiche da soddisfare nei medesimi ambiti, anche fornendo indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo. Queste ultime indicazioni di massima sono specificate in sede di accordo operativo senza che ciò costituisca variante al PUG, fermo restando il soddisfacimento del fabbisogno definito dalla strategia stessa.

3. La strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale individua altresì gli obiettivi complessivi di alloggi di edilizia residenziale sociale, specificando le diverse esigenze abitative presenti nel territorio comunale alla luce delle analisi demografiche operate dal quadro conoscitivo e stabilisce le modalità con cui gli interventi di riuso e rigenerazione e di nuova urbanizzazione concorrono al raggiungimento di tali obiettivi. Nei Comuni ad alta tensione abitativa, in contesti specifici di particolare rilevanza, la strategia può prevedere una quota complessiva definita di edilizia residenziale sociale.

5. La strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale individua altresì le azioni, ordinate secondo criteri di rilevanza e fattibilità, che consentono di attuare le esigenze prestazionali, le condizioni di sostenibilità e gli obiettivi specifici di cui ai commi l, 2 e 3, attraverso l'utilizzo delle risorse pubbliche, dei proventi di cui all'articolo 9, comma l, lettera g), nonché attraverso la negoziazione con gli operatori privati in sede di perfezionamento degli accordi operativi.

 

Emendamento 165/Pruccoli

Al comma 2 dell’articolo 34 del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “presente articolo” sono inserite le seguenti: “e delle indicazioni derivanti dalle valutazioni ambientali e territoriali della Valsat”;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Queste ultime indicazioni di massima sono specificate in sede di accordo operativo, in applicazione del principio di competenza di cui all’articolo 24.”;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: “La Giunta regionale, con apposito atto di coordinamento tecnico emanato ai sensi dell'articolo 49, può stabilire criteri uniformi per la definizione dei contenuti della strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale.”.

 

Subemendamento 166/Pruccoli, Rontini

Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 34 del progetto di legge, dopo le parole “a titolo gratuito, quali” è aggiunta la parola “aree”.

 

Emendamento 89/Rontini, Pruccoli

All’articolo 34 (“Strategie per la qualità urbana ed ecologico ambientale”), comma 3, del presente progetto di legge, dopo le parole: “La strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale individua altresì il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, specificando le diverse esigenze abitative presenti nel territorio comunale alla luce delle analisi demografiche operate dal quadro conoscitivo e stabilisce le modalità con cui gli interventi di riuso e rigenerazione e di nuova urbanizzazione concorrono al soddisfacimento di tale fabbisogno” e prima delle parole: “Nei Comuni ad alta tensione abitativa la strategia prevede una quota complessiva di edilizia residenziale sociale comunque non inferiore al 20 per cento degli alloggi ammissibili” aggiungere le seguenti parole: “, tra cui la cessione al Comune a titolo gratuito, quali per dotazioni territoriali, di immobili da destinare ad edilizia residenziale sociale.”.

 

Emendamento 154/Pruccoli

Al comma 4 dell’articolo 34 del progetto di legge dopo le parole “degli interventi di” sono inserite le seguenti: “riuso e di”.

 

Emendamento 155/Pruccoli

Al comma 5 dell’articolo 34 del progetto di legge le parole “gli operatori” sono sostituite dalla seguente: “soggetti”.

 

Emendamento 73/Prodi, Taruffi, Torri e Alleva

L’articolo 35 è sostituito dal seguente:

“Art. 35

Disciplina delle nuove urbanizzazioni

1. Lo Schema di assetto del territorio urbanizzabile compreso nella Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, individua le parti di territorio in cui possono essere localizzate nuove urbanizzazioni, incluse quelle regolate da piani urbanistici attuativi e non ancora urbanizzate, nel rispetto del limite di incremento del territorio urbanizzato stabilito all’articolo 6. Sulle diverse parti di questo territorio urbanizzabile:

a) attribuisce le destinazioni d’uso ammissibili, anche alternative, quantificando le rispettive capacità insediative massime ammissibili;

b) qualifica e quantifica le dotazioni territoriali la cui realizzazione condiziona le nuove urbanizzazioni;

c) individua gli stralci da assoggettarsi a progettazione e attuazione unitarie, disciplinando le trasformazioni ammissibili sulle costruzioni esistenti;

d) definisce i requisiti qualitativi e paesaggistici dei margini urbani da realizzarsi con le nuove urbanizzazioni, conclusive del processo di espansione del territorio urbanizzato;

e) stabilisce le quote del fabbisogno di edilizia residenziale sociale da soddisfarsi;

f) dà compiuta dimostrazione della sostenibilità ambientale e territoriale delle nuove urbanizzazioni.

2. Nelle nuove urbanizzazioni attuabili ai sensi del comma 1 sono osservate le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità, riferite al dimensionamento complessivo degli insediamenti previsti dalla pianificazione:

a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale;

b) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. Per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;

c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15 per cento della superficie complessiva destinata a tali insediamenti;

d) per l’insieme degli insediamenti produttivi e logistici ricadenti negli ambiti dei porti di II categoria – I classe, una quota di dotazioni minime di aree pubbliche non inferiore al 10 per cento della superficie complessiva destinata a tali insediamenti;

e) per i nuovi insediamenti produttivi facenti parte di un interporto o contigui ad uno scalo o terminal ferroviario, una quota non inferiori al 10 per cento di superficie complessiva destinata a tali insediamenti, in ragione della riduzione dei parcheggi pubblici necessari, qualora le attività da insediare garantiscano, attraverso specifica convenzione, l’utilizzo prevalente e continuativo del trasporto ferroviario delle merci.”

 

Emendamento 98/Iotti

All'art. 35 comma 2 dopo le parole “alla realizzazione” vengono inserite le parole "degli obiettivi"

 

Emendamento 173/Paruolo, Pruccoli, Iotti

Al comma 3 dell’articolo 35 del progetto di legge le parole “complessivo” e “dalla pianificazione” sono soppresse.

 

Emendamento 30/Bignami

Dopo l’art. 35 aggiungere l’art. 35 bis:

“Art. 35 bis

Disciplina urbanistica dei servizi religiosi

1. In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i Comuni assicurano una dotazione minima ed inderogabile di aree per abitante pari al 30 per cento di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune specificamente riservate ai servizi religiosi.

2. Nelle zone omogenee di tipo A e B, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, le aree destinate ad attrezzature di tipo religioso sono computabili, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso decreto, in misura doppia di quella effettiva.

3. Le previsioni di nuovi servizi religiosi nell'ambito delle zone omogenee di tipo C di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, dovranno assicurare la superficie minima di metri quadrati 2.000 per ogni insediamento fermo restando le entità minime di rapporti previste per gli altri servizi di interesse comune.

4. I progetti per la realizzazione di attrezzature di tipo religioso sono localizzati sul territorio comunale dopo aver sentito i pareri, non vincolanti, di organizzazioni e comitati di cittadini presenti nelle zone suscettibili di un simile impianto e nelle aree ad esse limitrofe. Resta ferma la facoltà per i Comuni di indire referendum, nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’ordinamento statale, per conoscere l’orientamento della popolazione interessata.

5. Ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda realizzare attrezzature religiose è tenuto a presentare apposita istanza secondo le modalità e le procedure previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia. Il richiedente deve indicare, in particolare:

a) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione o, se assenti o inadeguate, l’esecuzione o l’adeguamento con oneri a proprio carico;

b) il rispetto delle distanze minime tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose, definite con deliberazione annuale della Giunta regionale;

c) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate, tali da non congestionare il traffico pedonale e motorizzato nel momento di maggior affluenza di fruitori alla struttura;

d) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l’accessibilità dei detti servizi e dell’intera struttura da parte di soggetti portatori di handicap.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, secondo comma, lettera b) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, sono attrezzature di interesse comune di tipo religioso:

a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;

b) gli immobili destinati all’abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio;

c) gli immobili adibiti, nell’esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro;

d) gli immobili ospitanti centri culturali di matrice religiosa.

7. In relazione al disposto dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al comma 6 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto.

8. Qualora gli strumenti urbanistici vigenti non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, il Comune, di propria iniziativa od entro sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, ne adegua le previsioni secondo le procedure ed i criteri di cui al presente articolo.

 

Emendamento 156/Pruccoli

Al comma 2 dell’articolo 36 del progetto di legge è aggiunto in fine il seguente periodo: “La Giunta regionale, con apposito atto di coordinamento tecnico emanato ai sensi dell'articolo 49, può stabilire criteri uniformi per l’individuazione dei fabbricati aziendali produttivi aventi un rilevante impatto ambientale e territoriale e per la definizione dei contenuti del PRA e dei criteri di valutazione dello stesso.”.

 

Emendamento 74/Prodi, Taruffi, Torri e Alleva

All’articolo 36, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente nuovo comma:

“2 bis. Nei comuni montani, in cui almeno un quarto della popolazione censita risulti complessivamente risiedere in nuclei abitati e case sparse, il PTAV disciplina le possibilità di integrazione edilizia degli aggregati esistenti non classificabili quale territorio urbanizzato. Tali integrazioni, da attuarsi comunque in stretta aderenza agli aggregati stessi, devono rispondere esclusivamente ad esigenze di famiglie e attività economiche residenti che non possano essere soddisfatte con il prioritario recupero di patrimonio edilizio di proprietà esistente nell’aggregato.”

 

Emendamento 75/Prodi, Taruffi, Torri e Alleva

All’articolo 36 il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Mediante la Disciplina dettagliata del territorio rurale il PUG individua e disciplina l’edificato sparso o discontinuo non facente parte del territorio urbanizzato e le relative aree di pertinenza.”

 

Emendamento 174/Pompignoli, Pruccoli, Bignami, Iotti

Al comma 5 dell’articolo 36 del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole “funzione abitativa” sono inserite le seguenti: “e per quelli d’interesse storico, culturale e testimoniale”;

b) alla lettera c), le parole “i ricoveri per animali domestici” sono sostituite dalle seguenti: “i piccoli ricoveri per animali”;

c) alla lettera e) al primo periodo dopo le parole “in corso di dismissione,” sono inserite le seguenti: “compresi i casi di edifici produttivi esistenti nel territorio rurale,”;

 

Emendamento 76/Prodi, Taruffi, Torri e Alleva

All’articolo 36 la lettera e) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

“e) nei restanti casi di edifici non più funzionali all’attività agricola e di quelle ad essa connesse, dismessi o in corso di dismissione, al fine di incentivare la totale rimozione di tali manufatti e di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale, il piano prevede la stipula di accordi operativi per disciplinare interventi volti al recupero di una quota progressivamente minore della superficie coperta originaria, comunque non superiore al dieci per cento della stessa in costruzioni di non oltre due piani fuori terra. Il PTAV, tenendo conto della frequenza, diffusione e consistenza di impianti agro zootecnici dismessi e di opere incongrue, può ammettere per particolari casistiche il recupero e la conversione ad altra destinazione di quote superiori di superficie coperta.”

 

Emendamento 99/Iotti

All’art. 36 comma 5 lettera e) viene aggiunto il seguente capoverso:

“e) nei restanti casi di edifici non più funzionali all'attività agricola e di quelle ad essa connesse, dismessi o in corso di dismissione, compresi i casi di edifici produttivi esistenti nel territorio rurale, al fine di incentivare la totale rimozione di tali manufatti e di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale, il piano prevede la stipula di accordi operativi per disciplinare interventi volti al recupero di una quota progressivamente minore della superficie coperta originaria, comunque non superiore al dieci per cento della stessa, ovvero al venti per cento nel caso in cui siano necessarie opere di bonifica del sito e di rimozione di materiali pericolosi, tra cui l'amianto. È facoltà del piano aumentare tali quote massime di superficie coperta originaria recuperabile, comunque fino al massimo del cinquanta per cento della superficie coperta originaria, in caso di comprovata necessità di compensare costi di demolizione, bonifica e rinaturazione del suolo aventi particolare incidenza, da dimostrare analiticamente nella relazione economico finanziaria dell’accordo operativo attuativo dell'intervento. Per i fabbricati individuati dal piano come opere incongrue, ai sensi della L.R. n. 16 del 2002 e dell'articolo 3-bis del DPR n. 380 del 2001, il medesimo piano può consentire la stipula di accordi operativi che prevedano il recupero di una quota comunque non superiore al cinquanta per cento della superficie coperta originaria, parametrata ai costi dell'intervento specificati analiticamente nella relazione economico finanziaria di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c). Il PUG può stabilire un limite massimo per il recupero di superficie coperta originaria. Gli accordi operativi disciplinano la puntuale definizione delle quantità di superficie coperta e superficie utile a recupero dell'originaria. La convenzione urbanistica deve prevedere, a cura e spese degli interessati, la completa e preventiva demolizione dei manufatti esistenti, la rinaturazione dell'area di sedime e di pertinenza e la costruzione di edifici, anche di diversa tipologia e destinazione d'uso, in aree individuate dal piano, collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato o contigue allo stesso. Tali interventi non sono computati ai fini del calcolo della quota massima del consumo del suolo ammessa ai sensi dell’articolo 6 e sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione, comprensivo del contributo straordinario.

 

Emendamento 168/Prodi, Taruffi, Torri, Alleva

All’articolo 37 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione mantiene aggiornate con continuità le proprie Tavola dei vincoli e Scheda dei vincoli, comprendenti le disposizioni di origine nazionale e regionale, dando immediata comunicazione delle variazioni che vi intervengono alla Città metropolitana di Bologna e ai soggetti d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2, che mantengono aggiornate con continuità la Tavola dei vincoli e la Scheda dei vincoli relative ai propri ambiti territoriali e di origine non comunale, e danno immediata comunicazione ai comuni delle variazioni che vi intervengono.”

 

Emendamento 169/Prodi, Taruffi, Torri, Alleva

All’articolo 37 il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. I comuni integrano la Tavola dei vincoli e la Scheda dei vincoli formate e mantenute dai soggetti di area vasta di cui al comma 2 con le disposizioni di ambito locale, e le mantengono aggiornate con continuità mediante determinazioni dirigenziali.”

 

Emendamento 170/Prodi, Taruffi, Torri, Alleva

All’articolo 37 il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Un apposito atto di coordinamento tecnico ai sensi dell'articolo 49 definisce i criteri selettivi delle disposizioni da includersi nelle Tavole e Schede dei vincoli di ambito regionale, di area vasta e comunale; stabilisce inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, gli standard tecnici e le modalità di rappresentazione grafica ed esposizione delle discipline.”

 

Emendamento 171/Prodi, Taruffi, Torri, Alleva

L’articolo 38 è sostituito dal seguente:

“Art. 38

Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica

1. Conformemente a quanto stabilito dalla Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale gli interventi di qualificazione urbanistica e le nuove urbanizzazioni sono disciplinati da PUA di iniziativa pubblica o di iniziativa privata. I PUA di iniziativa privata devono essere formati contestualmente ad appositi accordi operativi, quali istituiti e regolati ai commi che seguono. Il Comune può promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi attraverso la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di manifestazione di interesse, nei quali esplicita gli obiettivi prioritari da perseguire nell’attuazione delle previsioni del PUG.

2. L’accordo operativo è parte integrante del PUA di iniziativa privata che ne costituisce oggetto. Il PUA è adottato dall’organo competente e posto in pubblicazione per un periodo di sessanta giorni, durante il quale chiunque ha facoltà di proporre osservazioni. Al termine del periodo di pubblicazione l’organo competente decide sulle osservazioni e approva il piano. Qualora il PUA comporti modificazioni alla Disciplina di dettaglio del territorio urbanizzato o alla Disciplina del territorio rurale la sua formazione e la sua modificazione sono soggette al procedimento stabilito dall’articolo 43, comma 1 bis.

3. Ai fini della formazione dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata e dei relativi accordi operativi, gli interessati esprimono al Comune i propri intendimenti, richiedendo le specifiche da osservarsi, che sono rilasciate nel termine di trenta giorni; tale termine è raddoppiato qualora la richiesta del privato implichi modificazioni al PUG, sulle quali deve in ogni caso essere acquisito il parere preventivo del consiglio comunale. Gli interessati richiedono inoltre all’autorità competente la determinazione sull’assoggettabilità a VAS, che viene rilasciata nei medesimi termini sopra disposti per gli adempimenti del Comune. Presentano quindi al Comune una proposta conforme a tali specifiche, completa degli elementi costitutivi prescritti dal comune, comprendenti quantomeno:

a) il progetto urbano, con il quale viene puntualmente rappresentato l’assetto urbanistico ed edilizio dell’ambito territoriale interessato, comprensivo, assieme agli interventi di interesse privato, sia delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici correlati all’intervento che l’operatore si impegna a realizzare, in conformità alle previsioni della strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, sia delle eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e dotazioni ecologi-che e ambientali stabilite ai sensi degli articoli 20 e 21;

b) la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT/VAS), eccettuati i casi espressamente esonerati da tale adempimento per legge ovvero per determinazione sull’assoggettabilità da parte dell’autorità competente;

c) la convenzione urbanistica, nella quale sono definiti gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico assunti dal privato, il cronoprogramma degli interventi e le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la realizzazione e cessione al Comune delle opere pubbliche previste dal progetto urbano di cui alla lettera a);

d) la relazione economico finanziaria, che illustra analiticamente i valori economici degli interventi pubblici e privati programmati e che ne dimostra la fattibilità. La relazione è corredata dalle certificazioni camerali e dalle documentazioni finanziarie idonee ad attestare che l’operatore possiede le competenze professionali e dispone delle risorse finanziarie necessarie per la completa attuazione del programma di interventi o degli stralci funzionali in cui lo stesso eventualmente si articola;

e) una relazione per la trasparenza degli effetti economici prodotti dalla conclusione positiva del procedimento sulle proprietà immobiliari private. Tale relazione contiene, in particolare:

1. la stima degli incrementi e dei decrementi di maggiore rilevanza prodotti dalla conclusione del procedimento nei va-lori di mercato degli immobili di proprietà privata oggetto dell’intervento, o contermini alle aree oggetto dell’intervento;

2. l’indicazione degli attuali proprietari degli immobili di cui al punto 1;

3. l’indicazione degli eventuali titolari di diritti di acquisto sugli immobili oggetto di incremento di valore nonché degli eventuali trasferimenti di proprietà degli stessi intervenuti nei due anni precedenti alla presentazione della proposta di intervento;

f) i pareri degli organi competenti in materia ambientale, o cui comunque competono autorizzazioni o pareri obbligatori, che il proponente ha facoltà di ottenere preventivamente di propria iniziativa.

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune acquisisce l’informazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3, del DLgs n. 159 del 2011 con riferimento ai soggetti che propongono la stipula degli accordi operativi. La convenzione urbanistica deve riportare una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procederà alla risoluzione della convenzione nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.

5. Qualora non comprenda i pareri ci cui al comma 3, lett. f), la documentazione tecnica allegata alla proposta di PUA e annesso accordo operativo è trasmessa ai soggetti competenti in materia ambientale, o cui comunque compete un parere obbligatorio, da rilasciarsi nei termini disposti dai rispettivi ordinamenti. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, il Comune verifica la conformità della proposta al PUG e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente. Il termine per l’esame delle proposte avanzate dai privati è raddoppiato nelle ipotesi indicate dal comma 1, secondo periodo, del presente articolo e dall’articolo 4, comma 1, nonché nel caso di programmi di intervento particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

6. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine perentorio di cui al comma 6, il Comune, qualora sia valutata la conformità della proposta di accordo alla disciplina vigente e sia raggiunta la condivisione dei suoi contenuti, anche attraverso l’eventuale introduzione di modifiche concordate con gli interessati, procede al deposito della proposta di accordo presso la sede comunale, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune e sul BURERT del relativo avviso di pubblicazione. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione della proposta di accordo e presentare osservazioni. Il Comune può svolgere, entro il medesimo termine, le ulteriori forme di consultazione di cui all’articolo 45, comma 8. La documentazione relativa alla proposta di accordo è pubblicata in apposita sezione del sito web del Comune, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

7. Nel caso in cui il PUA comporti modificazioni al PUG, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni, la Giunta comunale esprime le proprie valutazioni sulle osservazioni pervenute e trasmette il tutto al CU. Entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento, il CU esprime il proprio parere in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale dell’accordo operativo. Tale termine è raddoppiato nei casi previsti dal secondo capoverso del precedente comma 6.

8. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 7, ovvero successivi alla scadenza del termine per la formulazione del parere da parte del CU ai sensi del comma 9, l’organo competente approva il PUA e autorizza la stipula dell’accordo, a norma dell’articolo 11, comma 4-bis, della legge 241/1990, decidendo in merito alle osservazioni presentate. Il consiglio è tenuto ad adeguare l’accordo al parere formulato dal CU, quando prescritto, ed alle prescrizioni stabilite dal provvedimento di verifica di assoggettabilità.

9. Il privato e il responsabile dell’Ufficio di piano stipulano l’accordo operativo nei 10 giorni successivi.

10. Copia integrale dell’accordo sottoscritto è pubblicata sul sito web dell’amministrazione comunale ed è depositata presso la sua sede per la libera consultazione del pubblico. Un avviso dell’avvenuta stipula è pubblicato sul BURERT dalle strutture regionali, cui è inviata copia completa dell’atto. L’accordo operativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel BURERT dell’avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del DLgs. n. 33 del 2013 esso sia integralmente pubblicato sul sito web dell’amministrazione comunale.”

 

Emendamento 49/Bignami

All’articolo 38 (Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica), comma 1, le parole “può promuovere” sono così modificate “promuove”.

 

Emendamento 100/Iotti

All’art. 38 comma 1 vengono sostituite le parole "... può promuovere..." con "...promuove ...".

 

Emendamento 175/Pruccoli-Iotti

Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 38, dopo le parole “Il Comune” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati,”.

 

Emendamento 55/Pompignoli, Foti, Bignami

All’articolo 38 (Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica), comma 1, le parole “del progetto urbano” sono sostituite dalle seguenti: “del progetto urbanistico,”.

 

Emendamento 50/Pompignoli, Foti, Bignami

All’articolo 38 (Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica), comma 3, le parole “i privati” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti attuatori”.

 

Emendamento 51/Pompignoli, Foti, Bignami

All’articolo 38 (Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica), comma 3, lettera a), le parole “il progetto urbano” sono sostituite dalle seguenti: “il progetto urbanistico,”.

 

Emendamento 176/Pruccoli-Iotti

Al comma 3 dell’articolo 38 del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole “l’operatore” sono sostituite dalle seguenti: “il privato”.

b) alla lettera c) dopo le parole “fattibilità” sono inserite le seguenti “e la sostenibilità”;

c) alla lettera c) le parole “l’operatore” sono sostituite dalle seguenti: “il privato”;

d) è aggiunta in fine la seguente lettera:

“d) il documento di Valsat dell’accordo operativo, di cui all’articolo 18, commi 2, 3 e 4, ovvero il rapporto preliminare nel caso di accordo operativo sottoposto a verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 39.”.

 

Emendamento 56/Pompignoli Foti Bignami

All’articolo 38 (Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica), comma 3, lettera b) le parole “dal progetto urbano” sono sostituite dalle seguenti: “dal progetto urbanistico,”.

 

Emendamento 101/Iotti

Art. 38 comma 3, lett. c) viene sostituito dal seguente testo:

c) la relazione economico finanziaria, che illustra analiticamente i valori economici degli interventi pubblici e privati programmati e che ne dimostra la fattibilità e la sostenibilità. La relazione è corredata dalle certificazioni camerali e dalle previsioni sulle dotazioni idonee a verificare la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per la completa attuazione del programma di interventi o degli stralci funzionali in cui lo stesso eventualmente si articola.

 

Emendamento 24/Foti

All’articolo 38, comma 3, lettera c), del presente progetto di legge, le parole “e dalle documentazioni finanziarie idonee ad attestare che l’operatore possiede le competenze professionali e dispone delle risorse finanziarie” sono così modificate “idonee ad attestare che l’operatore possiede le competenze professionali”.

 

Emendamento 157/Pruccoli

Al comma 5 dell’articolo 38 dopo le parole “contributo di costruzione comprensivo” sono inserite le seguenti: “, ove previsto,”.

 

Emendamento 48/Pompignoli Foti Bignami

All’articolo 38 (Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica), comma 5, le parole “comprensivo del contributo straordinario” sono soppresse.

 

Emendamento 158/Pruccoli

All’articolo 38 dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione, copia integrale delle proposte di accordo operativo presentate sono immediatamente pubblicate sul sito web dell’amministrazione comunale e depositate presso la sua sede per la libera consultazione del pubblico.”.

 

Emendamento 178/Pruccoli

All’art. 38, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione, copia delle proposte di accordo operativo presentate è immediatamente pubblicata sul sito web del Comune e depositata presso la sede della medesima amministrazione, per consentire a chiunque di prenderne visione.”

 

Emendamento 159/Pruccoli

Al comma 6 dell’articolo 38 del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole “l’Ufficio di piano” sono sostituite dalle seguenti: “il Comune”;

b) al secondo periodo le parole “l’Ufficio di piano” sono soppresse;

c) al secondo periodo, dopo le parole “dell’art. 34, comma 2” sono inserite le seguenti: “il Comune”;

d) al secondo periodo le parole “degli operatori” sono sostituite dalle seguenti: “dei privati”.

 

Emendamento 160/Pruccoli

Al comma 7 dell’articolo 38 del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche: le parole “la Giunta comunale” sono sostituite da “il Comune si esprime sulla proposta e”.

 

Emendamento 177/Pruccoli, Rontini

All’art. 38, comma 7 del presente progetto di legge le parole “Il Comune può svolgere” sono sostituite dalle parole: “Il Comune svolge”.

 

Emendamento 161/Pruccoli

Alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 38, dopo le parole “in materia ambientale” sono inserite le seguenti: “nonché ai soggetti regolatori e gestori dei servizi pubblici locali”.

 

Emendamento 162/Pruccoli

Al comma 12 dell’articolo 38 del progetto di legge le parole “responsabile dell’Ufficio di piano” sono sostituite dalle seguenti: “rappresentante legale del Comune o suo delegato”.

 

Emendamento 163/Pruccoli

Al terzo periodo del comma 16 dell’articolo 38 del progetto di legge dopo le parole “dei soggetti” sono inserite le seguenti: “pubblici e privati”.

 

Emendamento 164/Pruccoli

Al comma 1 dell’articolo 39 del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “predisposizione della Valsat e della valutazione del CU” sono sostituite dalle seguenti: “valutazione ambientale”;

b) le parole “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”.

 

Testo art. 17 drafting:

Art. 17

Concorsi di architettura e progettazione partecipata

1. Per elevare la qualità dei progetti urbani, i Comuni possono promuovere il ricorso al concorso di progettazione e al concorso di idee nonché ai processi di progettazione partecipata per la definizione dei processi di riuso e di rigenerazione urbana.

2. I concorsi di architettura possono essere previsti, in particolare:

a) per la definizione degli indirizzi strategici e delle prescrizioni del PUG circa gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana da realizzare negli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico artistico e testimoniale, ovvero nelle aree caratterizzate da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali;

b) per l’elaborazione di progetti urbani attuativi degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana definiti dal PUG.

3. I Comuni possono altresì prevedere lo svolgimento di un processo di progettazione partecipata in sede di elaborazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi del PUG e dei contenuti degli accordi operativi e dei permessi di costruire convenzionati, per assicurare il coinvolgimento in prima persona, con modalità attive e socialmente visibili, dei residenti e degli utilizzatori nella ridefinizione degli spazi urbani, delle dotazioni territoriali e dei servizi pubblici che ricadono nel loro territorio di vita quotidiana.

4. Le convenzioni urbanistiche stipulate ai sensi dei commi 2 e 3 possono prevedere lo scomputo, dal contributo di costruzione dovuto per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana, fino al cinquanta per cento dei costi sostenuti per lo svolgimento del concorso di architettura o del processo di progettazione partecipata.

5. Rimane fermo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in merito all’utilizzo delle procedure del concorso di progettazione o del concorso di idee per la progettazione dei lavori di particolare rilevanza e complessità.

6. La Regione può concedere ai Comuni contributi diretti a promuovere la partecipazione dei cittadini alla definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana, attraverso processi di progettazione partecipata o di laboratori di urbanistica partecipata, e diretti ad incentivare il ricorso alle procedure concorsuali che consentano la scelta del progetto che meglio corrisponda agli obiettivi di qualità attesi.

 

 

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