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Legislatura X - Commissione III - Processo Verbale del 26/10/2017 pomeridiano

Processo verbale n. 36

Seduta del 26 ottobre 2017

 

Il giorno 26 ottobre 2017 alle ore 14,30 è convocata, con nota prot. n. AL.2017.53844 del 20/10/2017, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

RONTINI Manuela

Presidente

Partito Democratico

5

presente

BARGI Stefano

Vicepresidente

Lega Nord

2

presente

IOTTI Massimo

Vicepresidente

Partito Democratico

4

presente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’altra Emilia Romagna

1

assente

BAGNARI Mirco

Componente

Partito Democratico

1

presente

BIGNAMI Galeazzo

Componente

Forza Italia

2

assente

CAMPEDELLI Enrico

Componente

Partito Democratico

2

presente

FABBRI Alan

Componente

Lega Nord

1

presente

FOTI Tommaso

Componente

Fratelli d’Italia AN

1

assente

GIBERTONI Giulia

Componente

Movimento 5 Stelle

1

assente

LIVERANI Andrea

Componente

Lega Nord

1

presente

LORI Barbara

Componente

Partito Democratico

2

presente

MONTALTI Lia

Componente

Partito Democratico

5

presente

PETTAZZONI Marco

Componente

Lega Nord

2

presente

PICCININI Silvia

Componente

Movimento 5 Stelle

3

presente

POLI Roberto

Componente

Partito Democratico

2

presente

POMPIGNOLI Massimiliano

Componente

Lega Nord

1

assente

PRODI Silvia

Componente

Gruppo Misto

1

presente

PRUCCOLI Giorgio

Componente

Partito Democratico

1

presente

RAINIERI Fabio

Componente

Lega Nord

1

assente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Nord

1

assente

RAVAIOLI Valentina

Componente

Partito Democratico

2

presente

ROSSI Nadia

Componente

Partito Democratico

1

presente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico

2

presente

SASSI Gian Luca

Componente

Movimento 5 Stelle

2

presente

TARASCONI Katia

Componente

Partito Democratico

1

presente

TARUFFI Igor

Componente

Sinistra Italiana

1

presente

TORRI Yuri

Componente

Sinistra Italiana

1

presente

ZAPPATERRA Marcella

Componente

Partito Democratico

1

assente

 

Sono presenti i consiglieri: Luciana SERRI in sostituzione di Marcella ZAPPATERRA e Gabriele DELMONTE in sostituzione di Fabio RAINIERI

 

Partecipano alla seduta: Giovanni Pietro Santangelo (Resp. Serv. giuridico del territorio, disciplina dell’edilizia, sicurezza e legalità)

 

Presiede la seduta: Manuela RONTINI

Assiste la segretaria: Claudia Cattoli

Funzionario estensore: Vanessa Francescon


La presidente RONTINI dichiara aperta la seduta alle ore 14,45.

 

-     Approvazione dei processi verbali nn. 34 e 35 del 2017.

 

La Commissione approva all’unanimità.

 

Esame abbinato dei progetti di legge ogg. 4223, 101 e 158.

 

4223 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio". (Delibera di Giunta n. 218 del 27 02 2017)

 

101 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifica della L.R. 20 del 2000, Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio". (26 01 15)

A firma del Consigliere: Bignami

 

158 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifica di norme delle leggi regionali 9 dicembre 2002, n. 34, e 24 marzo 2000, n. 20". (09 02 15)

A firma del Consigliere: Foti

 

La presidente RONTINI spiega ai commissari che nella seduta odierna si proseguirà l’esame dell’articolato sul testo base, oggetto 4223.

 

Articolo 53

 

Sull’articolo 53 insiste l’emendamento n. 192

 

La Commissione accoglie con 26 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto) e 4 astenuti (LN) l’emendamento 192.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto) e 4 astenuti (LN) sull’articolo 53 così come emendato. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 54

 

Sull’articolo 54 insiste l’emendamento n. 193.

 

Il consigliere PRUCCOLI illustra l’emendamento.

 

La Commissione accoglie con 31 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 4 astenuti (LN) l’emendamento 193. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto) e 4 astenuti (LN) sull’articolo 54 così come emendato. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Emendamento 33

 

Il consigliere BARGI illustra l’emendamento.

 

Il relatore PRUCCOLI replica.

 

Prendono la parola il consigliere FABBRI e nuovamente il relatore PRUCCOLI.

 

Intervengono i consiglieri BARGI e FABBRI.

 

Il relatore PRUCCOLI ribatte.

 

La presidente RONTINI mette in votazione l’emendamento, ribadendo la volontà, affermata dal relatore di maggioranza, di riprendere la discussione sul contenuto dell’emendamento 33.

 

La Commissione respinge con 5 voti favorevoli (LN), 32 contrari (PD, SI, Misto) e nessun astenuto l’emendamento 33. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 55

 

Sull’articolo 55 insistono gli emendamenti nn. 194, 195, 196 e 197. L’emendamento 103 è stato ritirato.

 

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 7 astenuti (LN, SI, Misto) gli emendamenti 194, 195 e 196. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione accoglie con 27 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 4 astenuti (LN) l’emendamento 197. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto) e 4 astenuti (LN) sull’articolo 55 così come emendato. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articoli 56 e 57

 

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 27 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 4 astenuti (LN) sugli articoli 56 e 57. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articoli 58 e 59

 

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 24 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto) e 5 astenuti (LN) sugli articoli 58 e 59. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 60

 

Sull’articolo 60 insiste l’emendamento n. 57.

 

La Commissione respinge con 5 voti favorevoli (LN), 27 contrari (PD, SI, Misto) e nessun astenuto l’emendamento 57. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto) e 5 astenuti (LN) sull’articolo 60. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 61

 

Sull’articolo 61 insiste l’emendamento n. 198.

 

La Commissione accoglie con 24 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto) e 5 astenuti (LN) l’emendamento n. 198. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto) e 5 astenuti (LN) sull’articolo 61 così come emendato. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 62

 

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 5 astenuti (LN) sull’articolo 60. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articoli 63, 64 e 65

 

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 8 astenuti (LN, SI, Misto) sugli articoli 63, 64 e 65. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 66

 

La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 5 astenuti (LN) sull’articolo 66.

Il gruppo assembleare del Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 67

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD), 3 contrari (SI, Misto) e 5 astenuti (LN) sull’articolo 67. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articoli 68 e 69

 

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 8 astenuti (LN, SI, Misto) sugli articoli 68 e 69. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 70

 

Sull’articolo 70 insiste l’emendamento n. 52. Gli emendamenti nn. 53 e 199 sono stati ritirati.

 

La Commissione respinge con 5 voti favorevoli (LN), 32 contrari (PD, SI, Misto) e nessun astenuto l’emendamento 52. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 8 astenuti (LN, SI, Misto) sull’articolo 70. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

Articolo 71

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 8 astenuti (LN, SI, Misto) sull’articolo 71. Il gruppo assembleare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto.

 

La presidente RONTINI ricorda che la prossima settimana non ci sarà seduta mentre la Commissione si riunirà nuovamente il 9 novembre per concludere l’esame dell’articolato e trattare gli ulteriori oggetti che verranno calendarizzarti.

 

La seduta termina alle ore 15,15.

 

Approvato nella seduta del 9 novembre 2017.

 

 

La segretaria

La Presidente

Claudia Cattoli

Manuela Rontini

 


ALLEGATO

 

EMENDAMENTI ALL’OGGETTO 4223

 

Emendamento 192/ Pruccoli

Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 53 del progetto di legge dopo le parole “medesime attività” la parola “economiche” è soppressa.

 

Emendamento 193/ Pruccoli

All’articolo 54 del progetto di legge dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Qualora l’opera da localizzare contrasti con previsioni degli strumenti di pianificazione della Città metropolitana di Bologna o dei soggetti di area vasta, l’intesa è espressa sentiti anche tali enti, che si pronunciano entro trenta giorni. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.”.

 

Emendamento 33/ Bargi e Pompignoli

Dopo l’art. 54 (Localizzazione delle opere di interesse statale), sono inseriti i seguenti:

“Art. 54 bis

Realizzazione edifici di culto e attrezzature per servizi religiosi

1. La Regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica.

2.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Esse devono presentare i seguenti requisiti:

a) presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell’ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo;

b) i relativi statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo gli enti delle confessioni religiose di cui ai commi 2 e 2 bis devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato. Le convenzioni prevedono espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione.

4. Per consentire ai comuni la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, viene istituita e nominata con provvedimento di Giunta regionale, che stabilisce anche composizione e modalità di funzionamento, una consulta per il rilascio di parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2. La consulta opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

5. I contributi e le provvidenze disciplinati dalla presente legge hanno natura distintiva ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell’edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e della Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi dei comuni diretti a soddisfare specifici interessi locali nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

 

Art. 54 ter

Ambito di applicazione

1. Sono attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi:

a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l’area destinata a sagrato;

b) gli immobili destinati all’abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;

c) nell’esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;

d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

2. Le attrezzature di cui al comma 1 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto.

 

Art. 54 quater

Piano per le attrezzature religiose

1. Le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all’articolo 54 bis.

2. L’installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il piano di cui al comma 1; senza il suddetto piano non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da confessioni di cui all’articolo 54 bis.

3. Nel corso del procedimento per la predisposizione del piano di cui al comma 1 vengono acquisiti i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell’ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l’autonomia degli organi statali. Resta ferma la facoltà per i comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’ordinamento statale.

4. I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Legge regionale “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”.

5. Il piano delle attrezzature religiose deve prevedere tra l’altro:

a) la presenza di strade di collegamento o adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti;

b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti;

c) distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale;

d) uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell’edificio da destinare a luogo di culto. Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali;

e) la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all’edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto d’ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell’ordine;

f) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l’accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;

g) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio emiliano romagnolo, così come individuate dal Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) quale parte tematica del Piano territoriale regionale (Ptr).”.

 

Emendamento 103/Iotti

L'art. 55 comma 4. viene modificato come segue:

“4. La piena e corretta operatività degli uffici di piano richiede la messa a disposizione delle competenze professionali richieste dalla presente legge per lo svolgimento delle funzioni di governo del territorio, tra cui quelle in campo pianificatorio, paesaggistico, ambientale, giuridico ed economico finanziario.”

 

Emendamento 194/Pruccoli

Al comma 1 dell’articolo 55 del progetto di legge è aggiunto in fine il seguente periodo: “L’ufficio di piano è costituito entro il termine perentorio di cui all’articolo 3, comma 1; decorso tale termine possono essere attuati unicamente gli interventi indicati dal comma 7 dell’articolo 4.

 

Emendamento 195/Pruccoli

Il comma 2 dell’articolo 55 è sostituito dal seguente:

“2. L’ufficio di piano svolge i compiti attinenti alla pianificazione urbanistica, tra cui la predisposizione del PUG e degli accordi operativi e il supporto alle attività di negoziazione con i privati e di coordinamento con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del territorio, fatte salve le attività riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organismi tecnici ovvero agli organi politici.”.

 

Emendamento 196/Pruccoli

Al comma 6 dell’articolo 55 del progetto di legge le parole “, e, in subordine, alle Unioni che abbiano costituito uffici di piano intercomunali tra i Comuni facenti parte dell’Unione che non abbiano conferito alla stessa l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica” sono soppresse.

 

Emendamento 197/Paruolo, Pruccoli e Rontini

All’articolo 55 è aggiunto in fine il seguente comma 7:

“7. Il rapporto di collaborazione con l’Ufficio di piano per l’elaborazione e gestione del PUG costituisce causa di incompatibilità rispetto ad ogni incarico attinente alla predisposizione e presentazione di accordi operativi, accordi di programma e titoli abilitativi convenzionati, attuativi del medesimo piano.”.

 

Emendamento 57/Pompignoli, Foti, Bignami

All’articolo 60 (Accordi di programma in variante ai piani), comma 3, le parole “il progetto urbano” sono sostituite dalle seguenti: “il progetto urbanistico,”.

 

Emendamento 198/Pruccoli

Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 61 del progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “soggetti privati” è inserita la seguente: “coinvolti”;

b) le parole “degli operatori” sono sostituite dalle seguenti: “dei privati”.

 

Emendamento 199/Pruccoli

Il comma 5 dell’articolo 70 è abrogato.

 

Emendamento 52/Pompignoli, Foti e Bignami

All’articolo 70 (Autorizzazione paesaggistica), comma 8, dopo le parole “sottoposta a nuova autorizzazione” sono inserite le seguenti: “, ferma restando la possibilità di concludere i lavori entro e non oltre l’anno successivo alla scadenza del quinquennio medesimo, senza necessità di richiedere una nuova autorizzazione”.

 

Emendamento 53/ Pompignoli, Foti e Bignami

All’articolo 70 (Autorizzazione paesaggistica), al termine del comma 8, è aggiunto il seguente capoverso: “Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.”.

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