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Legislatura X - Commissione I - Processo Verbale del 12/12/2017 pomeridiano

Processo verbale n. 41

Seduta del 12 dicembre 2017

 

Il giorno 12 dicembre 2017 alle ore 14,30 è convocata, con nota prot. n. AL.2017.63768 del 5/12/2017, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

POMPIGNOLI Massimiliano

Presidente

Lega Nord Emilia e Romagna

2

presente

BERTANI Andrea

Vicepresidente

Movimento 5 Stelle

3

presente

POLI Roberto

Vicepresidente

Partito Democratico

6

presente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’Altra Emilia Romagna

1

assente

BARGI Stefano

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

2

presente

BESSI Gianni

Componente

Partito Democratico

3

presente

BIGNAMI Galeazzo

Componente

Forza Italia

2

assente

BOSCHINI Giuseppe

Componente

Partito Democratico

3

presente

CALVANO Paolo

Componente

Partito Democratico

1

presente

CARDINALI Alessandro

Componente

Partito Democratico

2

presente

DELMONTE Gabriele

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

1

presente

FOTI Tommaso

Componente

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale

1

presente

MARCHETTI Daniele

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

2

presente

MOLINARI Gian Luigi

Componente

Partito Democratico

6

presente

MUMOLO Antonio

Componente

Partito Democratico

2

presente

PICCININI Silvia

Componente

Movimento 5 Stelle

2

presente

PARUOLO Giuseppe

Componente

Partito Democratico

1

presente

PRODI Silvia

Componente

Gruppo Misto

1

presente

PRUCCOLI Giorgio

Componente

Partito Democratico

1

presente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

2

presente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico

3

presente

TARUFFI Igor

Componente

Sinistra Italiana

2

presente

ZOFFOLI Paolo

Componente

Partito Democratico

1

presente

 

È presente il consigliere Enrico AIMI in sostituzione di Galeazzo BIGNAMI.

Sono altresì presenti le consigliere Barbara LORI (PD) e Valentina RAVAIOLI (PD) e l’assessore al Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane, pari opportunità Emma PETITTI.

Partecipano alla seduta: Francesco Raphael Frieri (Dir. Gen. Risorse, Europa, innovazione e istituzioni), Cristina Govoni (Resp. Serv. giuridico dell'Ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali), Monica Guida (Resp. Serv. Difesa del suolo, della costa e bonifica), Alessandro Meggiato (Resp. Serv. Trasporto pubblico e mobilità sostenibile, Onelio Pignatti (Resp. Serv. Bilancio e finanze), Paola Castellini (Serv. Turismo, commercio e sport).

Presiedono la seduta: Massimiliano POMPIGNOLI e Roberto POLI

Assiste la segretaria: Claudia Cattoli

Funzionario estensore: Claudia Cattoli


Il presidente POMPIGNOLI dichiara aperta la seduta alle ore 14,50.

 

-     Approvazione del processo verbale n. 38 del 2017

 

La Commissione all’unanimità dei presenti approva il processo verbale.

 

5613 - Proposta recante: “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale - DEFR 2018 e rendicontazione degli obiettivi strategici del DEFR 2016”. (Delibera di Giunta n. 1631 del 23 10 17)

 

5720 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018". (Delibera di Giunta n. 1913 del 29 11 17)

 

5721 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (Legge di stabilità regionale 2018)". (Delibera di Giunta n. 1914 del 29 11 17)

 

5722 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". (Delibera di Giunta n. 1915 del 29 11 17)

 

Il presidente POMPIGNOLI introduce l’esame degli oggetti assembleari relativi alla manovra di bilancio 2018.

 

Intervengono sull’ordine dei lavori il relatore di minoranza consigliere BARGI, i consiglieri FOTI e PICCININI, il relatore consigliere BOSCHINI, il presidente POMPIGNOLI, la consigliera PICCININI e il presidente POMPIGNOLI.

 

Il consigliere BARGI formula alcune domande.

 

Rispondono l’assessore PETITTI e il dott. PIGNATTI.

 

L’assessore PETITTI illustra gli emendamenti della Giunta regionale presentati al progetto di legge ogg. 5720 (collegato alla legge di stabilità 2018) e dichiara il ritiro dell’emendamento 46.

 

Il presidente POMPIGNOLI, in riferimento alle osservazioni del consigliere Foti, dichiara ammissibili tutti gli emendamenti presentati.

 

L’assessore PETITTI completa l’illustrazione.

 

Il dott. PIGNATTI completa la risposta fornita in precedenza.

 

Assume la presidenza il vicepresidente POLI.

 

Intervengono i consiglieri PICCININI e FOTI.

 

Rispondono l’assessore PETITTI, il direttore FRIERI e il dott. RICCIARDELLI.

 

Intervengono il consigliere FOTI, il presidente POLI, il consigliere FOTI, il presidente POLI, il consigliere FOTI.

 

Risponde il direttore FRIERI.

 

Interviene di nuovo il consigliere FOTI, risponde il direttore FIERI, prendono la parola i consiglieri FOTI e PICCININI, replica il direttore FRIERI.

 

Il presidente POLI dichiara conclusa la discussione generale e pone in votazione la proposta ogg. 5613.

 

5613 - Proposta recante: “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale - DEFR 2018 e rendicontazione degli obiettivi strategici del DEFR 2016”. (Delibera di Giunta n. 1631 del 23 10 17)

 

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SI, Misto), 13 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto.

 

Il presidente POLI invita quindi la Commissione a procedere all’esame del progetto di legge ogg. 5720 sulla base del documento di lavoro predisposto dalla segreteria della Commissione.

 

5720 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018". (Delibera di Giunta n. 1913 del 29 11 17)

 

Il presidente POLI, su richiesta del relatore consigliere BOSCHINI, propone alla Commissione di richiedere, ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento interno, il parere del Consiglio delle Autonomie locali sul pdl in oggetto.

 

La Commissione concorda all’unanimità dei presenti.

 

Il presidente POLI pone quindi in votazione gli articoli e gli emendamenti (v. allegato).

 

Art. 1

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SI, Misto), 13 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’articolo suddetto.

 

Emendamento 8 (aggiuntivo dell’art. 1 bis)

 

La consigliera PICCININI illustra l’emendamento.

 

Il consigliere BOSCHINI interviene in dichiarazione di voto.

 

Il presidente POLI pone in votazione la versione n. 1 dell’emendamento 8.

 

La Commissione esprime parere contrario con 35 voti contrari (PD, SI, LN, Misto), 5 a favore (M5S), nessun astenuto all’emendamento suddetto. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Il presidente POLI dichiara preclusa la versione n. 2 dell’emendamento 8.

 

Art. 2

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SI, Misto), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’articolo suddetto.

 

Emendamento 9 (aggiuntivo dell’art. 2 bis)

 

Il consigliere BERTANI illustra l’emendamento.

 

Intervengono i consiglieri FOTI, MOLINARI, BERTANI, CARDINALI e BERTANI.

 

La Commissione esprime parere contrario con 34 voti contrari (PD, SI, Misto, LN), 5 a favore (M5S), nessun astenuto all’emendamento suddetto. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Art. 3

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI, Misto), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’articolo suddetto.

 

Art. 4

 

Il presidente POLI ricorda che l’emendamento 46 è stato ritirato e pone in votazione l’articolo 4.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI, Misto), 9 contrari (LN, M5S), 1 astenuto (FDI-AN) all’articolo suddetto.

 

Emendamento 47 (aggiuntivo dell’art. 4 bis che diventa art. 5)

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, SI, Misto, FDI-AN), 9 contrari (LN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

 

Emendamento 48 (aggiuntivo dell’art. 4 ter che diventa art. 6)

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI, Misto), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

 

Art. 5 (che diventa art. 7)

 

Il presidente POLI informa che sull’articolo 5 insiste l’emendamento 49.

 

Emendamento 49

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI, Misto), 9 contrari (LN, M5S), 1 astenuto (FDI-AN) all’emendamento suddetto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI, Misto), nessun contrario, 10 astenuti (LN, FDI-AN, M5S) all’articolo 5 così modificato.

 

Emendamenti 10, 11 e 12 (aggiuntivi rispettivamente degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater)

 

Il consigliere BERTANI illustra gli emendamenti.

 

Intervengono i consiglieri BOSCHINI e FOTI.

 

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere contrario con 31 voti contrari (PD, SI, Misto, LN), 5 a favore (M5S), nessun astenuto a ciascuno degli emendamenti suddetti. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Emendamenti 13 e 62 (aggiuntivi rispettivamente degli articoli 5 quinquies e 5 tertius decimus)

 

Il consigliere BERTANI illustra l’emendamento 13.

 

Intervengono i consiglieri BOSCHINI, BERTANI, BOSCHINI e TARUFFI.

 

La consigliera PICCININI illustra l’emendamento 62 e, alla luce della discussione svolta, lo ritira.

 

Il presidente POLI pone in votazione l’emendamento 13.

 

La Commissione esprime parere contrario con 32 voti contrari (PD, SI, LN), 5 a favore (M5S), nessun astenuto all’emendamento suddetto. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Emendamento 14 (aggiuntivo dell’art. 5 sexies)

La Commissione esprime parere contrario con 30 voti contrari (PD, LN), 7 a favore (M5S, SI), nessun astenuto all’emendamento suddetto. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Emendamento 15 (aggiuntivo dell’articolo 5 septies)

La Commissione esprime parere contrario con 30 voti contrari (PD, LN), 5 a favore (M5S), 2 astenuti (SI) all’emendamento suddetto. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Emendamenti 16 (aggiuntivo dell’articolo 5 octies)

La Commissione esprime parere contrario con 32 voti contrari (PD, SI, LN), 5 a favore (M5S), nessun astenuto all’emendamento suddetto. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Emendamento 17 (aggiuntivo dell’art. 5 nonies)

La Commissione esprime parere contrario con 30 voti contrari (PD, LN), 7 a favore (M5S, SI), nessun astenuto all’emendamento suddetto. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Emendamento 18 (aggiuntivo dell’art. 5 decies)

La Commissione esprime parere contrario con 32 voti contrari (PD, SI, LN), 5 a favore (M5S), nessun astenuto all’emendamento suddetto. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Il consigliere BOSCHINI interviene motivando le ragioni della contrarietà agli emendamenti appena votati relativi alla materia sanitaria.

 

La consigliera PICCININI interviene a favore degli emendamenti stessi, in particolare per quanto riguarda il merito dell’emendamento 14.

 

Emendamento 19 (aggiuntivo dell’art. 5 undecies)

 

Il consigliere BERTANI illustra l’emendamento.

 

Il consigliere BOSCHINI interviene in dichiarazione di voto.

 

La Commissione esprime parere contrario con 33 voti contrari (PD, SI, LN), 5 a favore (M5S), nessun astenuto all’emendamento suddetto. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Emendamento 50 (aggiuntivo dell’art. 5 bis che diventa art. 8)

La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, SI, M5S), nessun contrario, 4 astenuti (LN) al nuovo articolo. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Art. 6 (che diventa art. 9)

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, SI), 6 contrari (M5S, FDI-AN), 4 astenuti (LN) all’articolo suddetto.

 

Art. 7 (che diventa art. 10)

 

Il presidente POLI informa che sull’articolo 7 insiste l’emendamento 51.

 

Emendamento 51

 

Il consigliere FOTI chiede alcuni chiarimenti.

 

Risponde il dott. RICCIARDELLI.

 

Il consigliere FOTI chiede ulteriori chiarimenti.

 

Rispondono il dott. RICCIARDELLI e la dott.ssa CASTELLINI.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI), nessun contrario, 10 astenuti (LN, FDI-AN, M5S) all’emendamento suddetto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (M5S, LN, FDI-AN), nessun astenuto all’articolo 7 così modificato.

 

Articoli 8 e 9 (che diventano rispettivamente articoli 11 e 12)

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI), 6 contrari (M5S, FDI-AN), 4 astenuti (LN) a ciascuno degli articoli suddetti.

 

Art. 10 (che diventa art. 13)

 

Il presidente POLI informa che sull’articolo 10 insistono gli emendamenti 20, 21 e 22.

 

Il consigliere BERTANI li illustra.

 

Il consigliere BOSCHINI interviene in dichiarazione di voto.

 

Emendamento 20

La Commissione esprime parere favorevole con 34 voti a favore (PD, SI, LN, FDI-AN, M5S), nessun contrario o astenuto all’emendamento suddetto.

 

Emendamenti 21 e 22

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere contrario con 29 voti contrari (PD, SI, LN, FDI-AN), 5 a favore (M5S), nessun astenuto a ciascuno degli emendamenti suddetti.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 6 contrari (M5S, FDI-AN), 4 astenuti all’articolo 10 così modificato.

 

Articoli 11, 12 e 13 (che diventano rispettivamente articoli, 14, 15 e 16)

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 6 contrari (M5S, FDI-AN), 4 astenuti (LN) a ciascuno degli articoli suddetti.

 

Art. 14 (che diventa art. 17)

 

Interviene il consigliere FOTI.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’articolo suddetto.

 

Emendamento 52 (aggiuntivo dell’art. 14 bis che diventa art. 18)

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

 

Art. 15 (che diventa art. 19)

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’articolo suddetto.

 

Art. 16 (che diventa art. 20)

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 5 contrari (M5S), 5 astenuti (LN, FDI-AN) all’articolo suddetto.

 

Emendamento 53 (aggiuntivo dell’art. 16 bis che diventa art. 21)

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 5 contrari (M5S), 4 astenuti (LN) al nuovo articolo. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Art. 17 (che diventa art. 22)

 

La consigliera PICCININI chiede alcuni chiarimenti.

 

Risponde il dott. RICCIARDELLI.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’articolo suddetto.

 

Emendamenti 23 e 66 (aggiuntivi dei rispettivi articoli 17 bis)

 

Il consigliere MARCHETTI illustra l’emendamento 66.

 

La consigliera PICCININI illustra l’emendamento 23.

 

Intervengono i consiglieri FOTI, TARUFFI, BOSCHINI, FOTI e PICCININI.

 

Il presidente POLI pone in votazione l’emendamento 23.

 

La Commissione esprime parere contrario con 21 voti contrari (PD), 7 a favore (M5S, SI), 4 astenuti (LN) all’emendamento suddetto. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Il presidente POLI pone quindi in votazione l’emendamento 66.

 

La Commissione esprime parere contrario con 23 voti contrari (PD, SI), 10 a favore (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’emendamento suddetto.

 

Articoli 18 e 19 (che diventano rispettivamente articoli 23 e 24)

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere favorevole con 23 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto a ciascuno degli articoli suddetti.

 

Emendamento 54 (aggiuntivo dell’art. 19 bis che diventa art. 25)

 

Intervengono i consiglieri BERTANI e FOTI, la dott.ssa GOVONI, i consiglieri FOTI e BERTANI, la dott.ssa GOVONI, il consigliere FOTI, la dott.ssa GOVONI, il presidente POLI, il consigliere FOTI e la dott.ssa GOVONI.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (PD), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

 

Art. 20 (che diventa art. 26)

 

Il presidente POLI informa che sull’articolo 20 insistono gli emendamenti 24 e 43.

 

Il consigliere BERTANI illustra l’emendamento 24.

 

Il consigliere BARGI illustra l’emendamento 43.

 

Intervengono il consigliere FOTI e il presidente POLI.

 

Emendamento 24

La Commissione esprime parere contrario con 26 voti contrari (PD, SI, LN), 5 a favore (M5S), nessun astenuto all’emendamento suddetto. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Emendamento 43

La Commissione esprime parere contrario con 22 voti contrari (PD, SI), 5 a favore (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S) all’emendamento suddetto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’articolo 20.

 

Art. 21 (che diventa art. 27)

 

Il presidente POLI informa che sull’articolo 21 insistono gli emendamenti 44, 3 e 25.

 

Il consigliere BARGI illustra l’emendamento 44.

 

Il consigliere BERTANI illustra l’emendamento 25.

 

Il consigliere FOTI illustra l’emendamento 3.

 

Interviene il consigliere BOSCHINI in dichiarazione di voto.

 

Emendamento 44

La Commissione esprime parere contrario con 27 voti contrari (PD, SI, M5S), 4 a favore (LN), 1 astenuto (FDI-AN) all’emendamento suddetto.

 

Emendamento 3

La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, SI, LN, FDI-AN, M5S), nessun contrario o astenuto all’emendamento suddetto.

 

Emendamento 25

La Commissione esprime parere contrario con 22 voti contrari (PD, SI), 5 a favore (M5S), 5 astenuti (LN, FDI-AN) all’emendamento suddetto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’articolo 21 così modificato.

 

Il consigliere FOTI ritira l’emendamento 7.

 

Art. 22 (che diventa art. 28).

 

Il presidente POLI informa che sull’articolo 22 insistono gli emendamenti 2, 4, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.

 

Intervengono il consigliere BOSCHINI e il presidente POLI.

 

Il consigliere BERTANI illustra gli emendamenti 26, 27 e 28 e a seguire gli emendamenti 30, 31 e 32.

 

Intervengono i consiglieri TARUFFI, FOTI e CARDINALI, il presidente POLI e il consigliere FOTI.

 

La dott.ssa GUIDA fornisce con alcuni chiarimenti tecnici.

 

Il consigliere BERTANI chiede ulteriori chiarimenti.

 

Risponde la dott.ssa GUIDA.

 

Emendamenti 2 e 4

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere contrario con 22 voti contrari (PD, SI), 10 a favore (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto a ciascuno degli emendamenti suddetti.

 

Emendamenti 26 e 27

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere contrario con 24 voti contrari (PD, LN), 7 a favore (M5S, SI), nessun astenuto a ciascuno degli emendamenti suddetti. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Emendamenti 28, 29, 30, 31, 32 e 33

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere contrario con 24 voti contrari (PD, LN), 7 a favore (M5S, SI), nessun astenuto a ciascuno degli emendamenti suddetti. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Il presidente POLI pone quindi in votazione l’articolo 22.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (M5S, FDI-AN), 4 astenuti (LN) all’articolo 22.

 

Art. 23 (che diventa art. 29)

 

Il presidente POLI informa che sull’articolo 23 insistono gli emendamenti 67 e 34.

 

La consigliera PICCININI li illustra.

 

Il consigliere BOSCHINI interviene in dichiarazione di voto.

 

Emendamento 67

La Commissione esprime parere contrario con 20 voti contrari (PD), 9 a favore (M5S, LN), 2 astenuti (SI) all’emendamento suddetto.

 

Emendamento 34

La Commissione esprime parere contrario con 22 voti contrari (PD, SI), 9 a favore (M5S, LN), nessun astenuto all’emendamento suddetto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SI), 9 contrari (LN, M5S), nessun astenuto all’articolo 23.

 

Articoli 24 e 25 (che diventano rispettivamente articoli 30 e 31)

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto a ciascuno degli articoli suddetti.

 

Art. 26 (che diventa art. 32)

 

Il presidente POLI informa che sull’articolo 26 insistono gli emendamenti 5 e 35.

 

Intervengono i consiglieri BERTANI e BOSCHINI.

 

Emendamenti 5 e 35

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere contrario con 22 contrari (PD), 12 a favore (LN, FDI-AN, M5S, SI), nessun astenuto a ciascuno degli emendamenti suddetti.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’articolo 26.

 

Emendamento 1 (aggiuntivo dell’art. 26 bis)

 

Il consigliere BOSCHINI interviene in dichiarazione di voto.

 

La Commissione esprime parere contrario con 22 voti contrari (PD, SI), 10 a favore (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’emendamento suddetto.

 

Emendamento 36 (aggiuntivo dell’art. 26 bis)

 

Il consigliere BERTANI illustra l’emendamento.

 

Il consigliere BOSCHINI interviene in dichiarazione di voto.

 

La Commissione esprime parere contrario con 20 voti contrari (PD), 7 a favore (M5S, SI), 4 astenuti (LN) all’emendamento suddetto. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Emendamento 55 (aggiuntivo dell’art. 26 bis che diventa art. 33)

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

 

Emendamento 68 (aggiuntivo dell’art. 26 bis)

 

Il consigliere BERTANI illustra l’emendamento.

 

Intervengono i consiglieri BOSCHINI e BERTANI e l’assessore PETITTI.

 

La Commissione esprime parere contrario con 22 voti contrari (PD, SI), 7 a favore (M5S, LN), nessun astenuto all’emendamento suddetto. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Articoli 27 e 28 (che diventano rispettivamente articoli 34 e 35)

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto a ciascuno degli articoli suddetti.

 

Art. 29 (che diventa art. 36)

 

Il presidente POLI informa che sull’articolo 29 insistono gli emendamenti 45 e 69.

 

Il consigliere BOSCHINI dichiara la propria disponibilità a modificare il testo dell’articolo in vista dell’esame dell’Aula.

 

Il consigliere BARGI illustra l’emendamento 45 e, considerata la dichiarazione del relatore, lo ritira.

 

Anche il consigliere BERTANI ritira l’emendamento 69.

 

Il presidente POLI pone quindi in votazione l’articolo 29.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’articolo suddetto.

 

Articoli 30, 31 e 32 (che diventano rispettivamente articoli 37, 38 e 39)

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto a ciascuno degli articoli suddetti.

 

Emendamenti 37 e 38 (aggiuntivi rispettivamente degli articoli 32 bis e 32 ter)

 

Il consigliere BERTANI illustra gli emendamenti.

 

Intervengono i consiglieri BOSCHINI e BERTANI e la dott.ssa GOVONI.

 

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere contrario con 28 voti a contrari (PD, SI, LN), 5 a favore (M5S), nessun astenuto a ciascuno degli emendamenti suddetti. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Emendamenti 63 e 64 (aggiuntivi rispettivamente degli articoli 32 quater e 32 quinquies)

 

Il consigliere BERTANI illustra gli emendamenti.

 

Il consigliere BOSCHINI interviene in dichiarazione di voto.

 

Il consigliere BERTANI replica.

 

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere contrario con 22 voti a contrari (PD), 7 a favore (M5S, SI), 4 astenuti (LN) a ciascuno degli emendamenti suddetti. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Art. 33 (che diventa art. 40)

 

Il presidente POLI informa che sull’articolo 33 insiste l’emendamento 39.

 

Emendamento 39

 

Il consigliere BERTANI illustra l’emendamento.

 

Il consigliere BOSCHINI interviene in dichiarazione di voto.

 

La Commissione esprime parere contrario con 22 voti a contrari (PD), 11 a favore (M5S, SI, LN), nessun astenuto all’emendamento suddetto. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’articolo 33.

 

Art. 34 (che diventa art. 41)

 

Il presidente POLI informa che sull’articolo 34 insistono gli emendamenti 40 e 41.

 

Emendamenti 40 e 41

 

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere contrario con 22 voti a contrari (PD), 7 a favore (M5S, SI), 4 astenuti (LN) a ciascuno degli emendamenti suddetti. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’articolo 34.

 

Art. 35 (che diventa art. 42)

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’articolo suddetto.

 

Art. 36 (che diventa art. 43)

 

Il presidente POLI informa che sull’articolo 36 insiste l’emendamento 42.

 

Emendamento 42

La Commissione esprime parere contrario con 22 voti a contrari (PD), 7 a favore (M5S, SI), 4 astenuti (LN) all’emendamento suddetto. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’articolo 36.

 

Emendamento 57 (aggiuntivo dell’art. 36 bis che diventa art. 44)

 

Il consigliere BERTANI chiede alcuni chiarimenti.

 

Risponde il dott. MEGGIATO.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

 

Emendamento 65 (aggiuntivo dell’art. 36 bis)

 

La consigliera PICCININI illustra l’emendamento.

 

Il consigliere BOSCHINI interviene in dichiarazione di voto.

 

La Commissione esprime parere contrario con 24 voti a contrari (PD, SI), 5 a favore (M5S), 4 astenuti (LN) all’emendamento suddetto. Il gruppo assembleare FDI-AN non partecipa al voto.

 

Articoli 37, 38, 39 e 40 (che diventano rispettivamente articoli 45, 46, 47 e 48)

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto a ciascuno degli articoli suddetti.

 

Emendamenti 58, 59, 60 e 61 (aggiuntivi rispettivamente del capo IV bis e degli articoli 40 bis, 40 ter e 40 quater, che diventano rispettivamente capo V e articoli 49, 50 e 51)

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto al nuovo capo e a ciascuno dei nuovi articoli.

 

Art. 41 (che diventa art. 52)

 

Il presidente POLI informa che sull’articolo 41 insistono gli emendamenti 6 e 56 e ricorda che l’emendamento 7 è stato ritirato.

 

Emendamento 6

 

Il consigliere FOTI illustra l’emendamento.

 

La Commissione esprime parere contrario con 24 voti a contrari (PD, SI), 5 a favore (FDI-AN, LN), 5 astenuti (M5S) all’emendamento suddetto.

 

Emendamento 56

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’emendamento suddetto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’articolo 41 così modificato.

 

Art. 42 (che diventa art. 53)

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 10 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all’articolo suddetto.

 

Il relatore di minoranza consigliere BARGI preannuncia di svolgere relazione orale ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 

Il presidente POLI rinvia l’esame dei progetti di legge ogg. 5721 e 5722 alla seduta successiva già convocata il giorno seguente.

 

La seduta termina alle ore 18,45.

 

Approvato nella seduta del 16 gennaio 2018.

 

La segretaria

Il Presidente

Il Presidente

Claudia Cattoli

Massimiliano Pompignoli

Roberto Poli

 


ALLEGATO al processo verbale 41

Seduta del 12 dicembre 2017

 

EMENDAMENTI PRESENTATI AL PDL 5720

 

5720 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018". (Delibera di Giunta n. 1913 del 29 11 17)

Relatore consigliere Giuseppe Boschini

Relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi

 

 

Emendamento 8 M5S

cons Piccinini, Bertani, Sassi, Sensoli

Al Capo I sono apportate le seguenti modifiche:

“1) la rubrica è modificata in “Tributi, Organizzazione e Personale”;

2) dopo l’articolo 1, nel Capo I, è inserito il seguente:

Versione 1:

“Art. 1 bis

Entrata in vigore dell’IRESA

1. Il Titolo III “Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)” della legge regionale dell’Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) entra in vigore il 1° gennaio 2018.”.”

Versione 2:

“Art. 1 bis

Riattivazione dell’IRESA

Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili Civili

1. Le disposizioni contenute nel titolo III, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15, “Norme in materia di tributi regionali”, in applicazione del comma 2 dell’articolo 20 della medesima legge, decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

 

Emendamento 9 M5S

cons Bertani, Sensoli, Piccinini, Sassi

Dopo l’art. 2 è introdotto il seguente:

“Art. 2 bis

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2015

1. AI comma 1 dell’art. 18 della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5, “Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)” alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: “Le risorse che si prevede di non utilizzare sono restituite, già nell’anno in corso ed anno per anno, mediante provvedimento dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa, al bilancio regionale, nell’ambito della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 1 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo” al fine di sostenere le iniziative previste dal documento di indirizzo programmatico triennale di cui alla legge regionale legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), articolo 10, comma 1, con particolare riferimento alle aree maggiormente interessate dai principali flussi migratori diretti verso il nostro territorio.”.

 

Emendamento 46 Giunta

Alla fine del comma 2 dell’articolo 4 del pdl è aggiunto il seguente periodo: “Le procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono espletate prioritariamente rispetto ad ogni altra procedura di reclutamento del personale.”.

 

Emendamento 47 Giunta

Dopo l’articolo 4 del pdl è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 4 bis

Vigenza delle graduatorie regionali

1. Al fine di consentire l’acquisizione di personale con professionalità pluridisciplinare, le graduatorie della Regione Emilia-Romagna per l’assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrato nella categoria C, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018.”.

 

Emendamento 48 Giunta

Dopo l’articolo 4 bis del pdl è aggiunto il seguente:

“Art. 4 ter

Disposizioni applicative dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017

1. L’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applica, ferme restando le esclusioni dalla medesima disposizione previste, agli enti del Sistema delle amministrazioni regionali di cui alla lettera d) del comma 3 bis dell’articolo 1 della legge regionale n. 43 del 2001, compresa l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia.”.

 

Emendamento 49 Giunta

Nel primo e nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 5 del pdl, le parole “alla data di pubblicazione della presente legge” sono sostituite con le parole “alla data del 29 dicembre 2017”.

 

Emendamento 10 M5S

cons Bertani, Sensoli, Piccinini, Sassi

Dopo l’articolo 5 è inserito il nuovo Capo I bis “Riduzione dei costi della politica e snellimento struttura amministrativa regionale” e in esso il seguente articolo:

“Art. 5 bis

Abrogazione correlazione vitalizio

1. L’art. 31 “Norma in materia di assegni vitalizi di adeguamento alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)” della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione” è abrogato.

2. I risparmi di spesa, di cui al comma 1, sono destinate al Fondo per le professioni ed il microcredito.”.

 

Emendamento 11 M5S

cons Bertani, Sensoli, Piccinini, Sassi

Dopo l’articolo 5, nel nuovo Capo I bis “Riduzione dei costi della politica e snellimento struttura amministrativa regionale” è inserito il seguente articolo:

“Art. 5 ter

Determinazione calcolo assegno vitalizio

1. L'articolo 18 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è interamente sostituito dal seguente testo:

"1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato adottando i principi propri e la regolamentazione del sistema contributivo, previsto dalla normativa nazionale vigente per la pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego, e in base alle somme trattenute sull'indennità di carica.

2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto e sentito il parere della competente Commissione assembleare, secondo I principi di cui al comma l, individua le modalità, gli importi e regola la fase transitoria di passaggio dal vecchio sistema di assegno vitalizio a quello nuovo dettato dalla presente legge.

3 Il Collegio regionale dei revisori dei conti, di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 "Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. l, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) -convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente” previa attribuzione di nuova funzione, a norma dell'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale, senza compenso aggiuntivo, si esprime, nei successivi 180 giorni con parere vincolante, sull'aderenza dell'atto, di cui al comma 2, ai principi, di cui al comma l.

4. I risparmi di spesa di cui al comma 1 sono destinati al Fondo per le professioni ed il microcredito.”.

 

Emendamento 12 M5S

cons Bertani, Sensoli, Piccinini, Sassi

Dopo l’articolo 5, nel nuovo Capo I-bis “Riduzione dei costi della politica e snellimento struttura amministrativa regionale” è inserito il seguente articolo:

Art. 5 quater

Abrogazione della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 - Abrogazione della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo

1. La legge dalla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3) è abrogata.

2. La Consulta degli emiliano - romagnoli nel mondo, di seguito denominata Consulta, è soppressa e cessa le proprie attività a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dalla data di soppressione della Consulta, ai componenti non è più dovuto alcun emolumento comunque denominato.

4. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, il personale in carico alla Consulta è riallocato nelle affini strutture competenti della Giunta regionale, in ruoli e funzioni equivalenti.

5. Le attività della Consulta già programmate alla data di entrata in vigore della presente legge sono attuate e concluse dalla Giunta regionale, comunque non oltre la X legislatura.

6. Per le attività di cui al comma 2, la Giunta regionale può avvalersi delle risorse per esse formalmente stanziate alla data di abrogazione della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5.

7. La Giunta disciplina, con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regola i rapporti giuridici e le situazioni sostanziali pendenti alla data di abrogazione della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5.

8. Salvo quanto disposto dal comma 4 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni preordinate a perseguire e attuare gli obiettivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale sono programmate e realizzate dalla Giunta, attraverso le proprie strutture ordinarie, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

9. In ogni caso, le funzioni di cui al comma 8 sono esercitate nei limiti di disponibilità del bilancio regionale.”.

 

Emendamento 13 M5S

cons Bertani, Sensoli, Piccinini, Sassi

Dopo l’articolo 5 è inserito nel nuovo Capo I-ter “Lavoro, Politiche sociali e Salute”, con la Sezione I “Lavoro”, e in essa, il seguente articolo:

“Art. 5 quinquies

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24

Alla legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, nel comma 2, dopo le parole “Il Reddito di solidarietà costituisce una misura regionale” è inserito il testo seguente: “integrata delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, realizzata mediante interventi diretti congiuntamente al sostegno economico e all’inserimento lavorativo e sociale dei soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro,”;

b) all’articolo2, nel comma 1, le parole: “Il Reddito di solidarietà consiste in un sostegno economico,” sono sostituite dal testo seguente: “Il Reddito di solidarietà consiste in un insieme di misure costituite da servizi ed azioni dirette all’inclusione lavorativa e da un sostegno economico temporaneo,”;

c) all’articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1 bis. Le misure del comma 1 sono finalizzate al raggiungimento da parte dei beneficiari del Reddito di solidarietà di condizioni reddituali non inferiori alla ‘soglia di povertà relativa’, indicatore convenzionale calcolato annualmente dall’ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un singolo soggetto, viene definita ‘povera in termini relativi’;

d) all’articolo 3, al termine del comma 1, le parole “o uguale a 3.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “alla ‘soglia di povertà relativa’”;

e) all’articolo 3, il comma 2 è abrogato;

f) all’articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il reddito di solidarietà è integrabile, sul medesimo beneficiario, ad altri servizi e prestazioni previsti da norme regionali e nazionali e diretti ai medesimi scopi. L’indennità economica temporanea del Reddito di solidarietà a è cumulabile, entro i limiti indicati all’art. 2, comma 1-bis, con altre prestazioni pubbliche dirette al medesimo scopo, ivi compresa la fruizione della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del Decreto legislativo n. 22 del 2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.”;

g) all’articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'ammontare massimo mensile del Reddito di solidarietà è pari per ciascun nucleo familiare beneficiario a un dodicesimo della differenza fra il reddito ISEE corrente del nucleo familiare in corso di validità e il reddito annuo netto ai fini IRPEF paria alla soglia di ‘povertà relativa’.”

h) all’articolo 6, nel comma 4, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

“g bis) disponibilità allo svolgimento di attività di utilità sociale, compatibili con capacità e competenze dei beneficiari del Reddito di solidarietà, da realizzare nell’ambito di progetti di Enti locali o di altri enti pubblici e privati.”.

 

Emendamento 62 M5S

cons Piccinini, Sensoli, Sassi, Bertani

Dopo il Capo I “Organizzazione e personale” è aggiunto il nuovo Capo I ter “Lavoro, Politiche Sociali e Salute”, al cui interno nella nuova Sezione II “Salute” è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 5 tertius decimus

Diritto alla salute per le persone affette da Sensibilità Chimica Multipla (MCS)

1. La Regione Emilia-Romagna garantisce il diritto alla salute delle persone affette da Sensibilità Chimica Multipla (MCS), assicurando loro una assistenza specialistica differenziata e concretamente esigibile.

2. La Giunta regionale entro 180 giorni dall’approvazione della presente norma con apposito atto, è delegata ad agire per garantire un finanziamento dedicato per l’esenzione dalla partecipazione al costo alle persone affette da sindrome Sensibilità Chimica Multipla (MCS), sia per quanto riguarda gli esami di laboratorio e specialistici, che per quanto riguarda la terapia farmacologia.”.

 

Emendamento 14 M5S

cons Piccinini, Bertani, Sassi, Sensoli

Dopo l’articolo 5, è inserito, nella nuova sezione II “Salute” del nuovo Capo I ter “Lavoro, Politiche sociali e Salute” il seguente articolo:

“Art. 5 sexies

Istituzione e finalità del Registro tumori di popolazione della Regione Emilia-Romagna

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), istituisce il registro tumori con copertura estesa al tutto il territorio regionale.

2. Le finalità programmatiche del Registro tumori della Regione sono così definite:

a) realizzare la raccolta, l’elaborazione e la registrazione di dati statistici completi, di buona qualità e validati scientificamente, provenienti da molteplici fonti di flussi informativi in campo sanitario, per incidenza, prevalenza e sopravvivenza, secondo l’andamento spaziale e temporale, dei casi di tumore anche infantili che si verificano nella popolazione della Regione;

b) rappresentare uno strumento di consultazione per progetti regionali, nazionali ed internazionali, di ricerca anche transnazionale in oncologia;

c) essere di supporto per piani regionali per le cure palliative e terapia del dolore;

d) contribuire, attraverso i dati prodotti, alla valutazione dell’appropriatezza dei trattamenti terapeutici in oncologia, alla rilevazione di eventuali differenze nell’accesso alle cure erogate al paziente oncologico, in relazione alle condizioni socio-economiche e all’area geografica di provenienza;

e) consentire interventi mirati di prevenzione primaria e valutazioni per l’attivazione di campagne specifiche di diagnosi precoce oncologica quali screening oncologici;

f) essere strumento di monitoraggio sull’efficacia dei programmi di screening oncologici, tradizionali e/o sperimentali attivi ed operativi presso le aziende sanitarie locali della Regione;

g) essere strumento di supporto per gli studi epidemiologici finalizzati all’analisi dell’impatto dell’ambiente sull’incidenza della patologia oncologica, attraverso uno studio integrato matrici ambientali-matrici umane;

h) realizzare un’informazione continua e completa nei confronti della popolazione della Regione anche in relazione ad episodi di concentrazioni spazio-temporali di casi oncologici (cluster).

3. la Giunta regionale con apposito atto determina l’organizzazione, la gestione del Registro tumori, le fonti dei flussi informativi e l’organizzazione delle relative attività, la collaborazione con gli enti locali ed istituisce il Comitato Tecnico scientifico determinandone la composizione ed il funzionamento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).”.

 

Emendamento 15 M5S

cons Sensoli, Bertani, Piccinini, Sassi

Dopo l’articolo 5, è inserito, nella nuova sezione II “Salute” del nuovo Capo I ter “Lavoro, Politiche sociali e Salute” il seguente articolo:

“Art. 5 septies

Ticket sanitari

1. La Giunta regionale entro 180 giorni dall’approvazione della presente norma con apposito atto, è delegata a riformulare la regolamentazione del costo dei ticket e superticket, abolendo gradualmente la quota di competenza regionale, introducendo criteri di maggiore equità, omogeneità e progressività, in ragione della capacità economica degli utenti, introducendo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), quale strumento consolidato che permette di misurare la condizione economica delle famiglie.”.

 

Emendamento 16 M5S

cons Sensoli, Bertani, Piccinini, Sassi

Dopo l’articolo 5, è inserito, nella nuova sezione II “Salute” del nuovo Capo I ter “Lavoro, Politiche sociali e Salute” il seguente articolo:

“Art. 5 octies

Commissione conciliativa regionale rischi derivanti da responsabilità civile Enti servizio sanitario regionale

1. È istituita la Commissione conciliativa regionale con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie per danni da responsabilità civile da prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario regionale, nonché dalle strutture private, accreditate e non, che aderiscano a tale procedura e coprono con propri fondi gli eventuali risarcimenti.

2. La Commissione conciliativa regionale è competente in tutti i casi in cui un paziente o i suoi aventi causa ritengano che vi sia stato un danno causato da errore nella diagnosi o nella terapia ovvero dall’omessa o irregolare informazione, qualora obbligatoria per legge.

4. La Commissione è composta da:

a) un magistrato a riposo, con funzioni di Presidente;

b) un medico legale iscritto nell’elenco dei consulenti tecnici medico-legali, scelto tra una terna di nominativi proposta dall’ordine regionale dei medici chirurghi e odontoiatri;

c) un avvocato con documentata esperienza in materia di responsabilità medica e sanitaria, iscritto da almeno dieci anni all’Albo di uno degli ordini della circoscrizione della Corte di Appello di Bologna.

5. La giunta regionale con apposito atto ne determina:

a) la durata in carica dei membri della Commissione conciliativa regionale;

b) le modalità di designazione dei componenti;

c) le procedure conciliative idonee ad agevolare gli utenti, a contenere i tempi di definizione delle conciliazioni;

la costituzione di sezioni istruttorie territoriali della Commissione conciliativa regionale;

le modalità di formulazione delle proposte conciliative.

6. Il procedimento davanti alla Commissione conciliativa regionale, salvo l'imposta di bollo, è gratuito per le parti. Gli utenti non devono essere rappresentate necessariamente da avvocati. Ogni parte sopporta eventualmente le spese del proprio avvocato e del proprio consulente tecnico.”.

 

Emendamento 17 M5S

cons Sensoli, Bertani, Piccinini, Sassi

Dopo l’articolo 5, è inserito, nella nuova sezione II “Salute” del nuovo Capo I- ter “Lavoro, Politiche sociali e Salute” il seguente articolo:

“Art. 5 nonies

Limiti all’attività libero professionale in regime di ricovero

1. Le strutture pubbliche regionali dedicate all'assistenza ospedaliera, in presenza di lunghi tempi di attesa, ovvero oltre gli standard previsti dalla normativa regionale vigente, ridefinisce i volumi concordati di fino al ristabilimento del diritto di accesso ai ricoveri nei tempi massimi previsti per l’attività istituzionale.

2. Il perdurare di lunghi tempi di attesa e il mancato rispetto dei volumi e delle modalità di erogazione concordati comportano, per i dirigenti/équipe coinvolti, la sospensione dell'attività libero professionale in regime di ricovero fino al rientro dei tempi nei valori standard fissati, che costituiscono un diritto del cittadino.

3. Anche in presenza di liste d’attesa compatibili con la normativa vigente, devono essere garantiti i sistemi di monitoraggio dei volumi di attività in modo da assicurare che, complessivamente intesa, per unità operativa o specialità, l’attività istituzionale sia comunque prevalente rispetto a quella libero professionale in regime di ricovero.

4. I Posti letto riservati ai ricoveri in attività libero professionale sono utilizzabili per le attività istituzionali in caso di sforamento dei tempi di attesa previsti per tale attività.”.

 

Emendamento 18 M5S

cons Sensoli, Bertani, Piccinini, Sassi

Dopo l’articolo 5, è inserito, nella nuova sezione II “Salute” del nuovo Capo I ter “Lavoro, Politiche sociali e Salute” il seguente articolo:

“Art. 5 decies

Gestione unica delle liste degli interventi chirurgici

1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposita direttiva, regolamenta la gestione unica delle liste degli interventi chirurgici e dei tempi massimi di attesa, in regime istituzionale sia ordinario che libero-professionale.

2. La direttiva, di cui al comma 1, impegna le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna a:

a) attivare specifici Progetti aziendali per assicurare un incremento della produzione chirurgica in atto e promuovere un’ulteriore qualificazione del processo chirurgico;

b) integrare le liste di prenotazione del paziente chirurgico in regime istituzionale con le specifiche liste di attesa per l’attività chirurgica su libera scelta dell’assistito istituendo un Registro Unico di Prenotazione degli interventi chirurgici programmabili in regime ospedaliero al fine di assicurare un unico tempo di attesa per l’accesso alle prestazioni chirurgiche indipendentemente dalla modalità, ordinaria o in libera professione, scelta dall’assistito;

c) stabilire che il rispetto dello scorrimento della lista secondo l’esclusivo criterio dell’ordine progressivo può essere derogato per il trattamento chirurgico richiesto in regime libero professionale quando sia rispettato per gli assistiti iscritti nei Registri, di cui al punto a) precedente, il tempo di attesa massimo, o programmato secondo la classe di priorità assegnata;

d) prevedere negli accordi contrattuali con le Case di Cura private accreditate, ove possibile integrando gli stessi anche in corso d’anno, le disposizioni, di cui al punto b) precedente, specificamente della “istituzione di un unico Registro di Prenotazione degli interventi chirurgici programmabili in regime ospedaliero al fine di assicurare un unico tempo di attesa per l’accesso alle prestazioni chirurgiche indipendentemente dalla modalità, ordinaria o in libera professione, scelta dall’assistito.”.

 

Emendamento 19 M5S

cons Bertani, Sensoli, Piccinini, Sassi

Dopo l’articolo 5 è inserito, nella nuova sezione III “Politiche sociali” del nuovo Capo I ter “Lavoro, Politiche sociali e Salute” il seguente articolo:

“Art. 5 undecies

Divieto di pubblicità

1. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto.

3. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all' articolo 7, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza della disposizione del presente articolo sono esercitate dal Comune.”.

 

Emendamento 50 Giunta

Dopo l’articolo 5, nella Sezione I “Disciplina delle strutture ricettive” del Capo II “Sviluppo economico e culturale” del pdl è inserito il seguente articolo:

“Art. 5 bis

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Nel comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) le parole “dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)” sono sostituite dalle seguenti “dalla struttura regionale competente in materia di statistica.”.

 

Emendamento 51 Giunta

Nella Sezione I “Disciplina delle strutture ricettive” del Capo II “Sviluppo economico e culturale” del pdl nell’articolo 7 è inserito il seguente comma:

“01. Nella lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)” sono sostituite dalle seguenti “dalla struttura regionale competente in materia di statistica.”.

 

Emendamento 20 M5S

cons Sensoli, Bertani, Sassi

Nel comma 1 dell’articolo 10 sono cancellate le parole: sono inserite le seguenti parole”.

 

Emendamento 21 M5S

cons Sensoli, Bertani, Sassi

All’articolo 10, il comma 1 è modificato secondo la seguente formulazione:

“1. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“1. Nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere, i prezzi dei servizi praticati nel trimestre in corso sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. I prezzi minimi possono essere variati una sola volta per trimestre.”.

 

Emendamento 22 M5S

cons Sensoli, Bertani, Sassi

All’articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel comma 3 bis dell’articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “per tutto l'anno solare in corso” sono sostituite da “per il trimestre di riferimento della tabella del comma 1.”.

 

Emendamento 52 Giunta

Nella Sezione III “Destinazioni Turistiche” del Capo II “Sviluppo economico e culturale” del pdl, dopo l’articolo 14 è inserito il seguente articolo:

“Art. 14 bis

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2016 è inserito il seguente comma:

“5 bis. APT Servizi potrà svolgere attività a favore delle Destinazioni Turistiche nell’ambito della realizzazione dei progetti di marketing e promozione turistica di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 7.”.

 

Emendamento 53 Giunta

Alla Sezione IV “Commercio” del Capo II “Sviluppo economico e culturale” del pdl dopo l’articolo 16 è inserito il seguente articolo:

“Art. 16 bis

Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio

1. Al fine di garantire al sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il rafforzamento dell'operatività, per conseguire l’utilizzo efficiente delle risorse regionali già allocate nei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare al fondo rischi turismo e commercio le risorse già destinate a favore dei suddetti settori derivanti da contributi concessi dalla Regione per le medesime finalità alla data del 31/12/2017 ai sensi legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)) e ad impiegare il fondo stesso a favore delle imprese e per le finalità previste dalla normativa di riferimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a seguito di apposita richiesta da parte dei confidi, dalla Giunta regionale con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti con proprio atto.”.

 

Emendamento 23 M5S

cons Piccinini, Bertani, Sassi, Sensoli

Nella sezione III “Cura del territorio e dell’ambiente” è inserita la nuova Sezione 01 “Prevenzione, sicurezza e funzionalità delle reti di comunicazione materiale e immateriale” con il seguente articolo:

“Art. 17 bis

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

1. Nella legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al termine del comma 1 dell’articolo 15 è aggiunto il periodo seguente: “La Regione istituisce un tavolo permanente di coordinamento con gli Enti Locali, gli esercenti i servizi di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale di cui all’articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004, i soggetti gestori delle reti telefoniche e dati, i soggetti gestori delle reti ferroviarie e di gestione del servizio ferroviario, i soggetti gestori delle Autostrade e delle strade non di competenza degli Enti locali, le proprie strutture competenti in materia di prevenzione e di sicurezza del territorio, al fine di assicurare la programmazione costante degli interventi di manutenzione e di prevenzione delle reti, dei servizi e del territorio in una logica di prevenzione, anticipazione e superamento delle emergenze, programmazione di lavori ed interventi. A tale fine la Giunta regionale assicura il coordinamento delle azioni e definisce, con proprio atto, le procedure di funzionamento del Tavolo. Dell’attività del Tavolo viene data comunicazione con cadenza almeno semestrale alle competenti Commissioni assembleari”;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 15 è inserito il seguente:

“1 bis. Il Tavolo interistituzionale del comma 1 svolge altresì funzioni di proposta e di progettazione per l’adozione dei necessari interventi normativi, programmatori, finanziari, organizzativo-strutturali o tecnici, diretti a scongiurare il ripetersi di disagi ed interruzioni di servizi o dell’accessibilità alle reti di comunicazione, energetiche e di trasporti quali quelli prodottosi negli anni 2015 e 2017 a seguito di eventi meteorologici.”.

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l’atto di definizione delle procedure di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1.”.

 

Emendamento 66 LN cons D. Marchetti

Dopo l’articolo 17 si aggiunge il seguente articolo:

“Art. 17 bis

Modifica all’articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004

1. All’articolo 18 della L.R. n. 26 del 2004 dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente comma:

“5. La commissione competente convoca entro ottobre di ogni anno gli esercenti i servizi di trasposto e/o distribuzione di energia elettrica e gas naturale di cui al comma 1, per rendicontare l’attività svolta al fine di ridurre i disservizi causati dai fenomeni meteorologici della stagione invernale.”.

 

Emendamento 54 Giunta

Nella Sezione I (Consorzi di Bonifica) del Capo III (Cura del Territorio e dell’Ambiente) del pdl dopo l’articolo 19 è aggiunto il seguente:

“Art. 19 bis

Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 42 del 1984

1. Nel comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 42 del 1984 dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Il consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi, può essere costituito tra Enti pubblici e fra Enti pubblici e privati e consorzi od altre persone interessate. Nell’ambito dei servizi di cui al presente comma è ricompresa anche la distribuzione di risorsa idrica ad uso industriale ai propri soci nella misura non superiore al venti per cento del quantitativo già concesso al Consorzio.”.

 

Emendamento 24 M5S

cons Sassi, Bertani, Sensoli, Piccinini

All’articolo 20, nel comma 1, le parole: “31 dicembre” sono sostituite da: “30 giugno”.

 

Emendamento 43 LN

cons Bargi, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

All’art. 20 “Proroga del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale” comma 1, del presente progetto di legge, la parola “dicembre” è sostituita dalla seguente: “marzo”.

 

Emendamento 44 LN

cons Bargi, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Sezione II - Patrimonio alpinistico - L’art. 21 “Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1985” viene abrogato.

 

Emendamento 3 FDI-AN cons Foti

All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12, di cui all’articolo 21 del presente progetto di legge, dopo le parole “La Giunta regionale” sono integrate le seguenti parole “, sentita la competente Commissione assembleare,”.

 

Emendamento 25 M5S

cons Sensoli, Piccinini, Bertani, Sassi

Al termine dell’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1985, come sostituito dall’articolo 21, è aggiunto il testo seguente: “A tale fine richiede il parere delle Unioni di Comuni montani competenti per territorio.”.

 

Emendamento 2 LN cons Rainieri, Pompignoli

L’art. 22 (Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1988) è abrogato.

 

Emendamento 4 FDI-AN cons Foti

L’articolo 22 del presente progetto di legge è abrogato.

 

Emendamento 26 M5S

cons Sassi, Bertani, Sensoli, Piccinini

All’articolo 22, prima del comma 1, è inserito il comma seguente:

“01. All’articolo 16 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito da seguente:

“2. Il titolare della concessione di cui all'art. 26 della presente legge deve corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ricompresa nell'area della concessione di importo non inferiore ad euro 30,00 per ettaro, in coerenza con i limiti indicati nel Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia di acque minerali e di sorgente approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006, e con un minimo comunque non inferiore a 3.000 Euro. Con, la cui determinazione è definita con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere delle competenti Commissioni, si procede, almeno ogni biennio, alla determinazione di eventuali incrementi”;

b) nel comma 4 l’anno “1988” è sostituito dall’anno “2017”.

 

Emendamento 27 M5S

cons Sassi, Bertani, Sensoli, Piccinini

All’articolo 22, che introduce nella legge regionale n. 32 del 1998 l’articolo 16-bis, il comma 2 di quest’ultimo è sostituito dalla seguente formulazione:

“2. La determinazione del canone di cui al comma 1 è definita, in coerenza con i limiti indicati nel Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia di acque minerali e di sorgente approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006, e, comunque, in importi non inferiori a quelli del successivo comma 3, con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere delle competenti Commissioni, nella quale sono definiti altresì:”.

 

Emendamento 28 M5S

cons Sassi, Bertani, Sensoli, Piccinini

All’articolo 22, che introduce nella legge regionale n. 32 del 1998 l’articolo 16 bis, al termine della lettera b del comma 2 di quest’ultimo sono inserite le seguenti parole: “o gli incrementi a fronte di una destinazione all’imbottigliamento dell’acqua emunta inferiore all’80 per cento nel medesimo anno;”.

 

Emendamento 29 M5S

cons Sassi, Bertani, Sensoli, Piccinini

Il comma 3 dell’articolo 16 bis della legge regionale n. 32 del 1988, introdotto dall’articolo 22 è sostituito dal seguente:

“3. Gli importi minimi dei canoni di cui al comma 2 sono individuati in euro 2,26 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata, ed in euro 1,13 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta, non imbottigliata, comunque utilizzata. La Giunta provvede con cadenza almeno biennale all’adeguamento del canone anche in ragione degli aggiornamenti del Documento della Conferenza delle Regioni di cui al comma 2 nonché tenuto conto, tra l’altro, delle variazioni degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’ISTAT, riferiti al 31 dicembre 2017.”.

 

Emendamento 30 M5S

cons Sassi, Bertani, Sensoli, Piccinini

Dopo il comma 3 dell’articolo 16 bis della legge regionale n. 32 del 1988, introdotto dall’articolo 22 è inserito il seguente:

“3 bis. Il titolare deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale e il diritto annuo di cui al presente articolo anche durante i periodi di sospensione dell’attività di coltivazione del giacimento o di utilizzazione delle risorse.”.

 

Emendamento 31 M5S

cons Sassi, Bertani, Sensoli, Piccinini

Dopo il comma 3 dell’articolo 16 bis della legge regionale n. 32 del 1988, introdotto dall’articolo 22, è inserito il seguente:

“3 ter. il sito web istituzionale della Regione e, per quanto di competenza di ARPAE, assicura ampia ed immediata informazione in ordine alle procedure di concessione, alle concessioni in essere, ai quantitativi di acqua emunta e di acqua imbottigliata, ai versamenti.”.

 

Emendamento 32 M5S

cons Bertani, Sassi, Piccinini, Sensoli

All’articolo 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Dopo l’art. 16 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) è aggiunto il seguente:

“Art. 16 ter

Acqua come bene comune – Destinazioni e iniziative di valorizzazione

1. La Regione riconosce l'acqua come un bene comune, di proprietà collettiva, essenziale e insostituibile per la vita e, conseguentemente, promuove e realizza azioni dirette a costruire la consapevolezza della sua natura di risorsa esauribile, da valorizzare nel suo utilizzo.

2. I proventi derivanti dai diritti degli articoli 16 e 16 bis sono dedicati, in misura non inferiore al 10% a iniziative rivolte a:

a) consentire l’accesso libero all’approvvigionamento dell’acqua pubblica a fini domestici o assimilabili quali dissetarsi, rinfrescarsi, riempimento di recipienti di modesta dimensione;

b) informazione e sensibilizzazione al valore dell’acqua come bene comune;

c) realizzare progetti educativi, in particolare nelle scuole e nelle istituzioni formative, relative ai ai fini del comma 1;

d) ogni altra iniziativa coerente con i fini del presente articolo.

3. Il 20% dei proventi derivanti dai diritti di cui agli articoli 16 e 16 bis è destinato al Fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui al comma 2, dell’art. 4 della legge regionale, 5 ottobre 2016, n. 16 “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”. La Giunta regionale annualmente predispone e coordina, affidandone la gestione ad ATERSIR, un piano di iniziative specifiche al fine di incentivare e sensibilizzare le amministrazioni locali e gli esercenti sulle tematiche del “vuoto a rendere” e dei suoi vantaggi.

4. La Regione assegna annualmente ai Comuni nei cui territori insistono le aree estrattive danti luogo al percepimento dei diritti di cui agi articoli 16 e 16 bis una quota pari al 20% di quanto introitato in riferimento al Comune medesimo, quale compensazione per il mantenimento dei servizi ecosistemici. Tali risorse sono destinati a progetti finalizzati al mantenimento ed alla qualificazione delle condizioni ambientali che consentono l’attività estrattiva ed a progetti di tutela, recupero e qualificazione territoriale.

5. La Giunta regionale, acquisito il parere delle competenti Commissioni assembleari, approva un programma, di norma di durata biennale, per la realizzazione degli interventi dei commi 2 e 3 in via diretta o attraverso progetti su iniziativa di Enti Locali ed Associazioni, e, a tale fine, può erogare contributi a questi soggetti, attraverso specifici avvisi.”.

 

Emendamento 33 M5S

cons Sassi, Sensoli, Bertani, Piccinini

All’articolo 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 ter. Dopo l’art. 25 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) è aggiunto il seguente:

“Art. 25 bis

Clausola valutativa del Titolo II

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull’attuazione della legge, che fornisca, per le diverse categorie di soggetti coinvolti, informazioni su:

a) numero, localizzazione ed esiti delle attività di ricerca e di coltivazione;

b) attività di concessione, anche in riferimento a cessioni ed alle eventuali procedure di decadenza, revoca e sanzione;

c) diritti dell’articolo 16;

d) iniziative realizzate ai sensi dell’articolo 16 bis.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per predisporre la documentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni valutative del comma 1.”.

 

Emendamento 67 M5S

cons Bertani, Sassi, Sensoli

L’articolo 23 è soppresso.

 

Emendamento 34 M5S

cons Piccinini, Sensoli, Sassi, Bertani

Al termine dell’articolo 23 sono inserite le seguenti parole: “, nonché, esclusivamente in relazione alle zone montane, alle Unioni di Comuni comprendenti anche zone non montane”.

 

Emendamento 5 FDI-AN cons Foti

All’articolo 8, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2, di cui all’articolo 26 del presente progetto di legge, dopo le parole “La Giunta regionale” sono integrate le seguenti parole “, sentita la competente Commissione assembleare,”.

 

Emendamento 35 M5S

cons Bertani, Piccinini, Sassi, Sensoli

Nell’articolo 26, che modifica l’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004, nel comma 5 di quest’ultimo, dopo le parole: “La Giunta regionale definisce” sono inserite le seguenti: “, previo parere della competente Commissione assembleare,”.

 

Emendamento 1 FI cons Bignami

Dopo l’art. 26 è aggiunto il seguente art. 26 bis:

“Art. 26 bis

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004

1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2004 è introdotto il seguente articolo 9 bis:

“Art. 9 bis

Piano di sviluppo rurale

1. Nell’ambito dei fondi del Piano di sviluppo rurale destinati alla Regione Emilia-Romagna sono previsti bandi specifici rivolti ai Comuni e alle loro Unioni per la messa in sicurezza delle infrastrutture montane e per interventi strategici volti a contrastare l’abbandono del territorio.

2. I bandi di cui al comma 1 devono prioritariamente prevedere:

a) messa in sicurezza delle infrastrutture stradali appenniniche e montane di competenza comunale che abbiano particolare rilievo sotto il profilo dei collegamenti con strade provinciali e statali o sotto il profilo turistico, paesaggistico e ambientale;

b) prevenzione del dissesto idrogeologico;

c) miglioramento dei servizi;

d) progetto di recupero di edifici pubblici;

e) riduzione del divario digitale.”.

 

Emendamento 36 M5S

cons Sassi, Bertani, Piccinini, Sensoli

Dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:

“Art. 26 bis

Introduzione di nuovo articolo nella legge regionale n. 2 del 2004

1. Nella legge regionale n. 2 del 2004, dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

“Art. 13 bis

Servizi sanitari

1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale offerta di servizi sanitari alla persona, dall'accesso, fruizione appropriata dei servizi sanitari di diagnosi, cura e riabilitazione nonché prevenzione ed educazione alla salute, la piena garanzia nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza da parte dei servizi territoriali, in risposta ai bisogni di salute dei cittadini residenti, per le caratteristiche socioeconomiche delle aree montane, per mantenere i presidi di insediamento antropico, in ragione della distanza dai servizi e dalle peculiarità orografiche, demografiche di tali aree, in deroga al piano sociosanitario ed alla riorganizzazione dalla rete ospedaliera, secondo gli standard previsti dalla legge 135/2012, è mantenuta l’attuale organizzazione e consistenza di tali presìdi ospedalieri nonché dei servizi socio sanitari territoriali.

2. La Giunta regionale con apposito atto entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge emana un’apposita deliberazione che definisce le condizioni della deroga di cui al comma 1, integrando il piano socio sanitario 2017/2019, con una un’apposita sezione riguardante le aree montane, ed integra inoltre la riorganizzazione della rete ospedaliera, al fine di salvaguardare l’organizzazione e la consistenza dei presidi in essere nelle aree montane, ampliando la gamma dei servizi alla popolazione in una logica di rete, di integrazione marcata fra assistenza ospedaliera e territoriale.”.

 

Emendamento 55 Giunta

Nel Capo III (Cura del Territorio e dell’Ambiente) del pdl dopo la Sezione IV è aggiunta la seguente Sezione IV bis contenete l’articolo 26 bis:

“Sezione IV bis

Sismica

Art. 26 bis

Conclusione dell’avvalimento delle strutture regionali da parte dei Comuni in materia sismica

1. In attuazione del comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) e del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), l’avvalimento delle strutture regionali competenti in materia sismica cessa il 31 dicembre 2018. Decorso tale termine, le funzioni sismiche sono esercitate in maniera autonoma dai Comuni o dalle Unioni di Comuni, anche in convenzione con altre strutture tecniche comunali, nel rispetto degli standard di cui al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 19 del 2008. Rimangono ferme le funzioni della Regione esercitate ai sensi commi 1, 2 e 3 dell’articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2015 e dal comma 4 dell’articolo 19 della medesima legge.”.

 

Emendamento 68 M5S

cons Bertani, Piccinini, Sassi, Sensoli

Dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:

“Art. 26 bis

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

1. È abrogata la lettera d) dell’articolo 21 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).”.

 

Emendamento 45 LN

cons Bargi, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Sezione VI – Autorizzazioni per la raccolta dei funghi nel territorio di pianura - L’art. 29 viene così sostituito:

“Art. 29

Modifiche all’art. 4 della L.R. 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale)

1. All’art. 4 viene aggiunto il comma 3 bis così formulato:

“3 bis. La Regione, tramite propria iniziativa o su sollecitazione da parte degli enti preposti al rilascio dell’autorizzazione, può, sentiti gli enti coinvolti, emettere un’autorizzazione unica valente sul territorio di tutti gli enti aderenti. Il corrispettivo dovuto, le modalità e la competenza di rilascio verranno stabiliti da apposito accordo tra la Giunta e gli enti di cui sopra, ferma restando il principio di territorialità del contributo medesimo.”.

 

Emendamento 69 M5S

cons Bertani, Piccinini, Sassi, Sensoli

All’articolo 29, il comma 1 è sostituito secondo la seguente formulazione:

“1. Nella legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), al termine del comma 5 dell’articolo 10 è aggiunto il testo seguente: “Le Unioni esercitano tale funzione per tutti i Comuni del proprio ambito eventualmente in convenzione con altre Unioni anche montane o con Enti di gestione dei Parchi. In caso di inerzia la Regione può esercitare il potere sostitutivo.”.

 

Emendamento 37 M5S

cons Bertani, Sensoli, Piccinini, Sassi

Al Capo III Cura del territorio e dell’ambiente dopo la “Sezione VIII - Modifiche alla disciplina su ARPAE è inserita la “Sezione IX - Inchiesta pubblica nelle procedure di V.I.A.” con il seguente articolo:

“Art. 32 bis

Modifica all’art. 15 della legge regionale n. 9 del 1999

1. Ai commi 3 e 4 dell’art. 15 della legge regionale n. 9 del 1999 le parole “istruttoria pubblica” sono sostituite dalle parole “inchiesta pubblica”;

2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge, sentita la Commissione assembleare competente, emana un regolamento concernente le modalità di svolgimento dell’inchiesta pubblica di cui all’art. 24, commi 6, 7 e 7 bis, del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché del contraddittorio di cui al comma 4 dell’art. 15 della legge regionale n. 9 del 1999;

3. Il suddetto Il regolamento si applica anche alle procedure di V.I.A. in corso alla data di approvazione dello stesso.”.

 

Emendamento 38 M5S

cons Bertani, Sensoli, Piccinini, Sassi

Dopo l’articolo 32 è inserito il seguente:

“Art. 32 ter

Modifica all’art. 15 bis della legge regionale n. 9 del 1999

1. Al comma 2 dell’art. 15 bis della legge regionale n. 9 del 1999 le parole “istruttoria pubblica” sono sostituite dalle parole “inchiesta pubblica”.”.

 

Emendamento 63 M5S

cons Sassi, Bertani, Piccinini, Sensoli

Al Capo III Cura del territorio e dell’ambiente dopo la Sezione VIII “Modifiche alla disciplina su ARPAE” è inserito il seguente capitolo:

“Sezione X

Boschi urbani e periurbani

Art. 32 quater

Modifica all’art. 1 della legge regionale n. 30 del 1981

1. Al comma 1 dell’art. 1 della legge regionale n. 30 del 1981 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

h) di incrementare la percentuale di verde nelle aree urbane e periurbane, in particolare di pianura, incentivando la piantumazione di alberi e arbusti, dando priorità alle specie con più potere recettivo verso gli inquinanti, sia nelle aree pubbliche che nelle aree private.”.

 

Emendamento 64 M5S

cons Sassi, Bertani, Piccinini, Sensoli

Al Capo III Cura del territorio e dell’ambiente dopo la Sezione VIII “Modifiche alla disciplina su ARPAE” è inserito il seguente capitolo:

“Sezione XI

Boschi urbani e periurbani

Art. 32 quinquies

Modifica all’art. 4 della legge regionale n. 30 del 1981

1. Il comma 1 dell’art. 4 della legge regionale n. 30 del 1981 è così sostituito:

“1. Gli enti delegati provvedono all'erogazione di contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di iniziativa privata per le finalità di cui all'art. 1, lettere a), b, c e h), comprese le opere di servizio direttamente connesse.”.

2. Al comma 2 dell’art. 4 della legge regionale n. 30 del 1981 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

“g) per incrementare la percentuale di verde nelle aree urbane e periurbane, in particolare di pianura, incentivando la piantumazione di alberi e arbusti: contributi fino al 75 % della spesa ammessa.”.

 

Emendamento 39 M5S

cons Bertani, Sensoli, Piccinini, Sassi

All’articolo 33, che introduce nell’articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998 Nel comma 5 quater dell’articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998, introdotto dall’articolo 33, le parole: “(car sharing e car pooling)” sono sostituite da: “(car sharing, car pooling e ride sharing)”.

 

Emendamento 40 M5S

cons Bertani, Sensoli, Piccinini, Sassi

Il comma 1 dell’articolo 34 è modificato secondo la seguente formulazione:

“1. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n.30 del 1998 la lettera c ter) è così sostituita:

“c ter) la promozione e il sostegno a misure dirette alla messa in rete, ivi comprese forme di integrazione tariffaria, dei servizi di mobilità complementari di cui all’articolo 24, comma 5 quater con particolare riferimento al loro utilizzo integrato nelle località di partenza e destinazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;”.

 

Emendamento 41 M5S

cons Bertani, Sensoli, Piccinini, Sassi

All’articolo 34, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998 dopo la lettera c quater) sono inserite le seguenti:

“c quinquies) misure di incentivazione all’utilizzo del car pooling nell’ambito delle politiche di enti locali, enti pubblici con sede nel territorio regionale, aziende, scuole, università e soggetti operanti nel campo dell’istruzione e della formazione, in particolare in relazione alla mobilità casa-lavoro e casa-scuola, anche in riferimento a convenzioni con i soggetti gestori di autostrade, parcheggi a pagamento, traghetti ed altri servizi analoghi, per facilitazioni e contributi relativi a pedaggi e tariffe riferiti ai veicoli impegnati in servizi di car pooling;

c sexies) riduzione, anche fino all’esenzione, del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli impegnati nel servizio di car pooling, a fronte del raggiungimento di certificati obiettivi di utilizzo, nonché misure premiali nell’ambito delle facilitazioni dirette alla trasformazione dell’alimentazione a GPL o gas metano dei veicoli impegnati nel servizio di car pooling, a fronte del raggiungimento di certificati obiettivi di utilizzo;

c septies) organizzazione del servizio di car pooling per gli spostamenti connessi al lavoro da parte del personale della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie e degli Enti regionali, delle Aziende ASL; in questo ambito possono essere realizzate, anche attraverso specifici contributi, applicazioni web.”.

 

Emendamento 42 M5S

cons Bertani, Sensoli, Piccinini, Sassi

Nell’articolo 36 che modifica l’articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998, sostituendone il comma 3, è inserito, al termine di quest’ultimo, il testo seguente: “; definisce altresì i livelli tariffari di riferimento per i servizi di mobilità complementari al trasporto pubblico regionale e locale di cui all’articolo 24, comma 5-quater affidati dagli enti locali, perseguendone l’integrazione.”.

 

Emendamento 57 Giunta

Nel pdl dopo l’articolo 36 è inserito il seguente:

Art. 36 bis

Modifiche all’art. 40 della legge regionale n. 30 del 1998

1. All’art. 40 della legge regionale n.30 del 1998 il comma 3 è così sostituito:

“3. Dal 1° gennaio 2018 gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti agli obblighi di validazione di tutti i titoli di viaggio in occasione dell’accesso al servizio e di ogni cambio mezzo. È fatta eccezione all’obbligo di validazione per ogni singolo accesso al servizio ferroviario regionale agli abbonamenti e, limitatamente alla validazione del cambio mezzo ferroviario, ai titoli di corsa semplice. Tale obbligo di validazione è inserito nei regolamenti di servizio e portato a conoscenza del pubblico in modo chiaro e permanente, sanzionato ai sensi del comma 5 e, limitatamente alla validazione ad ogni cambio mezzo ai sensi del comma 6.”.

2. All’art. 40 della legge regionale n.30 del 1998 il comma 6 è così sostituito:

“6. La violazione dell'obbligo di validazione ad ogni cambio mezzo dall’1 gennaio 2018 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa:

a) in misura minima di 6 euro entro il quinto giorno dalla data di accertamento della violazione. La sanzione amministrativa minima è dimezzata, se pagata nelle mani dell'agente accertatore all'atto dell’accertamento e per i soli minorenni, da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale entro 3 giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi, dal promemoria;

b) in misura ridotta di 12 euro entro il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione;

c) nella misura massima di 36 euro dopo il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione.”.

3. All’art. 40 della legge regionale n.30 del 1998 il comma 7 è così sostituito:

“7. Quando l'utente, titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore e il verbale, o promemoria nel caso di minorenne, siano redatti con documento di identità si applicano le sanzioni di cui al comma 5. Tale sanzione è sostituita con la sanzione pecuniaria fissa di importo pari a 6 euro nel caso in cui lo stesso utente o, in caso di minorenni il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, presenti il documento di viaggio entro cinque giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi, dalla contestazione/promemoria, e il documento di viaggio non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione.”.

 

Emendamento 65 M5S cons Piccinini

Al Capo IV “Trasporti” nella sezione I “Trasporto pubblico regionale e locale” dopo l’art. 36 “Modifica all’articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998” è aggiunto il seguente art. 36 bis:

“Art. 36 bis

Ferrovia Budrio-Massa Lombarda

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la linea ferroviaria Budrio – Massa Lombarda, come naturale prosecuzione e interconnessione della linea ferroviaria Bologna – Budrio – Portomaggiore e come infrastruttura di futuro interesse nell’ambito del rafforzamento dei collegamenti tra Bologna e Ravenna, collocando l’opera nel novero dell’infrastrutturazione ferroviaria regionale ed aggiornando, in tal senso, le previsioni del PRIT 2025.

2. La Giunta regionale opera nel senso della conservazione e salvaguardia dell’area interessata dal sedime ferroviario della linea ferroviaria Budrio – Massa Lombarda, preservandone l’uso ferroviario e la preesistente continuità nella tratta, anche nell’ipotesi del trasferimento allo Stato dell’intera rete ferroviaria regionale con il passaggio alla gestione tecnica di RFI.

3. La Giunta regionale è autorizzata all’accantonamento delle necessarie provvidenze economiche, anche con il contributo di terze parti, per la predisposizione del progetto preliminare di ripristino e adeguamento della linea ferroviaria Budrio - Massa Lombarda.”.

 

Emendamento 58 Giunta

Dopo l’articolo 40 del pdl è inserito il seguente:

“Capo IV bis

Sezione I

Adeguamento della disciplina regionale sul reddito di solidarietà”

 

Emendamento 59 Giunta

Nella Sezione I “Adeguamento della disciplina regionale sul reddito di solidarietà” del Capo IV bis del pdl è inserito il seguente articolo:

“Art. 40 bis

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito) è sostituito dal seguente:

“3. L'accesso al reddito di solidarietà è incompatibile con la fruizione da parte di ciascun membro del nucleo familiare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22  (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ovvero dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale) ovvero  del Reddito di inclusione (REI) come disciplinato dal decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), o comunque di ogni misura statale specificamente rivolta al contrasto alla povertà, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 gennaio 2013 (Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti).”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente comma:

“3 bis. Il reddito di solidarietà è concesso solamente qualora il nucleo familiare non sia ammissibile al Reddito di inclusione (REI) ed in ogni caso trascorsi almeno sei mesi dall’ultima erogazione del beneficio nazionale.”.

 

Emendamento 60 Giunta

Dopo l’articolo 40 bis del pdl è inserito il seguente articolo:

“Art. 40 ter

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016

1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituita dalla seguente:

“f) le modalità di coordinamento tra il reddito di solidarietà e le misure statali di sostegno al reddito, comprese le modalità operative del Reddito di Inclusione (REI).”.

 

Emendamento 61 Giunta

Dopo l’articolo 40 ter del pdl è inserito il seguente articolo:

“Art. 40 quater

Norma transitoria

1. Nella fase di avvio del Reddito di Inclusione (REI), al fine di garantire la esclusività delle misure ed evitare la loro sovrapposizione, si prevede la possibilità per gli utenti già beneficiari di RES di presentare domanda per il REI. Qualora, in seguito alla verifica del possesso dei requisiti del REI, gli stessi risultino ammissibili alla misura nazionale, essi decadono dal beneficio regionale RES.”.

 

Emendamento 6 FDI-AN cons Foti

All’articolo 41 del presente progetto di legge il comma 1 è abrogato.

 

Emendamento 7 FDI-AN cons Foti

All’articolo 41 del presente progetto di legge il comma 4 è abrogato.

 

Emendamento 56 Giunta

Nel Capo V (Disposizioni finali) del pdl all’articolo 41 è inserito il seguente comma:

“4 bis. Il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente) è abrogato.”.

 

 

 

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